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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19271/2026

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, il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moschiano, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale1 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 1454/2024, depositato il27/12/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva domandadi ammissione tardiva nel fallimento la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione,per la somma di euro 1.035.656,30, quale somma scaturente da duesaldi debitori di n. 2 conti correnti: conto corrente bancario n.251284, acceso in data 22/8/2013, con saldo debitorio al 30/6/2018,di euro 649.909,44; conto corrente bancario n. 631010,33, già contocorrente n. 10017 ex banca Antonveneta, aperto il 2/8/2001, sulquale veniva accesa un’apertura di credito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con saldodebitorio al 30/6/2019 di euro 385.746,86.2.

Il curatore proponeva il rigetto della domanda eccependo, perquel che qui rileva, l’irripetibilità delle somme da parte dell’Istitutobancario ex art. 2035 c.c., stante la concessione abusiva di credito,intesa «sia come erogazione del credito sia come conservazione dellelinee di credito»; l’inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dellabanca per aver violato i principi di sana e prudente gestione nellavalutazione del merito creditizio; la compensazione giudizialerelativa al maggior credito vantato dal fallimento nei confronti dellaAMCO, per il danno ricevuto dalla società e, per essa, dai suoicreditori.2 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare, il curatore contestava la concessione abusiva delcredito, attraverso la quale la società [OSCURATO:PERSONA] «[era] statamantenuta artificiosamente in vita maturando una debitoria erarialedalle 2015 al 2020 pari ad euro 1.416.458,20 che [l’aveva] condottaalla dichiarazione di fallimento».3.

Il giudice delegato rigettava la domanda di ammissione alpassivo.4.

La [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 98 l.f.deducendo: l’insussistenza della fattispecie della concessioneabusiva di credito, in quanto il finanziamento era lecito;l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione giudiziale «permancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del creditoopposto in compensazione»; l’inammissibilità dell’eccezione diirripetibilità delle somme da parte della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2035c.c.; l’inammissibilità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c., avendo la banca adempiuto alle proprie obbligazioni nascentidall’apertura di credito.5.

Si costituiva in giudizio il fallimento [OSCURATO:PERSONA], chiedendo laconferma del provvedimento.6.

Il tribunale di Napoli, con decreto n. 1454/2024, depositato il27/12/2024, accoglieva l’opposizione ed ammetteva al passivo ilcredito della banca per euro 1.035.656,30 in via chirografaria.In particolare, reputava che la curatela aveva incentrato levalutazioni più incisive, sul piano del dedotto illegittimo riscontro delmerito creditizio, «facendo specifico riferimento al periodo temporaledal 2015/2016 in poi, laddove, invece, la linea di credito contestata,consistente nella apertura di credito di euro 900.000 fu concessa nel2013 (innestandosi su un rapporto di conto corrente già in corso dalungo tempo fra le parti), sicché in quel quadro temporale va3 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026concentrata la valutazione della legittimità dell’indagine della bancasul merito creditizio».La curatela, invece, concentrava le sue difese «in un momentosenz’altro successivo al sorgere del rapporto contestato».Il giudice dell’opposizione proseguiva rilevando che la curatelaaveva valutato solo ex post la mancanza del requisito del creditocreditizio, «senza condurre una valutazione della situazioneeconomica della società anche sul piano dinamico, vale a dire sottol’aspetto della sua situazione di redditività, della sua presenza sulmercato, della capacità di condurre attività di impresa anche inchiave prospettica e di sviluppo negli anni successivi alla concessionedel credito».Da ciò, la mancanza di indicazione di elementi valutativisufficienti a far concludere nel senso che la scelta imprenditoriale diricorso al credito bancario non fosse espressione di fisiologicanecessità di accesso al credito, «ma andasse invece ad innestarsi sudi una situazione già gravosa e declinabile in termini di insolvenza».Anzi, ad avviso del tribunale, numerosi erano gli elementi emersidall’istruttoria che inducevano a ritenere che la concessione delcredito contestato «non fosse tale (anche, come si vedrà, dellasocietà al tempo dell’apertura di credito contestata) da determinarela paralisi produttiva della società […] e, in definitiva, lo stato didecozione».Oltretutto - chiosava il giudice di secondo grado - la stessaimpresa «rimase attiva […] per ancora otto anni ed oltre, visto chel’apertura della liquidazione giudiziale e quindi lo stato di conclamatainsolvenza fu dichiarato 2021».Mancava la prova di un diretto nesso causale tra la concessionedell’apertura di credito del 2013 e il prodursi di uno stato di definitivacrisi della società riconducibile proprio all’indebitamento in esame;4 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026poteva anche ritenersi che la società fosse divenuta incapace di farfronte alle sue obbligazioni ben più tardi del tempo a cui si riferivanoi fatti di causa, con impossibilità di affermare l’esistenza di un nessocausale sicuro per effetto l’abusiva concessione del credito.Ben potevano essere intervenuti anche «ulteriori fattori causatidel danno», quali ad esempio «successive condotte di mala gestiodegli amministratori o semplicemente a scelte imprenditorialisbagliate, oppure a sopravvenute contingenze di mercato cheabbiano inciso sulla produttività e/o redditività dell’impresa, capacedi produrre, ancora nel 2016, una rilevante quantità di ricavidall’esercizio dell’attività di impresa».Decisivo era comunque il profilo della «lontananza temporale frala concessione del credito bancario e l’emergere di crisi causativadella liquidazione giudiziale».Senza contare che il giudizio relativo alla sussistenza dell’abusivaconcessione del credito, intesa come finanziamento ad un’impresache già si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria,manchevole di concrete prospettive di superamento della crisi,doveva effettuarsi «attraverso il riscontro dei netti patrimoniali edella relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perditeregistratesi nel medesimo lasso temporale» (si richiamavano Cass.n. 18610 del 2021 e Cass. n. 29840 del 2023).Per il tribunale, allora, la condotta della banca doveva essereriguardata «in relazione all’anno 2012 (tenendo conto degli indici diproduttività del reddito riferite a quell’anno e della situazionecontabile 2012) poiché la apertura di credito di cui si discute vacollocata nell’anno 2013».Il bilancio da considerare rilevante era, dunque, quello del 2012,rilevante per l’esame della diligenza tenuta dalla banca, chepresentava valori non espressivi di una situazione preoccupante.5 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Si trattava, nel riferimento temporale al 2012, di una situazionedi normale bisogno di accesso al credito di una società che nonpresentava indici allarmanti di situazione di crisi, tant’è vero che labanca aveva collocato il sorgere del debitore erariale previdenzialeingente (euro 1.416.458,20) «nel periodo dal 2015 al 2020, ben treanni dopo il finanziamento».Peraltro, sempre con riferimento all’indebitamento bancariorisultante nel 2012, non v’era prova che la società fosseinadempiente in modo rilevante rispetto alle banche e non si facevamenzione di inviti al rientro oppure ad iniziative giudiziarie intrapresedalle banche.Per il tribunale era la stessa curatela ad affermare che la«deflagrazione della situazione degli sconfinamenti bancarie si rivelòa partire dal 2015».7.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso percassazione il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, depositandoanche memoria.8.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale condizionato,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per il ricorrente il tribunale ha incentrato la motivazione «solocon riferimento al profilo dell’erogazione del credito - da verificarsisulla base dei dati di bilancio del 2012 - omettendo qualsivogliavaglio sul suo illegittimo mantenimento».6 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il tribunale, dunque, ad avviso del ricorrente si è soffermatoesclusivamente sulla situazione economico patrimoniale della societàal momento dell’erogazione del finanziamento, avvenuto nel 2012,senza considerare, come avrebbe invece dovuto, anche «laconservazione di linee di credito, con dolo o colpa, ad un’impresa chesi appalesi in una situazione di difficoltà economico finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi».I dati da prendere in considerazione, a parere del ricorrente,«sono quelli che vanno dall’esercizio precedente [al]l’apertura dicredito sino all’ultimo esercizio precedente alla dichiarazione difallimento», con la necessaria valutazione della situazione economicopatrimoniale, il riscontro dei netti patrimoniali e della relativaevoluzione tenendo conto degli utili oppure delle perdite registratesinel medesimo lasso temporale.La contestazione fatta dalla curatela era proprio quella di aver«mantenuto/conservato preesistenti linee di credito anche sesuccessivamente la società presentava gravi perdite e nessunaprospettiva di ripresa».Per la curatela, dunque, se le linee di credito non fossero stateerogate o comunque fossero state interrotte in tempo utile, «lasocietà sarebbe stata dichiarata fallita nel 2015/2016 e tardivamentenel 2021», così impedendo il sorgere del debito erariale pari ad euro1.416.458,20, formatosi proprio dal 2015 al 2020.Proprio nel periodo dal 2015 al 2020 si era formato un debitoerariale e previdenziale di euro 1.416.458,20.Il fatto decisivo il cui esame era stato omesso è rappresentatoproprio da «mantenimento/mancata interruzione di linee di credito afar tempo dal 2015/2016 oggetto di discussione tra le parti».Proprio il mantenimento delle linee di credito avrebbe mantenutola società «in vita artificiosamente per diversi anni».7 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si lamentala «nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».La motivazione del decreto del tribunale sarebbe solo apparente,in quanto incentrata esclusivamente sul mero passaggio di tempo tral’apertura di credito del 2013 e la dichiarazione di fallimentoavvenuta il 2021, nel senso che l’impresa era comunque rimastaconcessione dell’apertura di credito del 2013.Per il ricorrente, invece, «il passaggio del tempo è stato […]determinato proprio dall’illegittimo mantenimento delle linee dicredito nel 2015-2016», successivo alla erogazione di linee di creditoavvenuta, prima, nel 2011, e poi nel 2013.3.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 c.c., 2055 c.c.,40 c.p., 41 c.p., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, la maturazione del debito erariale nel 2015-2016per euro 1.416.458,20 sarebbe conseguenza normaledell’antecedente mantenimento e mancata interruzione illegittimadelle linee di credito nel 2015/2016 che avrebbe rappresentato, inbase alla logica del «più probabile che non», la ragione dellaprosecuzione dell’attività di impresa.La Corte territoriale, nell’escludere il nesso causale diretto,avrebbe falsamente applicato gli articoli 1223 c.c., 40 e 41 c.p., 2055c.c.La Corte d’appello ha escluso il nesso causale, evidenziando chein realtà l’evento poteva essere stato cagionato anche da altrecondotte successive, poste in essere dagli amministratori.Tuttavia, a giudizio del ricorrente, è stato proprio ilmantenimento delle linee di credito nel corso degli anni, senza8 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026prospettive di ripresa, a costituire l’antecedente diretto dellamaturazione del debito erariale, in quanto «l’eventuale concorrenteresponsabilità degli amministratori […] al più potrebbe determinareuna loro responsabilità solidale e/o concorrente».4.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., 1460 c.c. e 2697 c.c.».Il ricorrente osserva che la curatela ha formulato una vera epropria eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confrontidella banca, deducendo la condotta illecita della stessa, che hamantenuto le linee di credito negli anni 2015-2016.Il tribunale, invece, non ha tenuto conto che, a fronte di taleeccezione, la banca avrebbe dovuto dimostrare l’esattoadempimento e/o che l’inadempimento non era ad essa imputabile.A fronte dell’eccezione sollevata dalla curatela nei confronti dellabanca, di aver mantenuto le linee di credito ad un soggettoimmeritevole, l’istituto di credito avrebbe dovuto dimostrare lapositiva verifica di meritevolezza del soggetto finanziato.5.

Con il quinto motivo di impugnazione principale si duole della«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176 c.c., art. 5 decretolegislativo n. 385 del 1993, 1243 c.c. e 2035 c.c.».Per il ricorrente, la banca avrebbe dovuto dimostrare lasussistenza del merito creditizio della società, con la diligenzaprofessionale dovuta ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.Sarebbero stati violati i principi giurisprudenziali di legittimità, inbase ai quali, la concessione abusiva di credito della banca consistenell’erogazione e/o nella «conservazione di linee di credito» con doloo colpa ad una impresa che sia palesi una situazione di difficoltàeconomico finanziaria (si cita Cass. n. 18 6/1/10 del 2021), e i datida prendere in considerazione, ai fini della concessione abusiva dicredito, sono quelli che vanno dall’esercizio precedente all’apertura9 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026di credito fino all’ultimo esercizio precedente alla dichiarazione difallimento con analitico e puntuale vaglio della citazione economicopatrimoniale (si cita Cass. n. 29840 del 2023).Vi sarebbe stata violazione anche dell’art. 1243 c.c., in ordinealla compensazione giudiziale, non applicata dal tribunale.Trattandosi di credito per cui la liquidazione era facile e pronta,il giudice avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di compensazionesollevata dalla curatela.Si sarebbe trattato di applicare in analogia il criterio di cui all’art.2486 c.c. e di compiere un semplice calcolo aritmetico, dedotto incomparsa di risposta al fallimento.Si sarebbe desunto che il danno, partendo dal bilancio al31/12/2016, era addirittura maggiore del credito azionato allabanca.6.

Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato laAMCO ASSET [OSCURATO:PERSONA] deduce la «nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione efalsa applicazione di legge e ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.:violazione art. 1243 c.c.; e violazione art. 112 c.p.c. e 2043 c.c. peromessa pronuncia».Il tribunale, in sintesi, dinanzi alla eccezione formulata dallaAMCO ASSET per l’infondatezza dell’eccezione di compensazione edella stessa inammissibilità dell’eccezione di compensazione, nonavrebbe formulato alcuna pronuncia.L’omessa pronuncia in relazione ad una eccezione di naturapreliminare renderebbe il decreto nullo.Per la ricorrente incidentale, la corretta applicazione delle normerichiamate e, in particolare, di quella sola compensazione giudiziale,«avrebbe dovuto comportare l’integrale rigetto della eccezioneformulata dalla curatela fallimentare con conseguente ammissione10 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026del credito reclamato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].».Per la ricorrente incidentale, del resto, il requisito della certezzaè necessario all’istituto della compensazione giudiziale (si cita Cass.,Sez.U. n. 23225 del 2016).A fronte della contestazione del credito, che non era in alcunmodo pretestuosa, stante la complessità dell’accertamento, iltribunale avrebbe dovuto rigettare l’eccezione di compensazione,con conseguente ammissione del relativo credito.L’accertamento del preteso credito della curatela fallimentaredovrebbe essere azionato nella sede giudiziale ordinaria, concoinvolgimento anche degli amministratori della società.7.

I ricorsi principale e incidentale possono essere vagliatiunitariamente al fine di applicare il seguente principio: anche allaluce del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione deldiritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultimasia possibile) da parte del giudice di merito (Cass., Sez.

U., n. 5456del 2009).7.1.

Risulta difatti non manifestamente infondato il ricorsoprincipale, nella parte tesa a denunciare l’omissione dellavalutazione, da parte del tribunale, del mantenimento da parte dellabanca delle linee di credito in favore della società per tutto il periodo11 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026dal 2010 al 2020, trattandosi di questione dedotta come base dellacompensazione giudiziale del controcredito risarcitorio spettante allacuratela.8.1.

Il ricorso incidentale condizionato, che per tale ragione sipuò esaminare prioritariamente, è fondato, in quanto la difesa dellacuratela, basata solo sulla compensazione del credito risarcitorio, ènella sua genericità in evidente contrasto con quanto statuito daquesta Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U., n. 23225 del 2016).8.2.

In effetti, il tribunale non si è affatto pronunciato sullaeccezione, sollevata dalla banca, di inammissibilità della eccezionedi compensazione giudiziale fatta valere dal curatore tra il creditovantato dalla banca, con riferimento al finanziamento accordato edalla mancata restituzione dello stesso, ed il controcredito chesarebbe spettato alla società [OSCURATO:PERSONA] per i danni arrecati allastessa dalla concessione abusiva del credito effettuata dalla banca.8.3.

In ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366n. 6 c.p.c., l’istituto di credito ha riportato sia l’eccezione dicompensazione sollevata dalla curatela, sia l’eccezione diinammissibilità fatta propria dalla banca, in quanto è possibilesollevare l’eccezione di compensazione giudiziale solo in presenza diun credito certo nell’an, ma di pronta e facile liquidazione, ma nonin caso di contestazione del credito, nel medesimo giudizio o in altrogiudizio pendente tra le stesse parti (note integrative alla domandadi ammissione al passivo a seguito del deposito del progetto di statopassivo da parte del curatore «la difesa della AMCO […] deduceva[…] in ogni caso la infondatezza non potendosi accogliere laeccezione di compensazione per un credito contestato anche nellaspecie di compensazione giudiziale»).Anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo la societàAMCO ASSET «eccepiva la erronea applicazione da parte del Giudice12 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Delegato dell’istituto della eccezione riconvenzionale dellacompensazione giudiziale in violazione dell’art. 1243 c.c.».Pertanto, effettivamente, su tale eccezione (di inammissibilitàdell’eccezione di compensazione giudiziale in presenza dicontrocredito contestato) il tribunale non si è in alcun modopronunciato, incorrendo nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.8.4. va ricordato che, in tema di compensazione dei crediti, se ècontroversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditoreprincipale o in altro già pendente, l'esistenza del controcreditoopposto in compensazione, il giudice non può pronunciare lacompensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, exart. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento delcontrocredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere,mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipendadall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativoaccertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertantoesclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sulcredito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusal'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione dellaprevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass., sez. 2,18/10/2024, n. 27113; Cass., sez. 6-3, 4/12/2018, n. 31359; Cass.,Sez.U., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez.U., 16//11/1999, n. 775,Cass. n. 10528 del 2019).8.5.

La compensazione giudiziale può essere decisa dal giudicedella causa principale, ove sollevata in via di eccezionericonvenzionale, se il credito opposto è certo, ma non liquido, perchéindeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché ilgiudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,e quindi può dichiarare estinto il credito principale per13 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte dicontrocredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente lacondanna del debitore fino alla liquidazione del controcreditoeccepito in compensazione (Cass., sez. 2, 5/9/2024, n. 23924;Cass., Sez.

U., 15/11/2016, n. 23225).9.

Resta assorbito in questa prospettiva il ricorso principale.Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio altribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorsoprincipale; cassa il decreto impugnato, con rinvio al tribunale diNapoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente14 RG n. 1710/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Moschiano, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale1 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Napoli n. 1454/2024, depositato il27/12/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva domandadi ammissione tardiva nel fallimento la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione,per la somma di euro 1.035.656,30, quale somma scaturente da duesaldi debitori di n. 2 conti correnti: conto corrente bancario n.251284, acceso in data 22/8/2013, con saldo debitorio al 30/6/2018,di euro 649.909,44; conto corrente bancario n. 631010,33, già contocorrente n. 10017 ex banca Antonveneta, aperto il 2/8/2001, sulquale veniva accesa un’apertura di credito l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con saldodebitorio al 30/6/2019 di euro 385.746,86.2. Il curatore proponeva il rigetto della domanda eccependo, perquel che qui rileva, l’irripetibilità delle somme da parte dell’Istitutobancario ex art. 2035 c.c., stante la concessione abusiva di credito,intesa «sia come erogazione del credito sia come conservazione dellelinee di credito»; l’inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte dellabanca per aver violato i principi di sana e prudente gestione nellavalutazione del merito creditizio; la compensazione giudizialerelativa al maggior credito vantato dal fallimento nei confronti dellaAMCO, per il danno ricevuto dalla società e, per essa, dai suoicreditori.2 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare, il curatore contestava la concessione abusiva delcredito, attraverso la quale la società [OSCURATO:PERSONA] «[era] statamantenuta artificiosamente in vita maturando una debitoria erarialedalle 2015 al 2020 pari ad euro 1.416.458,20 che [l’aveva] condottaalla dichiarazione di fallimento».3. Il giudice delegato rigettava la domanda di ammissione alpassivo.4. La [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 98 l.f.deducendo: l’insussistenza della fattispecie della concessioneabusiva di credito, in quanto il finanziamento era lecito;l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione giudiziale «permancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del creditoopposto in compensazione»; l’inammissibilità dell’eccezione diirripetibilità delle somme da parte della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2035c.c.; l’inammissibilità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c., avendo la banca adempiuto alle proprie obbligazioni nascentidall’apertura di credito.5. Si costituiva in giudizio il fallimento [OSCURATO:PERSONA], chiedendo laconferma del provvedimento.6. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 1454/2024, depositato il27/12/2024, accoglieva l’opposizione ed ammetteva al passivo ilcredito della banca per euro 1.035.656,30 in via chirografaria.In particolare, reputava che la curatela aveva incentrato levalutazioni più incisive, sul piano del dedotto illegittimo riscontro delmerito creditizio, «facendo specifico riferimento al periodo temporaledal 2015/2016 in poi, laddove, invece, la linea di credito contestata,consistente nella apertura di credito di euro 900.000 fu concessa nel2013 (innestandosi su un rapporto di conto corrente già in corso dalungo tempo fra le parti), sicché in quel quadro temporale va3 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026concentrata la valutazione della legittimità dell’indagine della bancasul merito creditizio».La curatela, invece, concentrava le sue difese «in un momentosenz’altro successivo al sorgere del rapporto contestato».Il giudice dell’opposizione proseguiva rilevando che la curatelaaveva valutato solo ex post la mancanza del requisito del creditocreditizio, «senza condurre una valutazione della situazioneeconomica della società anche sul piano dinamico, vale a dire sottol’aspetto della sua situazione di redditività, della sua presenza sulmercato, della capacità di condurre attività di impresa anche inchiave prospettica e di sviluppo negli anni successivi alla concessionedel credito».Da ciò, la mancanza di indicazione di elementi valutativisufficienti a far concludere nel senso che la scelta imprenditoriale diricorso al credito bancario non fosse espressione di fisiologicanecessità di accesso al credito, «ma andasse invece ad innestarsi sudi una situazione già gravosa e declinabile in termini di insolvenza».Anzi, ad avviso del tribunale, numerosi erano gli elementi emersidall’istruttoria che inducevano a ritenere che la concessione delcredito contestato «non fosse tale (anche, come si vedrà, dellasocietà al tempo dell’apertura di credito contestata) da determinarela paralisi produttiva della società […] e, in definitiva, lo stato didecozione».Oltretutto - chiosava il giudice di secondo grado - la stessaimpresa «rimase attiva […] per ancora otto anni ed oltre, visto chel’apertura della liquidazione giudiziale e quindi lo stato di conclamatainsolvenza fu dichiarato 2021».Mancava la prova di un diretto nesso causale tra la concessionedell’apertura di credito del 2013 e il prodursi di uno stato di definitivacrisi della società riconducibile proprio all’indebitamento in esame;4 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026poteva anche ritenersi che la società fosse divenuta incapace di farfronte alle sue obbligazioni ben più tardi del tempo a cui si riferivanoi fatti di causa, con impossibilità di affermare l’esistenza di un nessocausale sicuro per effetto l’abusiva concessione del credito.Ben potevano essere intervenuti anche «ulteriori fattori causatidel danno», quali ad esempio «successive condotte di mala gestiodegli amministratori o semplicemente a scelte imprenditorialisbagliate, oppure a sopravvenute contingenze di mercato cheabbiano inciso sulla produttività e/o redditività dell’impresa, capacedi produrre, ancora nel 2016, una rilevante quantità di ricavidall’esercizio dell’attività di impresa».Decisivo era comunque il profilo della «lontananza temporale frala concessione del credito bancario e l’emergere di crisi causativadella liquidazione giudiziale».Senza contare che il giudizio relativo alla sussistenza dell’abusivaconcessione del credito, intesa come finanziamento ad un’impresache già si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria,manchevole di concrete prospettive di superamento della crisi,doveva effettuarsi «attraverso il riscontro dei netti patrimoniali edella relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perditeregistratesi nel medesimo lasso temporale» (si richiamavano Cass.n. 18610 del 2021 e Cass. n. 29840 del 2023).Per il tribunale, allora, la condotta della banca doveva essereriguardata «in relazione all’anno 2012 (tenendo conto degli indici diproduttività del reddito riferite a quell’anno e della situazionecontabile 2012) poiché la apertura di credito di cui si discute vacollocata nell’anno 2013».Il bilancio da considerare rilevante era, dunque, quello del 2012,rilevante per l’esame della diligenza tenuta dalla banca, chepresentava valori non espressivi di una situazione preoccupante.5 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Si trattava, nel riferimento temporale al 2012, di una situazionedi normale bisogno di accesso al credito di una società che nonpresentava indici allarmanti di situazione di crisi, tant’è vero che labanca aveva collocato il sorgere del debitore erariale previdenzialeingente (euro 1.416.458,20) «nel periodo dal 2015 al 2020, ben treanni dopo il finanziamento».Peraltro, sempre con riferimento all’indebitamento bancariorisultante nel 2012, non v’era prova che la società fosseinadempiente in modo rilevante rispetto alle banche e non si facevamenzione di inviti al rientro oppure ad iniziative giudiziarie intrapresedalle banche.Per il tribunale era la stessa curatela ad affermare che la«deflagrazione della situazione degli sconfinamenti bancarie si rivelòa partire dal 2015».7. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso percassazione il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, depositandoanche memoria.8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale condizionato,depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione principale si deduce«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Per il ricorrente il tribunale ha incentrato la motivazione «solocon riferimento al profilo dell’erogazione del credito - da verificarsisulla base dei dati di bilancio del 2012 - omettendo qualsivogliavaglio sul suo illegittimo mantenimento».6 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il tribunale, dunque, ad avviso del ricorrente si è soffermatoesclusivamente sulla situazione economico patrimoniale della societàal momento dell’erogazione del finanziamento, avvenuto nel 2012,senza considerare, come avrebbe invece dovuto, anche «laconservazione di linee di credito, con dolo o colpa, ad un’impresa chesi appalesi in una situazione di difficoltà economico finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi».I dati da prendere in considerazione, a parere del ricorrente,«sono quelli che vanno dall’esercizio precedente [al]l’apertura dicredito sino all’ultimo esercizio precedente alla dichiarazione difallimento», con la necessaria valutazione della situazione economicopatrimoniale, il riscontro dei netti patrimoniali e della relativaevoluzione tenendo conto degli utili oppure delle perdite registratesinel medesimo lasso temporale.La contestazione fatta dalla curatela era proprio quella di aver«mantenuto/conservato preesistenti linee di credito anche sesuccessivamente la società presentava gravi perdite e nessunaprospettiva di ripresa».Per la curatela, dunque, se le linee di credito non fossero stateerogate o comunque fossero state interrotte in tempo utile, «lasocietà sarebbe stata dichiarata fallita nel 2015/2016 e tardivamentenel 2021», così impedendo il sorgere del debito erariale pari ad euro1.416.458,20, formatosi proprio dal 2015 al 2020.Proprio nel periodo dal 2015 al 2020 si era formato un debitoerariale e previdenziale di euro 1.416.458,20.Il fatto decisivo il cui esame era stato omesso è rappresentatoproprio da «mantenimento/mancata interruzione di linee di credito afar tempo dal 2015/2016 oggetto di discussione tra le parti».Proprio il mantenimento delle linee di credito avrebbe mantenutola società «in vita artificiosamente per diversi anni».7 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Con il secondo motivo di impugnazione principale si lamentala «nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.».La motivazione del decreto del tribunale sarebbe solo apparente,in quanto incentrata esclusivamente sul mero passaggio di tempo tral’apertura di credito del 2013 e la dichiarazione di fallimentoavvenuta il 2021, nel senso che l’impresa era comunque rimastaconcessione dell’apertura di credito del 2013.Per il ricorrente, invece, «il passaggio del tempo è stato […]determinato proprio dall’illegittimo mantenimento delle linee dicredito nel 2015-2016», successivo alla erogazione di linee di creditoavvenuta, prima, nel 2011, e poi nel 2013.3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 c.c., 2055 c.c.,40 c.p., 41 c.p., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, la maturazione del debito erariale nel 2015-2016per euro 1.416.458,20 sarebbe conseguenza normaledell’antecedente mantenimento e mancata interruzione illegittimadelle linee di credito nel 2015/2016 che avrebbe rappresentato, inbase alla logica del «più probabile che non», la ragione dellaprosecuzione dell’attività di impresa.La Corte territoriale, nell’escludere il nesso causale diretto,avrebbe falsamente applicato gli articoli 1223 c.c., 40 e 41 c.p., 2055c.c.La Corte d’appello ha escluso il nesso causale, evidenziando chein realtà l’evento poteva essere stato cagionato anche da altrecondotte successive, poste in essere dagli amministratori.Tuttavia, a giudizio del ricorrente, è stato proprio ilmantenimento delle linee di credito nel corso degli anni, senza8 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026prospettive di ripresa, a costituire l’antecedente diretto dellamaturazione del debito erariale, in quanto «l’eventuale concorrenteresponsabilità degli amministratori […] al più potrebbe determinareuna loro responsabilità solidale e/o concorrente».4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., 1460 c.c. e 2697 c.c.».Il ricorrente osserva che la curatela ha formulato una vera epropria eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confrontidella banca, deducendo la condotta illecita della stessa, che hamantenuto le linee di credito negli anni 2015-2016.Il tribunale, invece, non ha tenuto conto che, a fronte di taleeccezione, la banca avrebbe dovuto dimostrare l’esattoadempimento e/o che l’inadempimento non era ad essa imputabile.A fronte dell’eccezione sollevata dalla curatela nei confronti dellabanca, di aver mantenuto le linee di credito ad un soggettoimmeritevole, l’istituto di credito avrebbe dovuto dimostrare lapositiva verifica di meritevolezza del soggetto finanziato.5. Con il quinto motivo di impugnazione principale si duole della«violazione o falsa applicazione degli articoli 1176 c.c., art. 5 decretolegislativo n. 385 del 1993, 1243 c.c. e 2035 c.c.».Per il ricorrente, la banca avrebbe dovuto dimostrare lasussistenza del merito creditizio della società, con la diligenzaprofessionale dovuta ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.Sarebbero stati violati i principi giurisprudenziali di legittimità, inbase ai quali, la concessione abusiva di credito della banca consistenell’erogazione e/o nella «conservazione di linee di credito» con doloo colpa ad una impresa che sia palesi una situazione di difficoltàeconomico finanziaria (si cita Cass. n. 18 6/1/10 del 2021), e i datida prendere in considerazione, ai fini della concessione abusiva dicredito, sono quelli che vanno dall’esercizio precedente all’apertura9 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026di credito fino all’ultimo esercizio precedente alla dichiarazione difallimento con analitico e puntuale vaglio della citazione economicopatrimoniale (si cita Cass. n. 29840 del 2023).Vi sarebbe stata violazione anche dell’art. 1243 c.c., in ordinealla compensazione giudiziale, non applicata dal tribunale.Trattandosi di credito per cui la liquidazione era facile e pronta,il giudice avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di compensazionesollevata dalla curatela.Si sarebbe trattato di applicare in analogia il criterio di cui all’art.2486 c.c. e di compiere un semplice calcolo aritmetico, dedotto incomparsa di risposta al fallimento.Si sarebbe desunto che il danno, partendo dal bilancio al31/12/2016, era addirittura maggiore del credito azionato allabanca.6. Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato laAMCO ASSET [OSCURATO:PERSONA] deduce la «nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione efalsa applicazione di legge e ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.:violazione art. 1243 c.c.; e violazione art. 112 c.p.c. e 2043 c.c. peromessa pronuncia».Il tribunale, in sintesi, dinanzi alla eccezione formulata dallaAMCO ASSET per l’infondatezza dell’eccezione di compensazione edella stessa inammissibilità dell’eccezione di compensazione, nonavrebbe formulato alcuna pronuncia.L’omessa pronuncia in relazione ad una eccezione di naturapreliminare renderebbe il decreto nullo.Per la ricorrente incidentale, la corretta applicazione delle normerichiamate e, in particolare, di quella sola compensazione giudiziale,«avrebbe dovuto comportare l’integrale rigetto della eccezioneformulata dalla curatela fallimentare con conseguente ammissione10 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026del credito reclamato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].».Per la ricorrente incidentale, del resto, il requisito della certezzaè necessario all’istituto della compensazione giudiziale (si cita Cass.,Sez.U. n. 23225 del 2016).A fronte della contestazione del credito, che non era in alcunmodo pretestuosa, stante la complessità dell’accertamento, iltribunale avrebbe dovuto rigettare l’eccezione di compensazione,con conseguente ammissione del relativo credito.L’accertamento del preteso credito della curatela fallimentaredovrebbe essere azionato nella sede giudiziale ordinaria, concoinvolgimento anche degli amministratori della società.7. I ricorsi principale e incidentale possono essere vagliatiunitariamente al fine di applicare il seguente principio: anche allaluce del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione deldiritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentaleproposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, cheinvesta questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinentialla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorsocondizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione diparte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, nonsiano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultimasia possibile) da parte del giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 5456del 2009).7.1. Risulta difatti non manifestamente infondato il ricorsoprincipale, nella parte tesa a denunciare l’omissione dellavalutazione, da parte del tribunale, del mantenimento da parte dellabanca delle linee di credito in favore della società per tutto il periodo11 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026dal 2010 al 2020, trattandosi di questione dedotta come base dellacompensazione giudiziale del controcredito risarcitorio spettante allacuratela.8.1. Il ricorso incidentale condizionato, che per tale ragione sipuò esaminare prioritariamente, è fondato, in quanto la difesa dellacuratela, basata solo sulla compensazione del credito risarcitorio, ènella sua genericità in evidente contrasto con quanto statuito daquesta Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., n. 23225 del 2016).8.2. In effetti, il tribunale non si è affatto pronunciato sullaeccezione, sollevata dalla banca, di inammissibilità della eccezionedi compensazione giudiziale fatta valere dal curatore tra il creditovantato dalla banca, con riferimento al finanziamento accordato edalla mancata restituzione dello stesso, ed il controcredito chesarebbe spettato alla società [OSCURATO:PERSONA] per i danni arrecati allastessa dalla concessione abusiva del credito effettuata dalla banca.8.3. In ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366n. 6 c.p.c., l’istituto di credito ha riportato sia l’eccezione dicompensazione sollevata dalla curatela, sia l’eccezione diinammissibilità fatta propria dalla banca, in quanto è possibilesollevare l’eccezione di compensazione giudiziale solo in presenza diun credito certo nell’an, ma di pronta e facile liquidazione, ma nonin caso di contestazione del credito, nel medesimo giudizio o in altrogiudizio pendente tra le stesse parti (note integrative alla domandadi ammissione al passivo a seguito del deposito del progetto di statopassivo da parte del curatore «la difesa della AMCO […] deduceva[…] in ogni caso la infondatezza non potendosi accogliere laeccezione di compensazione per un credito contestato anche nellaspecie di compensazione giudiziale»).Anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo la societàAMCO ASSET «eccepiva la erronea applicazione da parte del Giudice12 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026Delegato dell’istituto della eccezione riconvenzionale dellacompensazione giudiziale in violazione dell’art. 1243 c.c.».Pertanto, effettivamente, su tale eccezione (di inammissibilitàdell’eccezione di compensazione giudiziale in presenza dicontrocredito contestato) il tribunale non si è in alcun modopronunciato, incorrendo nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.8.4. va ricordato che, in tema di compensazione dei crediti, se ècontroversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditoreprincipale o in altro già pendente, l'esistenza del controcreditoopposto in compensazione, il giudice non può pronunciare lacompensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, exart. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento delcontrocredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere,mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipendadall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativoaccertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertantoesclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sulcredito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusal'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione dellaprevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass., sez. 2,18/10/2024, n. 27113; Cass., sez. 6-3, 4/12/2018, n. 31359; Cass.,Sez.U., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez.U., 16//11/1999, n. 775,Cass. n. 10528 del 2019).8.5. La compensazione giudiziale può essere decisa dal giudicedella causa principale, ove sollevata in via di eccezionericonvenzionale, se il credito opposto è certo, ma non liquido, perchéindeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, sicché ilgiudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta,e quindi può dichiarare estinto il credito principale per13 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1710/2025Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 19271/2026Data pubblicazione 11/06/2026compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte dicontrocredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente lacondanna del debitore fino alla liquidazione del controcreditoeccepito in compensazione (Cass., sez. 2, 5/9/2024, n. 23924;Cass., Sez. U., 15/11/2016, n. 23225).9. Resta assorbito in questa prospettiva il ricorso principale.Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio altribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorsoprincipale; cassa il decreto impugnato, con rinvio al tribunale diNapoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026Il Presidente14 RG n. 1710/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 19271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris