CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure marcatamente inconferenti dirette a contrastare l'assenza di elementi a sostegno del giudizio di responsabilità, diversi dal riconoscimento fotografico confermato in dibattimento dal teste Muratori ( che in sede di sommarie informazioni ebbe ad indicare nell'imputato l'autore della cessione di sostanza stupefacente intervenuta il 18 marzo 2015) senza precisare le ragioni per le quali siffatta emergenza probatoria non potrebbe valere a supportare la condanna (nel ricorso neppure si ribadiscono gli apodittici rilievi addotti con l'appello in ordine alla inattendibilità del narrato del teste, comunque travolti dalle puntuali considerazioni argomentative spese nella sentenza di primo grado cui si è richiamata quella impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]