CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato il suddetto alla pena di euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e in particolare lamentando l'omessa pronuncia sulla configurazione del fatto di particolare tenuità ai sensi del suddetto articolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fattispecie di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per cui si procede è estinta per prescrizione. Invero, pur aggiungendo al termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, la sospensione di cui alla normativa emergenziale Covid, il termine di prescrizione risulta ad oggi maturato. 2. Pertanto, non essendo il ricorso per cassazione "manifestamente infondato", e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022