CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 33199/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Orso n.74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rappresentanteData pubblicazione 11/03/2022 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dell'Orso n.74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 5547/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n.5547/2018, depositata in data 10/9/2018, in accoglimento dell’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] spa, nei confronti della A.&[OSCURATO:SOCIETA], avverso il lodo arbitrale del 20/3/2013, con il quale, dichiarata l’incompetenza degli arbitri in relazione a controversia su un contratto, del 1996, di appalto di opere pubbliche (realizzazione di alcuna gallerie nell’ambito della costrizione della linea ferroviaria «[OSCURATO:PERSONA]», nel tratto Roma-Napoli), la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla rifusione, in favore della controparte, dei due terzi delle spese del giudizio arbitrale (compensate tra le parti per il 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 residuo un terzo), ha compensato integralmente le suddette spese, dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale della A.&[OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) era ammissibile l’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA], di nullità parziale del lodo, in punto di statuizione sulle spese, per violazione di norme di diritto, ai sensi del’art.829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente all’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, essendo la convenzione di arbitrato, ancorché nulla, anteriore alla Riforma, e, nel merito, la doglianza era fondata, in quanto le spese del giudizio arbitrale dovevano essere, proprio in considerazione «di quanto rilevato dal Collegio arbitrale a pagina 10 e 11 del lodo», compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che, mentre la A.&[OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre insistito sulla sussistenza della competenza arbitrale, la sola mancata recisa contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], a fronte del dovere officioso del Collegio arbitrale di rilevare la propria incompetenza, non comportava anche che essa dovesse ritenersi soccombente; b) l’impugnazione incidentale della A.&[OSCURATO:SOCIETA] (in punto di nullità della pronuncia di incompetenza) era inammissibile, in quanto essa, nel giudizio ordinario, medio tempore incardinato dalla [OSCURATO:PERSONA], definito, in primo grado, nel 2017 con sentenza del Tribunale, aveva proposto domanda riconvenzionale, così accettando la giurisdizione ordinaria. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 10/9/2018, la A.&[OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 9/11/2018, affidato a quattro/sette motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 9/12/2018 ). La ricorrente ha depositato memoria ed istanza di riunione. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. La ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo (rubricato «I»), la nullità della sentenza «nel suo complesso», ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., per motivazione apparente in violazione degli artt.132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost. ; b) con il secondo motivo (rubricato «II-A»), sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di «tutti i principi in materia di negozi nulli» e dell’art.817 c.p.c., sia l’illogicità manifesta e la motivazione apparente, in ordine all’affermazione circa l’applicabilità ratione temporis della vecchia formulazione dell’art.829 c.p.c., avendo la Corte di merito fondato la decisione sulla data di sottoscrizione di una convenzione arbitrale, che si era accertato non essere mai stata sottoscritta e quindi nulla o inesistente (in quanto, come esposto in premessa del ricorso, la clausola compromissoria sarebbe stata contenuta nelle condizioni generali di contratto non sottoscritte dalle parti e gli arbitri avevano pronunciato d’ufficio sulla propria incompetenza); c) con il terzo motivo (rubricato «II-B»), la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.100 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata rilevazione dell’inammissibilità dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse all’impugnazione del lodo, non avendo contestato tutte le rationes decidendi che sorreggevano la statuizione sulle spese (in particolare: 1) gli arbitri avevano statuito sulla competenza, d’ufficio, ex art.817 c.p.c., stante l’accertata inesistenza di una valida clausola compromissoria, respingendo l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente fondata sull’inefficacia della clausola per effetto della propria declinatoria, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] era risultata, in realtà, soccombente; 2) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato il lodo nella parte centrale relativa alla incompetenza degli arbitri, anche perché essa stessa aveva instaurato, pendente il giudizio 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 arbitrale, la lite dinanzi al giudice ordinario); d) con il quarto motivo (rubricato «II-C»), la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., nonché dell’art.829 c.p.c., in punto di mancato esame da parte della Corte d’appello dell’eccezione sollevata da essa A.& [OSCURATO:SOCIETA], di inammissibilità dell’impugnazione in quanto involgente un riesame nel merito della controversia, in difetto di contestazione di un vizio del lodo di motivazione contraddittoria; e) con il quinto motivo (rubricato «III-A»), la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost., in relazione al capo della sentenza con il quale è stata disposta una nuova regolamentazione delle spese del giudizio arbitrale, non essendo desumibili le ragioni fondanti la compensazione integrale delle spese (essendo del tutto inconferente il richiamo, in sentenza, alle pagg. 10 e 11 del lodo arbitrale, attinenti alla ricostruzione del fatto); f) con il sesto motivo (rubricato «III-B»), la violazione, ex art.360n. 3 c.p.c., dell’art.96 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 92 e 88 c.p.c., dovendo la [OSCURATO:PERSONA] ritenersi, a causa del suo contegno processuale «intriso di contraddizioni», parte soccombente nel giudizio arbitrale; g) con il settimo motivo (rubricato «IV »), la violazione e falsa applicazione , ex art.360 n. 3 c.pc., di tutti i principi in materia di rinuncia all’azione, avendo la Corte d’appello, senza dichiarare, al più, come sarebbe stato corretto, la «cessazione della materia del contendere», ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale da essa A.&[OSCURATO:SOCIETA] proposta, dando rilievo alla mancata contestazione da parte sua della giurisdizione ordinaria, senza avvedersi che era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] ad avere intrapreso, nel 2012 (non nel 2017 come erroneamente indicato dalla Corte d’appello), un giudizio dinanzi al Tribunale prima di 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 impugnare il lodo arbitrale, con conseguente inammissibilità, semmai, della sua impugnazione principale di quest’ultima, e che la A.&[OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto l’impugnazione incidentale nel 2013 allorché essa ancora non aveva ancora fatto acquiescenza al lodo. 2. La ricorrente incidentale lamenta con unico motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore al D.L.132/2014, in punto di compensazione delle spese del giudizio arbitrale in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. 3. Preliminarmente, va respinta l’istanza, avanzata dalla A.&I. della Morte in data 11/2/2022, di riunione del presente giudizio a quello n. R.G. 4500/2020, avente ad oggetto ricorso per cassazione proposto avverso altra sentenza della Corte d’appello di Roma, intervenuta in relazione alla causa intrapresa., dalla [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale ordinario di Roma. Invero, non vi è connessione tra i giudizi ed opportunità della loro trattazione unitaria, avendo il presente giudizio esclusivamente ad oggetto l’impugnazione del lodo in punto di spese del giudizio arbitrale. 4. La prima censura del ricorso principale (rubricata «I») è infondata. La ricorrente invoca la nullità della sentenza per motivazione apparente o irrimediabilmente illogica e contraddittoria «nel suo complesso». Ora, la Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che il vizio dedotto, di nullità parziale del lodo arbitrale, in punto solo di statuizione sulle spese, non essendo contestata l’altra statuizione di incompetenza degli arbitri, possa implicare un vizio di violazione di norme di diritto (gli artt.91 e 92 c.p.c.) e, trattandosi di convenzione 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 arbitrale comunque stipulata prima dell’entrata in vigore della Riforma di cui al d.lgs. 40/2006, tale doglianza, in base al testo vigente ratione temporis dell’art.829 c.p.c., era ammissibile e fondata, non potendo considerarsi la [OSCURATO:PERSONA] (condannata dal collegio arbitrale alla rifusione, in favore della controparte, dei due terzi delle spese di lite) parte soccombente, neppure parzialmente, e che le spese del giudizio arbitrale dovessero essere, invece, compensate integralmente tra le parti. La Corte d’Appello, sia pur sinteticamente, ha motivato sotto tre profili: a) la A.&I. della Morte aveva sempre ritenuto sussistente la competenza arbitrale; b) il rilievo della competenza arbitrale comunque era officioso; c) che la Vianini aveva contestato la incompetenza, sia pure non in modo reciso, era parte integralmente vittoriosa, non soccombente. Non ricorre pertanto il vizio denunciato. Invero, come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U 22232/2016) «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (conf. Cass. 16611/2018). In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza o contraddittorietà motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art.360 n. 5 c.p.c.. 5. La seconda censura (rubricata «II-B») è infondata. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 La Corte d’appello ha ritenuto che il vizio dedotto nell’impugnazione Data pubblicazione 11/03/2022 del lodo, implicante violazione di norme di diritto (gli artt.91 e 92 c.p.c.), fosse ammissibile, operando il testo dell’art.829 c.c. anteriore alla Riforma introdotta con i d.lgs. 40/2006, avuto riguardo alla data di stipulazione della convenzione arbitrale. Prima della Riforma del 2006, ad opera del d.lgs. 40/2006, delle disposizioni in materia di arbitrato, il secondo comma dell’art.829 c.p.c. prevedeva che l’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto fosse sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] del 2006 ha ribaltato tale impostazione, stabilendo, al comma 3 del nuovo art.829 c.p.c., che l’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto è ammessa solo se è espressamente prevista dalle parti o dalla legge ovvero tutte le volte in cui si è in presenza di controversie di lavoro o se la violazione concerne questione pregiudiziale su materia che non può formare oggetto di convenzione arbitrale. Oggi quindi – e quella che era un’eccezione è diventata la regola – qualunque controllo giurisdizionale sulla legittimità del lodo è precluso , quanto alla corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale ed all’errore di diritto, salvo diversa volontà delle parti o imposizione da parte della legge. In ordine alla disciplina applicabile in tema di arbitrato, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 9284/2016) ha chiarito che «l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile». Ora, come rilevato nella decisione impugnata, nella specie, opera, dunque, il disposto dell’art.829 comma 2° c.p.c., ante Riforma 2006 («L'impugnazione di nullità é altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile»). Né vi è la irriducibile contraddittorietà evidenziata nel motivo, per avere la Corte d’appello dato rilievo alla data di stipulazione di clausola compromissoria, clausola dichiarata, tuttavia, «inesistente» dagli arbitri. Invero, da una lato, la clausola compromissoria non specificamente sottoscritta non è inesistente ma invalida (Cass. 470/1968; Cass, 4189/1975), cosicché poteva farsi richiamo, ai fini dell’individuazione della disciplina dell’arbitrato applicabile, alla data del contratto di appalto che faceva rinvio alle condizioni generali contenenti la clausola compromissoria (ma, per quanto dedotto, non sottoscritte dalle parti, ai fini della loro piena efficacia e della loro validità). Dall’altro lato, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui «La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza, anche se esamina e decide questioni preliminari di merito ai limitati fini della negazione ed individuazione della 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 competenza, non contiene, ne' esplicitamente ne' implicitamente, alcuna pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata; pertanto, la sentenza di incompetenza dà luogo a giudicato soltanto formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'eventuale applicazione, per la decisione di merito, di norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza» (Cass. 7775/2004; Cass. 25144/2014; Cass. 6970/2018; Cass. 19472/2019). Applicando tali principi al lodo per arbitrato rituale, equiparabile ad una sentenza (cfr. Cass. 11634/2014: «In tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario»), sulla nullità e, tantomeno, sulla inesistenza della clausola compromissoria dichiarata dagli arbitri, a sostegno della declinatoria di competenza, non si era formato alcun giudicato, trattandosi di mera pregiudiziale di merito a fronte di una pronuncia in rito. Ne consegue che la Corte d’appello, adita con l’impugnazione del lodo arbitrale, poteva fare richiamo alla data di stipulazione del contratto, contenente la clausola compromissoria, ai fini della necessaria individuazione della disciplina processuale applicabile sull’arbitrato, in base alla norma transitoria del d.lgs. 40/2006. 6. La terza censura (rubricata «II-B») è infondata. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato la statuizione arbitrale sull’incompetenza, in relazione alla quale essa risultava in ogni caso vittoriosa, ma solo quella in punto spese del giudizio arbitrale, lamentando il vizio di nullità parziale del lodo per violazione degli 10 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 artt.91 e 92 c.p.c., atteso che essa, avendo comunque sin dall’inizio contestato la competenza degli arbitri (sia pure sotto il diverso aspetto dell’avvenuta declinatoria della competenza), a fronte della condotta dell’altra parte, che sino all’ultimo, aveva sostenuto la competenza del Collegio arbitrale, doveva essere ritenuta parte vittoriosa e come tale non poteva essere condannata a rifondere le spese alla parre soccombente. Sussisteva pertanto l’interesse ad agire e la sentenza della corte d’appello non è viziata per ultrapetizione. 7. Il quarto motivo (rubricato «II-C») è del pari infondato. Il vizio di omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] non ricorre. Invero, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 321; Cass., 06/12/2004, n. 22860). Questa Corte (Cass. 1701/2009) ha da tempo chiarito che «il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito», cosicché «la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.» (conf. Cass.22083/2013; Cass. 25154/2018; Cass. 10422/2019). Nella specie, la Corte d’appello ha implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di impugnazione del lodo arbitrale. Inoltre, il motivo di impugnazione 11 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 del lodo non atteneva al merito della lite ma denunciava la violazione di norme di diritto quale causa di nullità del lodo esclusivamente in relazione al capo delle spese di lite. La Corte d’appello, ritenuta, in fase rescindente, ammissibile l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e fondato il vizio di nullità dedotto, ha, in fase rescissoria, riformato la statuizione in punto spese del giudizio arbitrale, compensate interamente (e non solo per un terzo) tra le parti. 8. Il quinto motivo (rubricato «III-A») è infondato per le stesse ragioni espresse in relazione al primo motivo. Non ricorre il vizio di difetto assoluto di motivazione, avendo a Corte di merito espresso, sia pure in maniera sintetica, le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata parte soccombente, sia pure parziale, nel giudizio arbitrale. 9. Il sesto motivo (rubricato «III-B») è inammissibile, in quanto non è chiaro perché si imputi alla Corte di merito la violazione delle norme in materia di spese richiamate (sul dovere di lealtà processuale, sulle ragioni della compensazione integrale delle spese, sulla condanna per lite temeraria e responsabilità aggravata). La Corte d’appello ha argomentatamente rilevato che, chiare sin dall’inizio le contrapposte posizioni delle parti in punto di competenza degli arbitri, poiché il Collegio arbitrale era comunque tenuto anche d’ufficio alla preliminare verifica della validità o meno della clausola compromissoria ai fii della propria competenza, la [OSCURATO:PERSONA], la quale comunque aveva fin dall’inizio contestato la competenza arbitrale, non poteva in ogni caso ritenersi soccombente, sia pure parzialmente, ai fini della condanna alla rifusione delle spese. 10. Il settimo motivo (rubricato «IV ») è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si invoca una declaratoria di cessazione della materia del contendere in luogo di quella di inammissibilità 12 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dell’impugnazione incidentale della A.&[OSCURATO:SOCIETA] (avendo quest’ultima, per quanto esposto in ricorso, nelle more del giudizio di impugnazione del lodo, aderito alla domanda azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice ordinario; al riguardo, peraltro, la controricorrente rileva che detta parte, all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d’appello, aveva concluso «per l’accoglimento dell’impugnazione incidentale»), cosicché si lamenta solo un diverso tipo di pronuncia in rito e non si mira in realtà a sovvertire l’esito della pronuncia . Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere avrebbe comunque comportato la chiusura del giudizio con una pronuncia in rito, quando nel corso del giudizio non vi è più controversia fra le parti, cosicché viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzi (Cass. 10478/2004; Cass. 8448/2012). E, peraltro, non necessariamente una diversa declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe comportato una diversa statuizione sulle spese La doglianza è comunque anche infondata, sotto altro profilo: la Corte d’appello ha correttamente basato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione incidentale della A.&[OSCURATO:SOCIETA], che mirava ancora a sostenere la competenza arbitrale, proprio sul fatto che detto soggetto aveva, nel giudizio successivamente instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, avanzato domanda riconvenzionale, così accettando la giurisdizione del giudice ordinario e quindi rinunciando all’eccezione, nel presente giudizio, circa la piena validità della clausola compromissoria. Non vi era spazio per una cessazione della materia del contendere in quanto l’interesse all’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] non era venuto meno, 13 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 in ordine alla riforma della statuizione degli arbitri di condanna alla rifusione dei due terzi delle spese. 11. Venendo quindi all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la statuizione della Corte d’appello in punto di compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio arbitrale sia viziata per violazione dell’art.92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, non essendo le gravi ed eccezionali ragioni che potevano giustificare la compensazione indicate nella sentenza o comunque ricavabili per implicito e per richiamo per relationem. La doglianza è fondata. Essendo il lodo arbitrale stato emesso nel 2013, ai sensi dell’art.92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, dopo data di entrata in vigore della l. 69/2009, e prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore del D.L.132/2014), la compensazione delle spese poteva essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Ora, in relazione al testo dell’art.92 c.p.c. novellato, secondo cui la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per «gravi ed eccezionali ragioni», deve rilevarsi che la Vianini era integralmente vittoriosa ed aveva fin dall’inizio, sia pure per ragioni diverse, contestato la competenza arbitrale. Questa Corte (Cass. 406/2008) ha chiarito che «in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo 14 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi». Tuttavia, sulla necessità di fornire motivazione esplicita delle gravi ed eccezionali ragioni in caso di integrale vittoria di una parte anche nella vigenza della prima versione novellata dell’art. 92 c.p.c., si è affermato (Cass. 15413/2011) che «la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza» (essendosi ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica «in considerazione delle questioni trattate», non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti; cfr. anche Cass. 14411/2016, ove si è evidenziato come le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica - nella specie, «la particolarità della fattispecie», inidonea a consentire il necessario controllo). Ora, le gravi ed eccezionali ragioni della disposta integrale compensazione delle spese del giudizio arbitrale non sono affatto espresse nella decisione impugnata, neanche per relationem. 15 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 33199/2018 Numero sezionale 640/2022 Numero di raccolta generale 8050/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Il riferimento, operato dalla Corte d’appello, ai par. 10 e 11 del lodo nella unica riga di motivazione (e nessuna delle parti ne riproduce il relativo contenuto) risulta, invero, effettuato non a sostegno della compensazione ma per affermare che, in considerazione di questi paragrafi (verosimilmente, quelli in cui si dava atto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fin dall’inizio della procedura arbitrale contestato la competenza degli arbitri, rilevata d’ufficio dagli arbitri), la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuta soccombente, neppure in parte. Il parametro delle ragioni di compensazione è giuridico e non risulta esplicitato. 11. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale, con cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche in punto di