CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 06375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1036/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione -intimato- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Piemonten. 323/2020 depositata i l 22/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria la [OSCURATO:SOCIETA]. (società che svolgeva attività di commercio di materiale elettronico poi dichiarata fallita nel corso del giudizio), impugnava l’avviso di accertamento n. T7J031A04167-2016 relativo all’anno di imposta 2011, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta per € 40.097, in considerazione della ritenuta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di alcune fatture emesse dai fornitori [OSCURATO:SOCIETA]. e Centro servizi sud S.r.l.. A sostegno del ricorso la contribuente deduceva contestazioni di carattere formale (mancata allegazione di atti prodromici all’avviso, violazione del diritto al contraddittorio) e sostanziali (mancanza di prove). La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Si costituivano i soci ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della società – nel frattempo dichiarata fallita - ed il suo liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], in quanto il curatore aveva deciso di non prendere parte al giudizio. La CTR riteneva questi ultimi non legittimati a partecipare al giudizio in quanto, non versandosi in un’ipotesi di inerzia del curatore, bensì di consapevole decisione di non partecipare al giudizio. Rigettava l’appello ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente e comunque la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, indispensabile, trattandosi di IVA. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.Non si è costituita la curatela che è rimasta intimata. 4. Con ordinanza del 14/3/2024, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, alla luce dell’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 11287/2023), i contribuenti sono legittimati a partecipare al giudizio relativo a pretese tributarie formatesi prima del fallimento in ogni caso di inerzia –consapevole o meno – della curatela. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che le notifiche compiute, a seguito dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono valide, a differenza di quella eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che invece è andata a buon fine. Ed infatti quella nei confronti del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita tramite il servizio postale; dall’avviso di ricevimento, tuttavia, non risulta con quali modalità è stata compiuta, perché sullo stesso, in alto a sinistra, è presente una croce seguita da un’annotazione incomprensibile. Anche la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di se stesso, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata eseguita tramite il servizio postale; tuttavia, sull’avviso di ricevimento risultano barrate sia la casella “destinatario persona fisica”, sia la casella “portiere dello stabile” e dunque non è individuabile il soggetto al quale è stato consegnato il plico. Peraltro, se fosse stato consegnato al portiere, mancherebbe l’attestazione dell’invio della raccomandata informativa. Infine, per la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguita anch’essa tramite il servizio postale, manca la prova del ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e l’atto non risulta ritirato. Occorre quindi disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M assegna all’Agenzia delle Entrate termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza ad opera della cancelleria per effettuare la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rinviando per l’e