CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta, in termini del tutto generici, l'omessa valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che, a seguito della modifica intervenuta con il D. Lg.vo 150 del 2022, è in astratto praticabile anche per il delitto di ricettazione nella forma "ordinaria"; la difesa non tiene conto del fatto che la causa di non punibilità era in realtà già praticabile con riferimento alla fattispecie che ci occupa in quanto ricondotta, dal primo giudice, nella ipotesi "lieve"; di conseguenza non poteva essere invocata per la prima volta in questa sede senza aver formato oggetto di specifica sollecitazione nelle precedenti fasi di merito oltre che, nel caso di specie, nella precedente fase di legittimità esitata nell'annullamento della sentenza di appello (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 21465 del 20.3.2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 7675 del 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Prota); rilevato che il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini generici e non consentiti in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione che, pur sintetica, è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il C