CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11366/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vibonati avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commesso in occasione dell'attività di sgombero posta in essere dagli operanti presso un condominio in Battipaglia per 17 alloggi popolari abusivamente occupati (Capo A), condannandola, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione. Con il medesimo provvedimento è stato dichiarato estinto per prescrizione il restante capo di accusa relativo alle lesioni aggravate (Capo C). Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno nel confermare detta sentenza ha ripercorso nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, considerando non fondati i motivi volti ad escludere la responsabilità penale dell'imputata, là dove la Difesa considerava la condotta della stessa riconducibile ad una mera resistenza passiva. La Corte riteneva che dalle emergenze in atti risultasse la sussistenza del delitto contestato, dal momento che l'elevato numero delle donne e la forte resistenza che gli agenti si trovarono a fronteggiare, costituivano elementi idonei a ostacolare l'attività delle Forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di sgombero. I Giudici dell'appello hanno, altresì, disatteso la censura volta ad escludere l'aggravante di cui all'art. 339, comma secondo, cod. pen., rilevando come dagli atti risultava la presenza, al momento del fatto, di un numero di concorrenti superiore a dieci. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ne reputava congrua l'entità. In particolare, riteneva di non potere effettuare il giudizio di bilanciamento delle circostanze oltre la equivalenza, in ragione della gravità delle condotte poste in essere e delle conseguenze verificatesi. 2. Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, lamentando - con un unico motivo articolato in tre diverse censure - il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. alla ritenuta responsabilità della ricorrente, non essendo stata adeguatamente valutata la condotta concretamente posta in essere dalla stessa. In particolare la Corte non ha considerato l'effettivo apporto causale della ricorrente, limitandosi ad una generica affermazione di partecipazione ad un'azione collettiva, senza confrontarsi, peraltro, con le ulteriori risultanze probatorie da cui emergeva una mera resistenza passiva; 22.2. alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 393, comma secondo, cod. pen., che avrebbe peraltro condotto alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Invero, la Corte ha fatto riferimento soltanto al numero di soggetti coinvolti senza considerare la loro collocazione in punti diversi dell'immobile, né ha verificato la concreta sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma; 2.3. alla determinazione della pena in senso più favorevole, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito enunciate. I motivi di ricorso dell'imputata, in punto di pretesa mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per il reato ascrittole, si palesano infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle doglianze già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. 2. In particolare, non colgono nel segno le preliminari censure mosse alla decisione impugnata per una pretesa irrilevanza dell'identificazione di concrete condotte di violenza o minaccia ovvero dello specifico contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale - ad avviso della ricorrente - considerato sufficiente l'accertamento di una mera presenza "cumulativa" del gruppo di donne in loco, pure in assenza di un contributo individuale alla realizzazione del reato, così anticipando la soglia di rilievo penale delle condotte contestate. La Corte d'appello ha, in realtà, descritto analiticamente le condotte criminose di volta in volta poste in essere dalle imputate, riunite in gruppo, e dalla ricorrente in particolare, che aveva partecipato a costituire "una barriera umana" all'altezza della seconda rampa di scale, nonché le esplicite condotte materiali attribuite alla stessa e alle complici - quali agitarsi freneticamente, utilizzare i piedi per bloccare la catena tirata per altro verso dai Vigili del Fuoco, percuotere le mani degli agenti -, ricondotte correttamente alla fattispecie del concorso materiale in ragione di comportamenti causalmente riconducibili alla consumazione della resistenza. 3Ha infine correttamente configurato la contestata fattispecie di resistenza a carico delle imputate che avevano preso parte attiva e in gruppo alle omogenee e tipiche azioni di contrasto, impeditive dell'ordinario svolgimento delle attività degli agenti operanti inviati sul posto. E ciò a prescindere dall'individuazione di specifici contributi individuali caratterizzati da atti di esplicita violenza fisica o minaccia verbale ad opera delle singole partecipi - pure talora ravvisati e posti in evidenza -. Era infatti proprio la presenza dell'intero gruppo di donne ad esercitare, con la loro pressione fisica e verbale, una forma di intimidazione e coazione talora diretta (incatenamenti alla ringhiera, spargimento di sostanze oleose sulle scale) ma più spesso indiretta, idonea comunque a comprimere la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, comportando gravi difficoltà al compito degli operanti. Una lettura, questa, dei fatti perfettamente coerente con il principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, sì che la pubblica funzione ne risulti impedita o ostacolata (Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015, Calamia, Rv. 266241; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007, dep. 2008, Di Prima, Rv. 239014; Sez. 1, n. 5757 del 21/11/1986, dep. 1987, Carella, Rv. 175921). D'altra parte, si ricordi anche che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate - come nel caso di specie - in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260). 3. Quanto alla ricostruzione probatoria dell'episodio, entrambi i giudici di merito hanno condiviso la narrazione della vicenda con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi, ai fini e al concreto operare del gruppo e alla consumazione del delitto di 4resistenza aggravata per quanto concerne la ricorrente, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di elementi di prova, quali i filmati e le dichiarazioni di funzionari e agenti di polizia. Sicché ne deriva la infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, posto che l'intero tessuto argomentativo delle sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità. 4. E' generica la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen. Al rilievo puntuale della Corte secondo cui non è possibile escludere il delitto di resistenza con riferimento alle donne che erano sedute sui gradini più alti, in quanto tutte indistintamente erano incatenate alla ringhiera e tutte si agitavano e dimenavano profferendo urla all'indirizzo degli agenti, valendo tali considerazioni fattuali e logiche anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, la censura si limita a ribadire che le imputate erano collocate in gruppi e punti diversi. La sussistenza dell'aggravante comporta - come osservato dalla Corte - che non è maturata la prescrizione del reato. 5. Nello stesso tempo, aspecifiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze della ricorrente in punto di concreta dosimetria della pena, con riferimento ai criteri di bilanciamento delle attenuanti generiche, effettuato in termini di equivalenza con la ritenuta aggravante. La concreta entità della pena inflitta è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla modalità delle condotte accertate che hanno condotto a uno spiegamento ingente di uomini e mezzi delle forze dell'ordine e della protezione civile, nonché al fatto che molti degli agenti dovettero far ricorso alle cure dei sanitari (il reato di lesioni di cui al capo C è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione). Sicché, la censura si palesa inammissibile a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore del fatto criminoso e della personalità dell'imputata, ritenuta giustificatamente e insindacabilmente immeritevole di un ancora più mite trattamento sanzionatorio. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE 11366 - 26 composta da [OSCURATO:PERSONA] - Pres. Rel. - Sent. n. sez. 486/2026 [OSCURATO:PERSONA] PU - 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40823/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vibonati avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Salerno ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commesso in occasione dell'attività di sgombero posta in essere dagli operanti presso un condominio in Battipaglia per 17 alloggi popolari abusivamente occupati (Capo A), condannandola, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione. Con il medesimo provvedimento è stato dichiarato estinto per prescrizione il restante capo di accusa relativo alle lesioni aggravate (Capo C). Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno nel confermare detta sentenza ha ripercorso nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, considerando non fondati i motivi volti ad escludere la responsabilità penale dell'imputata, là dove la Difesa considerava la condotta della stessa riconducibile ad una mera resistenza passiva. La Corte riteneva che dalle emergenze in atti risultasse la sussistenza del delitto contestato, dal momento che l'elevato numero delle donne e la forte resistenza che gli agenti si trovarono a fronteggiare, costituivano elementi idonei a ostacolare l'attività delle Forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di sgombero. I Giudici dell'appello hanno, altresì, disatteso la censura volta ad escludere l'aggravante di cui all'art. 339, comma secondo, cod. pen., rilevando come dagli atti risultava la presenza, al momento del fatto, di un numero di concorrenti superiore a dieci. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ne reputava congrua l'entità. In particolare, riteneva di non potere effettuare il giudizio di bilanciamento delle circostanze oltre la equivalenza, in ragione della gravità delle condotte poste in essere e delle conseguenze verificatesi. 2. Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, lamentando - con un unico motivo articolato in tre diverse censure - il vizio di motivazione con riguardo: 2.1. alla ritenuta responsabilità della ricorrente, non essendo stata adeguatamente valutata la condotta concretamente posta in essere dalla stessa. In particolare la Corte non ha considerato l'effettivo apporto causale della ricorrente, limitandosi ad una generica affermazione di partecipazione ad un'azione collettiva, senza confrontarsi, peraltro, con le ulteriori risultanze probatorie da cui emergeva una mera resistenza passiva; 22.2. alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 393, comma secondo, cod. pen., che avrebbe peraltro condotto alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Invero, la Corte ha fatto riferimento soltanto al numero di soggetti coinvolti senza considerare la loro collocazione in punti diversi dell'immobile, né ha verificato la concreta sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma; 2.3. alla determinazione della pena in senso più favorevole, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito enunciate. I motivi di ricorso dell'imputata, in punto di pretesa mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per il reato ascrittole, si palesano infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle doglianze già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. 2. In particolare, non colgono nel segno le preliminari censure mosse alla decisione impugnata per una pretesa irrilevanza dell'identificazione di concrete condotte di violenza o minaccia ovvero dello specifico contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale - ad avviso della ricorrente - considerato sufficiente l'accertamento di una mera presenza "cumulativa" del gruppo di donne in loco, pure in assenza di un contributo individuale alla realizzazione del reato, così anticipando la soglia di rilievo penale delle condotte contestate. La Corte d'appello ha, in realtà, descritto analiticamente le condotte criminose di volta in volta poste in essere dalle imputate, riunite in gruppo, e dalla ricorrente in particolare, che aveva partecipato a costituire "una barriera umana" all'altezza della seconda rampa di scale, nonché le esplicite condotte materiali attribuite alla stessa e alle complici - quali agitarsi freneticamente, utilizzare i piedi per bloccare la catena tirata per altro verso dai Vigili del Fuoco, percuotere le mani degli agenti -, ricondotte correttamente alla fattispecie del concorso materiale in ragione di comportamenti causalmente riconducibili alla consumazione della resistenza. 3Ha infine correttamente configurato la contestata fattispecie di resistenza a carico delle imputate che avevano preso parte attiva e in gruppo alle omogenee e tipiche azioni di contrasto, impeditive dell'ordinario svolgimento delle attività degli agenti operanti inviati sul posto. E ciò a prescindere dall'individuazione di specifici contributi individuali caratterizzati da atti di esplicita violenza fisica o minaccia verbale ad opera delle singole partecipi - pure talora ravvisati e posti in evidenza -. Era infatti proprio la presenza dell'intero gruppo di donne ad esercitare, con la loro pressione fisica e verbale, una forma di intimidazione e coazione talora diretta (incatenamenti alla ringhiera, spargimento di sostanze oleose sulle scale) ma più spesso indiretta, idonea comunque a comprimere la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, comportando gravi difficoltà al compito degli operanti. Una lettura, questa, dei fatti perfettamente coerente con il principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, sì che la pubblica funzione ne risulti impedita o ostacolata (Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015, Calamia, Rv. 266241; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007, dep. 2008, Di Prima, Rv. 239014; Sez. 1, n. 5757 del 21/11/1986, dep. 1987, Carella, Rv. 175921). D'altra parte, si ricordi anche che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate - come nel caso di specie - in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260). 3. Quanto alla ricostruzione probatoria dell'episodio, entrambi i giudici di merito hanno condiviso la narrazione della vicenda con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi, ai fini e al concreto operare del gruppo e alla consumazione del delitto di 4resistenza aggravata per quanto concerne la ricorrente, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di elementi di prova, quali i filmati e le dichiarazioni di funzionari e agenti di polizia. Sicché ne deriva la infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, posto che l'intero tessuto argomentativo delle sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità. 4. E' generica la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339, secondo comma, cod. pen. Al rilievo puntuale della Corte secondo cui non è possibile escludere il delitto di resistenza con riferimento alle donne che erano sedute sui gradini più alti, in quanto tutte indistintamente erano incatenate alla ringhiera e tutte si agitavano e dimenavano profferendo urla all'indirizzo degli agenti, valendo tali considerazioni fattuali e logiche anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, la censura si limita a ribadire che le imputate erano collocate in gruppi e punti diversi. La sussistenza dell'aggravante comporta - come osservato dalla Corte - che non è maturata la prescrizione del reato. 5. Nello stesso tempo, aspecifiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze della ricorrente in punto di concreta dosimetria della pena, con riferimento ai criteri di bilanciamento delle attenuanti generiche, effettuato in termini di equivalenza con la ritenuta aggravante. La concreta entità della pena inflitta è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla modalità delle condotte accertate che hanno condotto a uno spiegamento ingente di uomini e mezzi delle forze dell'ordine e della protezione civile, nonché al fatto che molti degli agenti dovettero far ricorso alle cure dei sanitari (il reato di lesioni di cui al capo C è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione). Sicché, la censura si palesa inammissibile a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore del fatto criminoso e della personalità dell'imputata, ritenuta giustificatamente e insindacabilmente immeritevole di un ancora più mite trattamento sanzionatorio. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5 P.Q.MP.Q.M