Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 555/2020

ECLI:EU:C:2020:628
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0742 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2020 ( *1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articoli 19 e 77 – Mercati vitivinicoli – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 33 – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuti per superficie – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli di condizionalità – Controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento – Onere della prova – Rettifiche una tantum e forfettaria – Dubbi sull’efficacia dei controlli – Analisi dei rischi – Carenze» Nella causa C‑742/18 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2018, Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da Z. Malůšková, K. Walkerová e J. Aquilina, in qualità di agenti, convenuta in primo grado Regno di Svezia interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2020, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la Repubblica ceca chiede l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (T‑627/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:538 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 173, pag. 59 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione riguarda la Repubblica ceca.

Contesto normativo Il regolamento n. 1975/2006 2 L’articolo 26, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ( GU 2006, L 368, pag. 74 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 9 giugno 2009 ( GU 2009, L 145, pag. 25 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1975/2006»), prevedeva quanto segue: «1.

Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. (...)

4. I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.

Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento.

La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione». 3 L’articolo 27 del medesimo regolamento disponeva quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione.

Tali controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

2. La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla [OSCURATO:PERSONA] ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla [OSCURATO:PERSONA] per l’intero periodo di programmazione.

3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare: a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni; b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari; c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4. I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi.

La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive». 4 L’articolo 28 di detto regolamento era così formulato: «1.

Mediante i controlli in loco gli [OSCURATO:PERSONA] membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti: a) l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario; b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti; c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario; d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all’operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

4. Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all’articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo».

Il regolamento n. 479/2008 5 L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ), stabilisce quanto segue: «1.

Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato IV; b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato IV.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [( GU 2003, L 124, pag. 36 )].

Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] [( GU 2006, L 265, pag. 1 )] e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima.

Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 [del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2005, L 277, pag. 1 )].

4. Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario: a) 50% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 [del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ( GU 2006, L 210, pag. 25 )]; b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza; c) 75% nelle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione [( GU 2006, L 42, pag. 1 )]; d) 65% nelle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5. L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1».

Il regolamento n. 555/2008 6 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ( GU 2008, L 170, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 702/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2009 ( GU 2009, L 202, pag. 5 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 555/2008»), all’articolo 19, paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro». 7 L’articolo 77, paragrafi 3 e 5, del medesimo regolamento così dispone: «3.

Tranne nei casi in cui il regolamento (CE) n. 479/2008 o il presente regolamento prevedano l’esecuzione di controlli in loco sistematici, le autorità competenti eseguono controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di beneficiari/produttori, in base ad un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 79 del presente regolamento. (…)

5. Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008, si applicano mutatis mutandis gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006».

Il regolamento n. 1122/2009 8 Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1122/2009»), ai considerando 37 e 40 stabilisce quanto segue: «(37) Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto.

Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull’azienda. (...) (40) Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte a caso.

I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta.

Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro». 9 Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento: «I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità». 10 L’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone: «Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3% degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 )]». 11 L’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è così formulato: «1.

L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli [OSCURATO:PERSONA] membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25% del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 30, paragrafi 1 e

2. Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25%.

2. L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua: a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio; b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma; c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro». 12 Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009: «I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50% delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto.

Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Ove possibile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare». 13 L’articolo 57 di tale regolamento, rubricato «Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fermo restando l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti». 14 L’articolo 58 di detto regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva», dispone quanto segue: «Se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell’articolo 57 [del presente regolamento], l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento.

Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della [OSCURATO:PERSONA] [, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ( GU 2006, L 171, pag. 90 , e rettifica in GU 2007, L 291, pag. 30 )].

Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato».

Fatti e decisione controversa 15 I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 4 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. 16 Nell’ambito di tre missioni di audit tenutesi dal 10 al 14 settembre 2012, dal 12 al 16 novembre 2012 e dall’8 al 12 settembre 2014 (in prosieguo: l’«audit»), la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un’indagine sulla compatibilità di pagamenti effettuati dalle autorità ceche nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con le norme del diritto dell’Unione europea relative, rispettivamente, alla condizionalità, agli investimenti nel settore vitivinicolo e agli aiuti diretti disaccoppiati. 17 Il 20 giugno 2016 essa adottava la decisione controversa, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione di alcune spese effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del FEAGA e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare, per quanto concerne la Repubblica ceca, delle spese ammontanti a: – EUR 29485612,55 relativi ai requisiti di condizionalità per gli esercizi dal 2011 al 2014; – EUR 636516,20 relativi al regime degli aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo per gli esercizi dal 2011 al 2014; – EUR 462517,83 relativi al regime degli aiuti diretti disaccoppiati per gli esercizi dal 2013 al 2015.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2016, la Repubblica ceca ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, deducendo quattro motivi: i primi tre, relativi alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 ), e il quarto, vertente sulla violazione del paragrafo 2 di tale articolo. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi invocati, ad eccezione della terza parte del quarto motivo.

Di conseguenza, esso ha annullato la decisione controversa nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA pari a EUR 6356909,30 per i controlli di condizionalità nell’esercizio finanziario 2011.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 20 La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia: – annullare il punto 2 del dispositivo e la corrispondente parte della sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude le spese di importo totale pari a EUR 462517,83 relative al pagamento unico per superficie; – annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude le spese di importo totale pari a EUR 636516,20 relative agli investimenti nel settore vitivinicolo; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 22 A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Repubblica ceca, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 marzo 2020, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. 23 Ai sensi di tale disposizione, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione. 24 A sostegno della sua domanda, la Repubblica ceca fa valere che le conclusioni dell’avvocato generale si basano, per quanto concerne il terzo motivo, su fatti manifestamente erronei che contraddicono le argomentazioni e le prove presentate nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. 25 Tuttavia, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.

La Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dal ragionamento con cui l’avvocato generale le raggiunge (sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P , EU:C:2020:170 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 26 Si deve parimenti rammentare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed il regolamento di procedura non prevedono, per le parti interessate, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale.

Il disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale non può, pertanto, costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P , EU:C:2020:170 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 27 Nel caso di specie, dalla domanda di riapertura della fase orale del procedimento risulta che, con tale domanda, la Repubblica ceca intende, in realtà, rispondere all’interpretazione effettuata dall’avvocato generale delle circostanze di fatto e di diritto sottese al terzo motivo d’impugnazione.

Orbene, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, non si tratta di un motivo che giustifica la riapertura della fase orale del procedimento.

Inoltre, occorre rilevare che tali circostanze sono state ampiamente dibattute tra le parti in sede di impugnazione, in particolare nell’ambito della fase scritta del procedimento. 28 La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sull’impugnazione. 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione 30 A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica ceca deduce quattro motivi.

Il primo, il secondo e il quarto motivo riguardano errori di diritto relativi, rispettivamente, all’onere della prova, all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 e agli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nonché sullo snaturamento dei fatti e dell’oggetto della controversia per quanto riguarda la constatazione del Tribunale relativa al momento in cui le autorità ceche hanno realizzato il programma nazionale di sostegno.

Sul primo motivo Argomenti delle parti 31 Con il suo primo motivo, la Repubblica ceca lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare la giurisprudenza consolidata relativa all’onere della prova nell’ambito del FEAGA.

Essa contesta, in primo luogo, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto al punto 22 della sentenza impugnata, nel dichiarare che i controlli in loco mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali devono comportare tassi di irregolarità «sostanzialmente simili». 32 Infatti, la Repubblica ceca afferma sostanzialmente che il confronto tra i tassi di errore riscontrati nell’ambito dei due metodi di controllo è irrilevante tenuto conto delle differenze oggettive intrinseche esistenti tra questi ultimi nel modo di selezionare il campione di controllo. 33 In particolare, la Repubblica ceca fa valere che l’analisi dei rischi per il telerilevamento non può comportare un tasso di irregolarità paragonabile a quello dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali, poiché la selezione cui si procede ai fini dell’analisi dei rischi per il telerilevamento è oggettivamente meno precisa. 34 Ciò risulterebbe, in primo luogo, dal fatto che l’analisi dei rischi per i controlli mediante telerilevamento avverrebbe prima, a causa dei requisiti previsti nella pagina 36 delle specifiche tecniche comuni del 2013 imposti dalla [OSCURATO:PERSONA], e si baserebbe su dati meno attuali di quella realizzata per i controlli in loco tradizionali. 35 In secondo luogo, l’analisi dei rischi per i controlli in loco mediante telerilevamento comporterebbe la selezione di campioni di controllo sotto forma di zone di 30 km per 20 km, in cui tutte le parcelle agricole sono controllate, indipendentemente dal profilo di rischio degli agricoltori situati in tale zona, mentre l’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali si concentrerebbe specificamente sugli agricoltori cosiddetti «a rischio».

Ne conseguirebbe che la selezione ai fini dell’analisi dei rischi per il telerilevamento sarebbe meno focalizzata rispetto a quella realizzata per i controlli in loco tradizionali. 36 In terzo e ultimo luogo, poiché le zone con una superficie agricola inferiore al 25% non potrebbero essere controllate mediante telerilevamento secondo i requisiti posti dalla [OSCURATO:PERSONA], alcuni agricoltori ad alto rischio non potrebbero essere sottoposti ad un controllo del genere, ma unicamente ad un controllo in loco tradizionale. 37 Pertanto, tenuto conto delle differenze oggettive tra questi due metodi, un tasso inferiore di irregolarità nell’ambito dell’analisi dei rischi per il telerilevamento non potrebbe di per sé suscitare dubbi seri e ragionevoli circa il buon funzionamento del sistema di controllo di uno Stato membro. 38 Ne consegue che l’impossibilità oggettiva di confrontare la selezione eseguita ai fini delle analisi di rischio impedirebbe anche di determinare la differenza massima autorizzata tra i tassi di irregolarità constatati tra i due metodi. 39 La Repubblica ceca sottolinea altresì che, sebbene gli articoli 33, secondo comma, e 35 del regolamento n. 1122/2009 autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a verificare la superficie agricola mediante due metodi di controllo senza favorire uno di questi due metodi né imporre condizioni supplementari per il loro utilizzo, resta però il fatto che un sistema di controllo efficace si caratterizza per l’utilizzo di questi due metodi di controllo in modo complementare.

Orbene, richiedere che questi due metodi oggettivamente differenti producano risultati comparabili costringerebbe, in pratica, uno Stato membro o a una riduzione del grado di focalizzazione della selezione ai fini dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali o all’abbandono del controllo mediante telerilevamento, nel qual caso le disposizioni di detto regolamento che consentono l’utilizzo di tale metodo di controllo perderebbero il loro effetto utile. 40 Inoltre, la Repubblica ceca fa valere che il Tribunale non si è espresso sull’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui susciterebbe dubbi seri e ragionevoli il campione selezionato a caso per il controllo mediante telerilevamento che rivela un tasso di irregolarità più elevato rispetto ad un campione selezionato, in vista di un controllo mediante telerilevamento, sulla base di un’analisi dei rischi. 41 In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che il Tribunale ha commesso lo stesso errore, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, nel dichiarare che essa non aveva addotto elementi specifici atti a dimostrare che i differenti tassi di irregolarità constatati erano attribuibili alla natura dei metodi in questione o al profilo di rischio degli operatori controllati e non alle carenze nelle scelte operate dalle autorità nazionali. 42 Alla luce di quanto precede, supponendo che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] facciano sorgere dubbi seri e ragionevoli, sarebbe inutile, per dissiparli, spiegare le ragioni della differenza esistente tra i tassi di irregolarità constatati.

Al fine di dissipare tali dubbi, sarebbe sufficiente che lo Stato membro dimostri l’efficacia del funzionamento del sistema di controllo e l’utilizzo adeguato dei due metodi di controllo.

In proposito, la Repubblica ceca afferma di aver presentato elementi di prova concreti nell’ambito dell’audit e del procedimento dinanzi al Tribunale che dimostrano chiaramente che l’analisi dei rischi era conforme ai requisiti del regolamento n. 1122/2009, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai confutato. 43 [OSCURATO:PERSONA] replica sostenendo, in primo luogo, che la valutazione del Tribunale, che figura nel punto 22 della sentenza impugnata, secondo cui è ragionevole attendersi che i controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento comportino tassi di irregolarità «sostanzialmente simili», è materialmente esatta. 44 Essa fa valere sostanzialmente che l’argomentazione esposta dalla Repubblica ceca per giustificare le differenze tra i tassi di irregolarità dei diversi metodi di controllo in loco è contraddetta dagli articoli 26, 31, paragrafo 2, e 33 del regolamento n. 1122/2009. 45 In primo luogo, l’articolo 26 di tale regolamento richiederebbe che, qualunque sia il metodo utilizzato, i controlli in loco dovrebbero garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti. 46 In secondo luogo, da una lettura combinata degli articoli 26, 31, paragrafo 2, e 33 del regolamento n. 1122/2009 risulterebbe che l’utilizzo di tali metodi non dovrebbe comportare una disparità di trattamento tra gli agricoltori.

Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], siffatta disparità di trattamento sarebbe inevitabile se la probabilità di rilevamento degli errori fosse più elevata per coloro che sono stati controllati mediante telerilevamento rispetto a quelli che sono stati sottoposti ad un controllo in loco tradizionale.

Per ovviare a tale rischio di trattamento differenziato, il confronto dei tassi di errore riscontrati tra i metodi di controllo in loco costituirebbe un indicatore di efficacia chiaramente adeguato e consentirebbe di identificare una carenza del sistema di controllo. 47 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], consapevole delle specificità proprie di ciascun metodo di controllo in loco, sostiene che, qualora una percentuale più elevata di irregolarità fosse rilevata con un metodo piuttosto che con un altro, e ciò per vari anni, spetterebbe allo Stato membro spiegare le ragioni di tali differenze, poiché, in caso contrario, queste differenze sarebbero indicative di una minor efficacia di un metodo o di una selezione inadeguata del campione di controllo, soprattutto quando lo Stato membro ha effettuato circa il 50% dei suoi controlli in loco utilizzando il metodo di telerilevamento.

Secondo detta istituzione, l’ottenimento di tassi di irregolarità comparabili è un modo per dimostrare l’efficacia di tali controlli e non può essere considerato un obiettivo in sé. [OSCURATO:PERSONA] ritiene nel caso di specie che la differenza riscontrata segnali una carenza del sistema di controllo che può suscitare dubbi seri e ragionevoli. 48 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le spiegazioni fornite dalla Repubblica ceca, basate sulle caratteristiche intrinseche dei metodi di controllo utilizzati, sarebbero troppo generiche per dissipare i dubbi seri e ragionevoli della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la Repubblica ceca non avrebbe fornito gli elementi di fatto specifici atti a dimostrare l’efficacia del metodo di controllo scelto.

In particolare, essa non avrebbe esposto le ragioni specifiche per le quali la selezione del campione o il metodo mediante telerilevamento abbia comportato una differenza significativa tra i tassi di irregolarità per un certo numero di anni, né il modo in cui ha modificato l’analisi dei rischi e il campionamento per porre rimedio a tale situazione di fatto. 49 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Repubblica ceca, consapevole delle difficoltà generate dalle differenze tra i tassi di irregolarità, aveva acquistato nel 2013 un nuovo software di analisi, il che aveva avuto un impatto positivo sulle domande relative all’anno 2014. 50 Nella sua replica, la Repubblica ceca sottolinea che, in primo luogo, l’articolo 26 del regolamento n. 1122/2009 richiede un’efficacia del sistema di controllo nel suo insieme, e non un tasso di errore identico o simile constatato nell’ambito dei differenti tipi di controllo. 51 In secondo luogo, essa sostiene di aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’audit, le spiegazioni in merito al rischio elevato dei richiedenti nell’ambito di un campione selezionato a caso e di aver inoltre anche presentato documenti contenenti un’analisi più approfondita. 52 In terzo luogo, supponendo che la Corte ritenga che il confronto dei tassi di irregolarità tra le due modalità di controllo possa dar luogo ad un dubbio serio e ragionevole sull’efficacia del sistema di controllo, non si può richiedere allo Stato membro di spiegare le ragioni sottese alla differenza tra questi tassi.

Secondo la Repubblica ceca, tale Stato membro può essere tenuto unicamente a fornire elementi di prova relativi, in particolare, alle modalità di selezione degli agricoltori ai fini del controllo nonché alle modalità di esecuzione dell’analisi dei rischi per i due metodi di controllo, inclusa una valutazione e un aggiornamento annuali dell’analisi dei rischi conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1122/2009.

Orbene, sarebbero proprio questi gli elementi di prova che la Repubblica ceca avrebbe presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’audit.

Pertanto, essa avrebbe fornito una descrizione dettagliata delle analisi di rischio per i due metodi di controllo, inclusi i fattori di rischio utilizzati e la loro rilevanza, nonché una valutazione e un aggiornamento annuali dell’efficacia di tali analisi che tengono conto delle conclusioni tratte. 53 In quarto e ultimo luogo, essa nega che l’acquisto di un software nel 2013 possa suffragare la tesi dell’insufficienza nell’analisi dei rischi.

Il progressivo miglioramento dell’analisi dei rischi mediante l’acquisto di un software non potrebbe essere considerato un riconoscimento delle carenze dello status quo.

Essa ricorda, in proposito, che l’analisi dei rischi per i controlli mediante telerilevamento avrebbe i suoi limiti oggettivi, il che spiega che essa non potrebbe mai eguagliare l’efficacia dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali senza che ciò possa incidere sull’efficacia del sistema di controllo nel suo insieme. 54 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il confronto dei tassi di errore riscontrati nei campioni è un indicatore adeguato dell’efficacia dei metodi di controllo adottati.

Il metodo basato su campioni rappresentativi si fonderebbe sull’articolo 31 del regolamento n. 1122/2009, secondo cui l’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata confrontando i risultati relativi al campione selezionato in funzione dei rischi con quelli del campione selezionato a caso.

Secondo detta istituzione, si tratterebbe dell’unico modo per assicurarsi che i controlli mediante telerilevamento siano efficaci quanto i controlli in loco tradizionali. 55 Tale disposizione non preciserebbe se, per confrontare questi due risultati, si debba distinguere a seconda che questi ultimi siano stati ottenuti mediante un controllo in loco tradizionale o mediante telerilevamento, cosicché dovrebbe considerarsi che tali modalità di controllo garantiscano un’efficacia equivalente. 56 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente ritenuto che gli elementi presentati dalla Repubblica ceca non fossero sufficienti per giustificare la differenza dei tassi di irregolarità e per dissipare i dubbi di tale istituzione sull’efficacia dei controlli mediante telerilevamento. [OSCURATO:PERSONA] precisa altresì che il miglioramento dei risultati dovuto agli sforzi compiuti per colmare le lacune da essa segnalate dimostrerebbe che tale miglioramento poteva essere conseguito dalla Repubblica ceca.

Giudizio della Corte 57 Con il suo primo motivo, la Repubblica ceca fa valere sostanzialmente, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 22 della sentenza impugnata, nel dichiarare che i controlli in loco effettuati mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali devono comportare tassi di irregolarità «sostanzialmente simili» e che, a tal fine, è ragionevole aspettarsi che i tassi di irregolarità che risultano a livello nazionale non presentino differenze, come quelle del caso di specie, consistenti in tassi di irregolarità da tre a quattro volte più elevati riscontrati nell’ambito dei controlli in loco tradizionali rispetto a quelli constatati nel contesto dei controlli effettuati mediante telerilevamento.

Secondo la Repubblica ceca, contrariamente all’approccio adottato dal Tribunale, la mera constatazione di una differenza tra detti tassi di irregolarità non può fondare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia del suo sistema di controllo. 58 Dall’altro lato, la Repubblica ceca contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, nell’esaminare se tale Stato membro avesse dissipato i dubbi della [OSCURATO:PERSONA], laddove ha considerato che, in caso di constatazione di tali differenze, spetta allo Stato membro fornire elementi dettagliati che le giustifichino, indicando, a tal fine, una serie di fattori cui tale Stato membro poteva far riferimento, e ha dichiarato che la Repubblica ceca non aveva addotto elementi specifici idonei a dimostrare che le differenze osservate siano attribuibili a tali fattori piuttosto che a carenze nelle scelte operate dalle autorità nazionali in merito all’attuazione dei controlli effettuati mediante telerilevamento. 59 Va ricordato, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] deve, al fine di provare la violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, non già dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o dell’inesattezza dei dati da queste trasmessi.

Spetta allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 6 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑610/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2349 , punto 58 ). 60 Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi, ove possibile, del metodo del telerilevamento, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento, e delle tecniche dei sistemi mondiali di navigazione satellitare. 61 Tuttavia, i controlli in loco, che possono essere tradizionali od effettuati mediante telerilevamento, devono essere svolti, secondo l’articolo 26 di detto regolamento, in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. 62 Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere, a condizione che la loro scelta garantisca una verifica efficace, i controlli in loco tradizionali o i controlli in loco mediante telerilevamento, eventualmente una combinazione di entrambi. 63 Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 prevede il tasso minimo dell’insieme degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco ogni anno. 64 A tale scopo, l’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che la selezione dei campioni di controllo per i controlli in loco deve essere effettuata in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

Per garantire la rappresentatività del campione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25% del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco, conformemente all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. 65 Per ottenere analisi di rischio adeguate ed efficaci, occorre rilevare che l’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede che si proceda ad una valutazione e ad un aggiornamento dell’efficacia delle analisi dei rischi su base annua, in primo luogo, tenendo conto della pertinenza di ciascun fattore di rischio, in secondo luogo, confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso e, in terzo luogo, in funzione della situazione specifica nello Stato membro in questione. 66 Si deve pertanto esaminare se il fatto che i controlli in loco mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali comportino tassi di irregolarità che non sono simili possa sollevare di per sé un dubbio serio e ragionevole sull’inadeguatezza delle rispettive analisi dei rischi su cui tali controlli si basano. 67 In primo luogo, dai punti da 50 a 55 della presente sentenza risulta che nessuno degli articoli del regolamento n. 1122/2009 in essi menzionati impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che i controlli in loco tradizionali e i controlli in loco mediante telerilevamento comportino tassi di irregolarità in linea di principio simili. 68 In secondo luogo, occorre rilevare che l’analisi dei rischi su cui si basa il controllo mediante telerilevamento deve essere effettuata, come sostenuto dalla Repubblica ceca senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], prima che lo Stato membro in questione scelga di ricorrere a tale metodo di controllo, cosa che non avviene per i controlli in loco tradizionali. 69 Pertanto, i controlli in loco mediante telerilevamento si basano, per le caratteristiche intrinseche di questo tipo di controllo, su un’analisi dei rischi che utilizza dati meno aggiornati di quelli su cui si basa l’analisi dei rischi dei controlli in loco tradizionali. 70 Ne consegue che, in ragione di tale caratteristica ad esso inerente, il metodo di controllo mediante telerilevamento può condurre, in linea di principio, a constatare tassi di irregolarità che si discostano da quelli riscontrati in seguito ai controlli in loco tradizionali. 71 In terzo luogo, si deve rilevare che, secondo le affermazioni della Repubblica ceca, non contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA], il telerilevamento può essere effettuato unicamente su zone di 30 km per 20 km, tenendo conto che la zona controllata deve contenere almeno il 25% di superfici agricole e il controllo deve riguardare tutti gli agricoltori di tale zona. 72 Pertanto, i controlli in loco mediante telerilevamento, affinché comportino gli stessi tassi di irregolarità dei controlli in loco tradizionali, dovrebbero essere utilizzati non soltanto per zone di 30 km per 20 km che contengano almeno il 25% di superfici agricole, ma dovrebbero anche concentrarsi sui soli agricoltori che fanno parte del campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi ai fini dei controlli in loco tradizionali. 73 Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che la mera differenza tra i tassi di irregolarità constatati in seguito ai controlli in loco tradizionali e quelli riscontrati in seguito ai controlli in loco mediante telerilevamento non poteva di per sé suscitare nella [OSCURATO:PERSONA] dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia dei controlli in loco effettuati mediante telerilevamento. 74 Pertanto, poiché il Tribunale ha commesso un errore di diritto, si deve accogliere il primo motivo d’impugnazione.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 75 Con il suo secondo motivo, la Repubblica ceca contesta in sostanza al Tribunale di aver erroneamente interpretato gli articoli 33, 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, avendo dichiarato che, in caso di constatazione di una dichiarazione eccessiva che rappresenta tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, spetta all’autorità nazionale competente estendere il campione di controllo fino a quando non venga più riscontrata una dichiarazione eccessiva di questo tipo. 76 In particolare, tale Stato membro fa valere, in primo luogo, che gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 non rilevano nel contesto dell’estensione del campione di controllo, in quanto le soglie di 0,1 ettari, di 2 ettari o del 3% della superficie determinata, previste in detti articoli, fanno riferimento alle conseguenze da trarre dai risultati definitivi ottenuti nell’ambito del controllo. 77 In secondo luogo, né la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 né quella delle istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di metodologia fisserebbero una soglia di anomalie riscontrate il cui superamento potrebbe giustificare l’estensione automatica del campione di controllo.

Inoltre, tale articolo e tali istruzioni non preciserebbero in che misura sarebbe necessario estendere il campione di controllo. 78 La Repubblica ceca invita pertanto a tener conto della finalità di detto articolo, secondo cui un’estensione del campione di controllo sarebbe necessaria unicamente per garantire un controllo efficace e un livello rappresentativo di tale campione.

L’estensione di tale campione sarebbe quindi necessaria solo se la natura dei risultati e la conoscenza delle altre parcelle non ispezionate dell’agricoltore in questione implichino che gli errori potrebbero riguardare altre parcelle.

Siffatta interpretazione sarebbe suffragata dall’utilizzo della nozione di «anomalie», al plurale, nell’articolo 33, primo comma, di detto regolamento, che dovrebbe essere intesa nel senso che richiede irregolarità di una certa gravità, e non constatazioni isolate e prive di importanza. 79 In terzo luogo, la questione dell’estensione di un campione al fine di garantire un controllo efficace e un livello rappresentativo di tale campione dovrebbe essere esaminata, in pratica, nell’ambito di una valutazione dell’insieme delle circostanze di una situazione particolare.

La valutazione caso per caso, preferita a soluzioni uniformi, costituirebbe, secondo la Corte nella sua sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero ( C‑316/16 e C‑424/16 , EU:C:2018:256 , punto 70 ), uno degli approcci fondamentali del diritto dell’Unione. 80 In quarto luogo, l’approccio delle autorità ceche non avrebbe comportato alcun rischio per i fondi dell’Unione, in quanto non si procede ad un’estensione del campione controllato solo nel caso in cui le autorità competenti ritengano con sufficiente certezza che non si prevedano più errori nella superficie agricola dichiarata dell’agricoltore in questione, ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009. 81 In quinto e ultimo luogo, il procedimento richiesto dal Tribunale necessiterebbe di un’estensione del campione di controllo senza alcun valore aggiunto. 82 [OSCURATO:PERSONA] replica che, pur condividendo la conclusione del Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, essa non accetta alcuni aspetti della motivazione di tale sentenza, in particolare ai punti 37, 38 e 41 della medesima, e chiede pertanto alla Corte di mantenere la sentenza impugnata e di respingere il secondo motivo d’impugnazione, modificando la motivazione di tale sentenza. 83 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] concorda, in primo luogo, sul fatto che, per quanto concerne i punti 37 e 38 della sentenza impugnata, gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 chiariscono le conseguenze derivanti dalla constatazione di errori nella dichiarazione della superficie agricola ammissibile, ma non hanno una relazione diretta con l’estensione del campione di controllo. 84 In secondo luogo, essa sottolinea che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 non contiene alcuna soglia al di sotto della quale non è richiesto un aumento del campione.

Ai punti 39 e 40 della sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑667/14 , EU:T:2016:34 ), il Tribunale avrebbe respinto l’interpretazione delle autorità slovene secondo cui, quando la percentuale di errore è inferiore al 3%, il campione non viene automaticamente esteso, ma incombe all’ispettore decidere se occorra o meno estendere il controllo all’insieme dell’azienda. 85 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale soluzione debba essere avvalorata, in quanto non vi è nulla nella formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 a sostegno dell’argomentazione della Repubblica ceca.

In particolare, tale disposizione non fisserebbe alcuna soglia oltre la quale l’estensione del campione sarebbe obbligatoria e al di sotto della quale tale estensione sarebbe a discrezione dell’autorità di controllo. 86 Inoltre, essa fa valere che, conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, letto alla luce del considerando 44 di quest’ultimo, la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare la realizzazione dei controlli in loco ad un campione che rappresenti almeno il 50% delle parcelle agricole costituirebbe un’eccezione alla regola secondo cui tutte le parcelle agricole per le quali sia stata presentata una domanda di aiuto devono essere controllate in loco e, pertanto, dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

Di conseguenza, la scelta della Repubblica ceca di considerare superfluo estendere il campione di controllo qualora la differenza tra la superficie dichiarata e quella constatata delle parcelle sia inferiore al 3% osterebbe alle condizioni di applicazione della facoltà di limitare i controlli di cui agli articoli 26 e 33 del regolamento n. 1122/2009.

Giudizio della Corte 87 Con il suo secondo motivo, la Repubblica ceca fa valere sostanzialmente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 38 della sentenza impugnata, non avendo interpretato l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 nel senso che il campione di controllo doveva essere esteso unicamente ai casi di irregolarità più gravi, il che rientrerebbe nella valutazione delle autorità nazionali.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli articoli 33, 57 e 58 di tale regolamento, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, dichiarando che l’estensione del campione di controllo è obbligatoria non solo nell’ipotesi in cui si constati una dichiarazione eccessiva che indichi una possibilità non trascurabile di superare la soglia del 3% o di 2 ettari della superficie dichiarata, ma anche in caso di dichiarazione eccessiva che indichi una possibilità non trascurabile di superare 0,1 ettari. 88 Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, qualora il controllo su un campione di parcelle oggetto di una domanda di aiuto unica riveli dichiarazioni eccessive che rappresentano tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, spetta all’autorità nazionale competente estendere il campione di controllo, conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, fino a quando non sia più constatata alcuna dichiarazione eccessiva di questo tipo. 89 Al punto 40 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Repubblica ceca aveva affermato che i 261 agricoltori per i quali non erano stati estesi i controlli rientravano nel gruppo di agricoltori che avevano presentato domande viziate da dichiarazioni eccessive non superiori alla soglia del 3%, il che, secondo il Tribunale, non escludeva la possibilità che fosse necessaria una riduzione dell’aiuto al livello corrispondente alla superficie determinata senza imporre alcuna sanzione. 90 Come risulta dai punti da 30 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato tale conclusione sulla formulazione degli articoli 33, 57, paragrafo 3, e 58 del regolamento n. 1122/2009. 91 In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, dal testo stesso dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 emerge che, qualora le autorità nazionali abbiano constatato che il controllo del campione rivela anomalie, esse non dispongono in linea di principio di alcun potere discrezionale.

Poiché si trovano in una situazione di competenza vincolata, esse devono quindi estendere il campione di controllo. 92 In proposito occorre aggiungere che, conformemente al considerando 39 di detto regolamento, solo nell’ipotesi, non invocata nel caso di specie, in cui sia impossibile estendere il campione di controllo in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo si può rinunciare ad un’estensione di tale campione. 93 L’argomento della Repubblica ceca secondo cui la presenza del termine «anomalie» al plurale nell’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 1122/2009 significa che solo la constatazione di irregolarità gravi obbligherebbe le autorità nazionali a procedere ad un’estensione del campione di controllo dev’essere respinto, in quanto dall’articolo 2, punto 10, di tale regolamento emerge che la nozione di «irregolarità», che è analoga a quella di «anomalie», non fa esclusivo riferimento alle irregolarità gravi, ma è, al contrario, definita in detta disposizione come «qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione». 94 Da quanto precede si evince che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali sono tenute ad estendere il campione di controllo qualora il controllo effettuato abbia rivelato anomalie, qualunque sia il grado di queste ultime. 95 In secondo luogo, come risulta dalle loro rispettive formulazioni, gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 fanno riferimento, l’uno, alla base di calcolo applicabile alle superfici dichiarate e, l’altro, alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive.

Data la loro portata, essi chiariscono le conseguenze derivanti dalla constatazione di errori nella dichiarazione della superficie agricola ammissibile al beneficio dell’aiuto. 96 Per contro, detti articoli non prevedono in alcun modo che, in alcuni casi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano soggetti all’obbligo di estensione del campione di controllo previsto all’articolo 33 di tale regolamento. 97 Da quanto precede risulta che, facendo riferimento, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, agli articoli 57 e 58 di detto regolamento per giustificare l’obbligo incombente all’autorità nazionale di estendere il campione di controllo quando un controllo su un campione di parcelle rivela dichiarazioni eccessive che rappresentano tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 98 Tuttavia, poiché, per respingere, al punto 42 della sentenza impugnata, l’argomento diretto contro il motivo di rettifica relativo ai tassi minimi dei controlli in loco, il Tribunale si è giustamente basato sull’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 effettuata al punto 30 della sentenza impugnata, occorre respingere il secondo motivo della Repubblica ceca in quanto infondato.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 99 Con il terzo motivo, la Repubblica ceca sostiene che la conclusione che il Tribunale ha tratto al punto 49 della sentenza impugnata, secondo cui era inoperante la sua argomentazione riguardante gli aiuti versati a favore di investimenti realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno ma prima dell’approvazione della domanda di aiuto individuale, è viziata da un errore di diritto nonché da uno snaturamento dei fatti e dell’oggetto della controversia. 100 Essa rileva che, in varie occasioni durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] le ha contestato di aver accolto domande di aiuto a favore di investimenti già realizzati, presentando, a tal fine, un esempio di investimento effettuato il 29 settembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe anche contestato di aver versato siffatti aiuti prima dell’esame e dell’approvazione o della presentazione delle domande di aiuto individuale. 101 La Repubblica ceca osserva che, nel corso di tale procedimento, le autorità ceche hanno riconosciuto di aver commesso errori nell’ambito di otto investimenti realizzati prima dell’approvazione del programma nazionale di sostegno e di aver fornito informazioni su tutti gli altri casi in cui l’aiuto all’investimento era stato versato a favore di operazioni eseguite dopo l’approvazione di tale programma ma prima della presentazione o dell’approvazione della domanda di aiuto individuale.

Il disaccordo persistente con la [OSCURATO:PERSONA] riguardava la regolarità degli aiuti relativi a questi ultimi investimenti. 102 Nelle sue memorie presentate nell’ambito del ricorso di annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ribadito che il versamento di aiuti a favore di investimenti già realizzati costituiva un’infrazione al diritto dell’Unione.

Tale addebito, pertanto, avrebbe fatto parte della controversia pendente dinanzi al Tribunale, in quanto la rettifica imposta dalla decisione controversa riguardava, in particolare, il finanziamento retroattivo di detti investimenti. 103 In proposito, la Repubblica ceca riconosce che il Tribunale ha correttamente delimitato l’oggetto della controversia al punto 43 della sentenza impugnata.

Tuttavia, essa osserva che il Tribunale, al punto 47 di detta sentenza, ha erroneamente interpretato il punto

7.1.1.1. della relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA], avendo affermato che quest’ultima aveva contestato alla Repubblica ceca di aver finanziato un progetto di investimento, sebbene tale investimento fosse stato pienamente completato prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno.

Infatti, la Repubblica ceca rileva che il progetto di cui trattasi, vale a dire quello eseguito il 29 settembre 2009, è stato realizzato dopo l’approvazione del programma nazionale di sostegno. 104 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo debba essere respinto.

Giudizio della Corte 105 Con il suo terzo motivo, la Repubblica ceca contesta, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia respinto in quanto inoperante una parte della sua argomentazione formulata contro la rettifica relativa ai pagamenti retroattivi. 106 Va ricordato che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti.

Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.

Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA], C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 70 ). 107 Tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA], C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 71 ). 108 Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Repubblica ceca non aveva fatto riferimento a circostanze specifiche o ad elementi di prova idonei a dimostrare la veridicità della sua affermazione secondo cui solo in otto casi gli investimenti avevano ricevuto un aiuto sebbene fossero stati realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno. 109 Al punto 49 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che l’argomento della Repubblica ceca relativo agli aiuti versati a favore di investimenti realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno, ma prima dell’approvazione della domanda di aiuto individuale, era inoperante. 110 In proposito esso ha osservato, al punto 50 di detta sentenza, che, secondo il punto

7.1.1.1. della relazione di sintesi, la rettifica controversa si basava esclusivamente, da un lato, sul fenomeno relativo agli investimenti che avevano ricevuto un aiuto sebbene fossero stati realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno e, dall’altro, sul fatto che le autorità ceche non avessero fornito elementi idonei a dimostrare che tali investimenti riguardavano unicamente otto casi. 111 Nella misura in cui la Repubblica ceca sostiene che il rigetto di tale argomento in quanto inoperante è viziato da un errore di diritto, dato che il Tribunale ha snaturato i fatti risultanti dal contenuto del punto

7.1.1.1. della relazione di sintesi, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva imposto una rettifica finanziaria «esclusivamente» a causa degli investimenti realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno, occorre rilevare che la Repubblica ceca ha omesso di dimostrare tale snaturamento, come richiede la giurisprudenza citata al punto 107 della presente sentenza. 112 Infatti, detto Stato membro si è limitato a sostenere, senza rinviare ad una parte specifica di tale relazione di sintesi o di altri documenti prodotti dinanzi al Tribunale, che, contrariamente a quanto dichiarato da quest’ultimo, dalla corrispondenza scambiata con la [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione controversa e della relazione di sintesi, dalla menzione al punto

7.1.1.1. di tale relazione di sintesi di un esempio di investimento asseritamente realizzato dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno e dall’affermazione contenuta nel controricorso presentato dinanzi al Tribunale, risultava che la rettifica finanziaria era stata imposta anche in ragione degli investimenti nel settore vitivinicolo realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno, ma prima della presentazione della domanda di aiuto. 113 Ne consegue che, poiché il Tribunale ha rilevato, al punto 50 della sentenza impugnata, che nessuna constatazione figurava nella relazione di sintesi in merito a detti investimenti, esso ha potuto giustamente affermare che l’argomento della Repubblica ceca relativo agli aiuti versati a favore di siffatti investimenti era inoperante. 114 In tali circostanze, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo Argomenti delle parti 115 Con il suo quarto motivo, la Repubblica ceca fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008 non consentiva di effettuare controlli a campione sugli investimenti nel settore vitivinicolo. 116 In primo luogo, secondo la Repubblica ceca, l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 77, paragrafo 5, di questo regolamento, poiché tale disposizione rappresenta non già una norma generale, bensì una disposizione speciale che stabilisce le modalità specifiche dei controlli in materia di operazioni di investimento.

Infatti, detta disposizione rinvierebbe espressamente all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008, che non riguarda l’insieme del settore vitivinicolo, ma unicamente gli investimenti. 117 In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che l’interpretazione del Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata priva di ogni significato il rinvio all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 che figura nell’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, in quanto sarebbe impossibile conformarvisi. 118 In terzo luogo, essa fa valere che tale rinvio all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 aveva carattere determinante, poiché, nel 2013, la [OSCURATO:PERSONA] è stata obbligata ad apportare una modifica legislativa consistente, in particolare, nell’eliminare tale rinvio dal testo del regolamento n. 555/2008. 119 In quarto e ultimo luogo, la Repubblica ceca sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non può imporre ad uno Stato membro una rettifica che risulti dalla formulazione poco chiara di una norma di cui è essa stessa l’autrice.

Essa fa valere che, in base al punto 60 della sentenza impugnata, il regolamento n. 555/2008 «stabilisce due requisiti di portata differente». 120 [OSCURATO:PERSONA] replica che il riferimento a «tutte le operazioni», che figura all’articolo 19 del regolamento n. 555/2008, significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare controlli su tutti gli investimenti, e non soltanto su un campione minimo.

Inoltre, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale rinvierebbe all’articolo 77 di tale regolamento nel suo insieme, e non soltanto al paragrafo 5 di questo articolo

77. Inoltre, l’articolo 19 di detto regolamento costituirebbe una lex specialis rispetto all’articolo 77 del medesimo regolamento, poiché, come rilevato dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, l’obbligo di cui all’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 costituisce proprio uno dei casi in cui, in base all’articolo 77, paragrafo 3, dello stesso regolamento, «il presente regolamento [prevede] l’esecuzione di controlli in loco sistematici (...)». 121 Per di più, dall’articolo 77 del regolamento n. 555/2008 risulterebbe chiaramente che gli articoli da 26 a 28 del regolamento n. 1975/2006, che stabilivano le modalità delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEASR, si applicano mutatis mutandis agli investimenti nel settore vitivinicolo.

L’articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 prevedrebbe controlli amministrativi, vale a dire controlli eseguiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri prima della realizzazione del controllo in loco, relativi a tutte le domande di aiuto o di pagamento e che possono essere considerati come un «primo controllo» effettuato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 122 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 1975/2006 contengano norme più dettagliate sul campione delle spese controllate, che devono rappresentare «almeno il 4% delle spese pubbliche ammissibili», e sul contenuto effettivo dei controlli in loco.

Per di più, l’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1975/2006, che include una vasta gamma di misure di sviluppo rurale, sarebbe molto più ampio di quello degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008, che si estende unicamente agli investimenti nel settore vitivinicolo.

Essa sottolinea che, sebbene alcune delle misure di sviluppo rurale contemplate dal regolamento n. 1975/2006 rientrino negli «investimenti», molte di loro avrebbero natura differente.

Giudizio della Corte 123 Con il suo quarto motivo, la Repubblica ceca contesta sostanzialmente al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 19 e 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, escludendo la possibilità di controlli in loco a campione. 124 In proposito, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato sostanzialmente, al termine di una lettura combinata delle disposizioni degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008, che l’articolo 19 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 77 e che lo stesso articolo 19 prevede un requisito di controllo in loco sistematico prima di qualunque versamento di aiuto all’investimento. 125 Al fine di esaminare la fondatezza del presente motivo, si deve quindi procedere all’interpretazione di dette disposizioni. 126 In proposito, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, bisogna tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui essa fa parte, nonché degli obiettivi perseguiti da quest’ultima (sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17 , EU:C:2018:538 , punto 26 ). 127 Nel caso di specie va rilevato che l’articolo 77 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Principi generali», figura nel capo I, rubricato «Principi del controllo», del titolo V, recante il titolo «Controlli nel settore vitivinicolo», di tale regolamento.

In forza del paragrafo 3 di tale articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono presso i beneficiari degli aiuti controlli in loco mediante il campionamento, «[t]ranne nei casi in cui [tale] regolamento [preveda] l’esecuzione di controlli in loco sistematici».

Inoltre, l’articolo 77, paragrafo 5, di detto regolamento richiede, per le misure di investimento nel settore vitivinicolo, quali definite all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008, divenuto l’articolo 103 duovicies del regolamento n. 1234/2007, l’applicazione mutatis mutandis degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 1975/2006, che prevedono le modalità specifiche dei controlli in loco mediante campionamento di detti investimenti. 128 A sua volta, l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Gestione finanziaria», contenuto nella sezione 6, recante il titolo «Investimenti», del capo II, rubricato «Misure ammissibili», che figura nel titolo II, intitolato «Programmi di sostegno», di tale regolamento, prevede al paragrafo 1, primo comma, che l’aiuto sia versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro. 129 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, occorre rilevare che il tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008 non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di effettuare controlli sistematici.

Infatti, detta disposizione stabilisce semplicemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono eseguire controlli in loco sulle operazioni effettuate. 130 Tale interpretazione letterale è anche conforme al contesto e all’impianto normativo generale di detto regolamento. 131 In proposito, da un lato, occorre rilevare che dal titolo e dalla collocazione dell’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 in tale regolamento si evince che questo articolo ha l’obiettivo di disciplinare le modalità di gestione finanziaria dell’aiuto per gli investimenti nel settore vitivinicolo, e non le modalità dei controlli in loco per tali investimenti.

Infatti, detto articolo stabilisce che il versamento dell’aiuto dipende dal previo controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, senza tuttavia precisare la modalità di tale controllo in loco.

La formulazione e l’oggetto di detta disposizione non ostano quindi a che tali operazioni siano rappresentate da un campione controllato in loco. 132 Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, l’impianto normativo generale del regolamento n. 555/2008 indica che tale regolamento impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare controlli sistematici soltanto mediante prescrizioni esplicite.

Ne consegue che, poiché nessun obbligo esplicito figura nell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, nessun obbligo di questo tipo può essere imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri. 133 Si deve quindi ritenere che l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non possa fondare una deroga all’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento medesimo, che prevede la realizzazione di controlli a campione, tranne, in particolare, nei casi in cui detto regolamento preveda controlli in loco sistematici. 134 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 richiede la realizzazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri di controlli sistematici. 135 In tali circostanze, si deve accogliere il quarto motivo, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti nell’ambito di tale motivo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 136 Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 137 Nel caso di specie, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla fondatezza della decisione controversa nella misura in cui, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto, da un lato, una rettifica una tantum di EUR 462517,83, per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2015, a causa, in particolare, di varie carenze di differente natura nell’analisi dei rischi, e, dall’altro, una rettifica forfettaria di EUR 636516,20, per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2014, a causa sia di pagamenti effettuati nell’ambito di investimenti realizzati prima dell’approvazione della domanda di aiuto sia di controlli in loco insufficienti relativamente a investimenti finanziati nel settore vitivinicolo. 138 Orbene, per quanto riguarda la rettifica una tantum di EUR 462517,83, dal punto 19 della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la decisione controversa, oltre che sugli elementi di prova la cui valutazione da parte del Tribunale è contestata nell’ambito del primo motivo d’impugnazione in quanto erronea in diritto, anche sulla constatazione di divergenze tra i tassi di irregolarità riscontrati per i controlli in loco mediante telerilevamento fondati su un’analisi dei rischi e quelli riscontrati per lo stesso tipo di controllo, ma basati su un campionamento casuale. 139 Sebbene il confronto di detti tassi di irregolarità possa suscitare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia dei controlli in loco mediante telerilevamento, in particolare sull’adeguatezza dell’analisi dei rischi su cui si basano tali controlli, occorre rilevare che gli elementi di prova eventualmente forniti dalla Repubblica ceca al fine di dimostrare, in tale contesto, l’efficacia del suo sistema di controllo non sono stati esaminati dal Tribunale. 140 Inoltre, per quanto concerne la rettifica forfettaria di EUR 636516,20, la Corte non dispone degli elementi necessari per determinare la parte di tale rettifica su cui incide l’accoglimento del quarto motivo d’impugnazione, in quanto tale rettifica si basa su vari motivi. 141 Ne consegue che la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisca sugli elementi esposti ai punti 139 e 140 della presente sentenza.

Sulle spese 142 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑627/16 , non pubblicata, EU:T:2018:538 ), è annullata nella misura in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso, riguardante la rettifica una tantum per l’importo di EUR 462517,83 corrispondente agli esercizi finanziari dal 2013 al 2015, nella parte in cui si riferisce a carenze nell’analisi dei rischi, e il motivo di ricorso, vertente sulla rettifica forfettaria di EUR 636516,20 corrispondente agli esercizi finanziari dal 2011 al 2014, nella parte in cui si riferisce a controlli in loco insufficienti per quanto concerne gli investimenti finanziati nel settore vitivinicolo. 2) Per il resto, l’impugnazione è respinta. 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 4) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0742 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 settembre 2020 ( *1 ) «Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ceca – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Articoli 19 e 77 – Mercati vitivinicoli – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 33 – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuti per superficie – Aiuti diretti disaccoppiati – Controlli di condizionalità – Controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento – Onere della prova – Rettifiche una tantum e forfettaria – Dubbi sull’efficacia dei controlli – Analisi dei rischi – Carenze» Nella causa C‑742/18 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2018, Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da Z. Malůšková, K. Walkerová e J. Aquilina, in qualità di agenti, convenuta in primo grado Regno di Svezia interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2020, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la Repubblica ceca chiede l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (T‑627/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:538 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della [OSCURATO:PERSONA], del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2016, L 173, pag. 59 ; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione riguarda la Repubblica ceca. Contesto normativo Il regolamento n. 1975/2006 2 L’articolo 26, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1975/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ( GU 2006, L 368, pag. 74 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 9 giugno 2009 ( GU 2009, L 145, pag. 25 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1975/2006»), prevedeva quanto segue: «1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. (...) 4.   I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso. Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione». 3 L’articolo 27 del medesimo regolamento disponeva quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tali controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto. 2.   La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla [OSCURATO:PERSONA] ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla [OSCURATO:PERSONA] per l’intero periodo di programmazione. 3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare: a) dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni; b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari; c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure. 4.   I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive». 4 L’articolo 28 di detto regolamento era così formulato: «1.   Mediante i controlli in loco gli [OSCURATO:PERSONA] membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti: a) l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario; b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti; c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario; d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale. 2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita. 3.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all’operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione. 4.   Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all’articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo». Il regolamento n. 479/2008 5 L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 ( GU 2008, L 148, pag. 1 ), stabilisce quanto segue: «1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato IV; b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato IV. 2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [( GU 2003, L 124, pag. 36 )]. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] [( GU 2006, L 265, pag. 1 )] e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 [del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2005, L 277, pag. 1 )]. 4.   Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario: a) 50% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 [del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ( GU 2006, L 210, pag. 25 )]; b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza; c) 75% nelle regioni ultraperiferiche in conformità del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione [( GU 2006, L 42, pag. 1 )]; d) 65% nelle isole minori del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006. 5.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1». Il regolamento n. 555/2008 6 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ( GU 2008, L 170, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 702/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2009 ( GU 2009, L 202, pag. 5 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 555/2008»), all’articolo 19, paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro». 7 L’articolo 77, paragrafi 3 e 5, del medesimo regolamento così dispone: «3.   Tranne nei casi in cui il regolamento (CE) n. 479/2008 o il presente regolamento prevedano l’esecuzione di controlli in loco sistematici, le autorità competenti eseguono controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di beneficiari/produttori, in base ad un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 79 del presente regolamento. (…) 5.   Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008, si applicano mutatis mutandis gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006». Il regolamento n. 1122/2009 8 Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1122/2009»), ai considerando 37 e 40 stabilisce quanto segue: «(37) Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull’azienda. (...) (40) Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall’autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l’efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro». 9 Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento: «I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità». 10 L’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone: «Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3% degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 )]». 11 L’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è così formulato: «1.   L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli [OSCURATO:PERSONA] membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25% del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 30, paragrafi 1 e 2. Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25%. 2.   L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua: a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio; b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma; c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro». 12 Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009: «I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50% delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate. Ove possibile, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare». 13 L’articolo 57 di tale regolamento, rubricato «Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, fermo restando l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti». 14 L’articolo 58 di detto regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva», dispone quanto segue: «Se per un gruppo di colture la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuto per superficie è superiore alla superficie determinata a norma dell’articolo 57 [del presente regolamento], l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non superiore al 20% della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della [OSCURATO:PERSONA] [, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ( GU 2006, L 171, pag. 90 , e rettifica in GU 2007, L 291, pag. 30 )]. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato». Fatti e decisione controversa 15 I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 4 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. 16 Nell’ambito di tre missioni di audit tenutesi dal 10 al 14 settembre 2012, dal 12 al 16 novembre 2012 e dall’8 al 12 settembre 2014 (in prosieguo: l’«audit»), la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un’indagine sulla compatibilità di pagamenti effettuati dalle autorità ceche nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con le norme del diritto dell’Unione europea relative, rispettivamente, alla condizionalità, agli investimenti nel settore vitivinicolo e agli aiuti diretti disaccoppiati. 17 Il 20 giugno 2016 essa adottava la decisione controversa, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione di alcune spese effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito del FEAGA e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare, per quanto concerne la Repubblica ceca, delle spese ammontanti a: – EUR 29485612,55 relativi ai requisiti di condizionalità per gli esercizi dal 2011 al 2014; – EUR 636516,20 relativi al regime degli aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo per gli esercizi dal 2011 al 2014; – EUR 462517,83 relativi al regime degli aiuti diretti disaccoppiati per gli esercizi dal 2013 al 2015. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2016, la Repubblica ceca ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, deducendo quattro motivi: i primi tre, relativi alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU 2013, L 347, pag. 549 ), e il quarto, vertente sulla violazione del paragrafo 2 di tale articolo. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi invocati, ad eccezione della terza parte del quarto motivo. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione controversa nella parte in cui esclude i pagamenti effettuati dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA pari a EUR 6356909,30 per i controlli di condizionalità nell’esercizio finanziario 2011. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 20 La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia: – annullare il punto 2 del dispositivo e la corrispondente parte della sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude le spese di importo totale pari a EUR 462517,83 relative al pagamento unico per superficie; – annullare la decisione controversa nella parte in cui esclude le spese di importo totale pari a EUR 636516,20 relative agli investimenti nel settore vitivinicolo; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la ricorrente alle spese. Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 22 A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Repubblica ceca, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 marzo 2020, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. 23 Ai sensi di tale disposizione, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione. 24 A sostegno della sua domanda, la Repubblica ceca fa valere che le conclusioni dell’avvocato generale si basano, per quanto concerne il terzo motivo, su fatti manifestamente erronei che contraddicono le argomentazioni e le prove presentate nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. 25 Tuttavia, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dal ragionamento con cui l’avvocato generale le raggiunge (sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P , EU:C:2020:170 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 26 Si deve parimenti rammentare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ed il regolamento di procedura non prevedono, per le parti interessate, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Il disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale non può, pertanto, costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P , EU:C:2020:170 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 27 Nel caso di specie, dalla domanda di riapertura della fase orale del procedimento risulta che, con tale domanda, la Repubblica ceca intende, in realtà, rispondere all’interpretazione effettuata dall’avvocato generale delle circostanze di fatto e di diritto sottese al terzo motivo d’impugnazione. Orbene, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, non si tratta di un motivo che giustifica la riapertura della fase orale del procedimento. Inoltre, occorre rilevare che tali circostanze sono state ampiamente dibattute tra le parti in sede di impugnazione, in particolare nell’ambito della fase scritta del procedimento. 28 La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sull’impugnazione. 29 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. Sull’impugnazione 30 A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica ceca deduce quattro motivi. Il primo, il secondo e il quarto motivo riguardano errori di diritto relativi, rispettivamente, all’onere della prova, all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 e agli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008. Il terzo motivo verte su un errore di diritto nonché sullo snaturamento dei fatti e dell’oggetto della controversia per quanto riguarda la constatazione del Tribunale relativa al momento in cui le autorità ceche hanno realizzato il programma nazionale di sostegno. Sul primo motivo Argomenti delle parti 31 Con il suo primo motivo, la Repubblica ceca lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare la giurisprudenza consolidata relativa all’onere della prova nell’ambito del FEAGA. Essa contesta, in primo luogo, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto al punto 22 della sentenza impugnata, nel dichiarare che i controlli in loco mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali devono comportare tassi di irregolarità «sostanzialmente simili». 32 Infatti, la Repubblica ceca afferma sostanzialmente che il confronto tra i tassi di errore riscontrati nell’ambito dei due metodi di controllo è irrilevante tenuto conto delle differenze oggettive intrinseche esistenti tra questi ultimi nel modo di selezionare il campione di controllo. 33 In particolare, la Repubblica ceca fa valere che l’analisi dei rischi per il telerilevamento non può comportare un tasso di irregolarità paragonabile a quello dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali, poiché la selezione cui si procede ai fini dell’analisi dei rischi per il telerilevamento è oggettivamente meno precisa. 34 Ciò risulterebbe, in primo luogo, dal fatto che l’analisi dei rischi per i controlli mediante telerilevamento avverrebbe prima, a causa dei requisiti previsti nella pagina 36 delle specifiche tecniche comuni del 2013 imposti dalla [OSCURATO:PERSONA], e si baserebbe su dati meno attuali di quella realizzata per i controlli in loco tradizionali. 35 In secondo luogo, l’analisi dei rischi per i controlli in loco mediante telerilevamento comporterebbe la selezione di campioni di controllo sotto forma di zone di 30 km per 20 km, in cui tutte le parcelle agricole sono controllate, indipendentemente dal profilo di rischio degli agricoltori situati in tale zona, mentre l’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali si concentrerebbe specificamente sugli agricoltori cosiddetti «a rischio». Ne conseguirebbe che la selezione ai fini dell’analisi dei rischi per il telerilevamento sarebbe meno focalizzata rispetto a quella realizzata per i controlli in loco tradizionali. 36 In terzo e ultimo luogo, poiché le zone con una superficie agricola inferiore al 25% non potrebbero essere controllate mediante telerilevamento secondo i requisiti posti dalla [OSCURATO:PERSONA], alcuni agricoltori ad alto rischio non potrebbero essere sottoposti ad un controllo del genere, ma unicamente ad un controllo in loco tradizionale. 37 Pertanto, tenuto conto delle differenze oggettive tra questi due metodi, un tasso inferiore di irregolarità nell’ambito dell’analisi dei rischi per il telerilevamento non potrebbe di per sé suscitare dubbi seri e ragionevoli circa il buon funzionamento del sistema di controllo di uno Stato membro. 38 Ne consegue che l’impossibilità oggettiva di confrontare la selezione eseguita ai fini delle analisi di rischio impedirebbe anche di determinare la differenza massima autorizzata tra i tassi di irregolarità constatati tra i due metodi. 39 La Repubblica ceca sottolinea altresì che, sebbene gli articoli 33, secondo comma, e 35 del regolamento n. 1122/2009 autorizzino gli [OSCURATO:PERSONA] membri a verificare la superficie agricola mediante due metodi di controllo senza favorire uno di questi due metodi né imporre condizioni supplementari per il loro utilizzo, resta però il fatto che un sistema di controllo efficace si caratterizza per l’utilizzo di questi due metodi di controllo in modo complementare. Orbene, richiedere che questi due metodi oggettivamente differenti producano risultati comparabili costringerebbe, in pratica, uno Stato membro o a una riduzione del grado di focalizzazione della selezione ai fini dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali o all’abbandono del controllo mediante telerilevamento, nel qual caso le disposizioni di detto regolamento che consentono l’utilizzo di tale metodo di controllo perderebbero il loro effetto utile. 40 Inoltre, la Repubblica ceca fa valere che il Tribunale non si è espresso sull’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui susciterebbe dubbi seri e ragionevoli il campione selezionato a caso per il controllo mediante telerilevamento che rivela un tasso di irregolarità più elevato rispetto ad un campione selezionato, in vista di un controllo mediante telerilevamento, sulla base di un’analisi dei rischi. 41 In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che il Tribunale ha commesso lo stesso errore, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, nel dichiarare che essa non aveva addotto elementi specifici atti a dimostrare che i differenti tassi di irregolarità constatati erano attribuibili alla natura dei metodi in questione o al profilo di rischio degli operatori controllati e non alle carenze nelle scelte operate dalle autorità nazionali. 42 Alla luce di quanto precede, supponendo che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] facciano sorgere dubbi seri e ragionevoli, sarebbe inutile, per dissiparli, spiegare le ragioni della differenza esistente tra i tassi di irregolarità constatati. Al fine di dissipare tali dubbi, sarebbe sufficiente che lo Stato membro dimostri l’efficacia del funzionamento del sistema di controllo e l’utilizzo adeguato dei due metodi di controllo. In proposito, la Repubblica ceca afferma di aver presentato elementi di prova concreti nell’ambito dell’audit e del procedimento dinanzi al Tribunale che dimostrano chiaramente che l’analisi dei rischi era conforme ai requisiti del regolamento n. 1122/2009, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai confutato. 43 [OSCURATO:PERSONA] replica sostenendo, in primo luogo, che la valutazione del Tribunale, che figura nel punto 22 della sentenza impugnata, secondo cui è ragionevole attendersi che i controlli in loco tradizionali e mediante telerilevamento comportino tassi di irregolarità «sostanzialmente simili», è materialmente esatta. 44 Essa fa valere sostanzialmente che l’argomentazione esposta dalla Repubblica ceca per giustificare le differenze tra i tassi di irregolarità dei diversi metodi di controllo in loco è contraddetta dagli articoli 26, 31, paragrafo 2, e 33 del regolamento n. 1122/2009. 45 In primo luogo, l’articolo 26 di tale regolamento richiederebbe che, qualunque sia il metodo utilizzato, i controlli in loco dovrebbero garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti. 46 In secondo luogo, da una lettura combinata degli articoli 26, 31, paragrafo 2, e 33 del regolamento n. 1122/2009 risulterebbe che l’utilizzo di tali metodi non dovrebbe comportare una disparità di trattamento tra gli agricoltori. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], siffatta disparità di trattamento sarebbe inevitabile se la probabilità di rilevamento degli errori fosse più elevata per coloro che sono stati controllati mediante telerilevamento rispetto a quelli che sono stati sottoposti ad un controllo in loco tradizionale. Per ovviare a tale rischio di trattamento differenziato, il confronto dei tassi di errore riscontrati tra i metodi di controllo in loco costituirebbe un indicatore di efficacia chiaramente adeguato e consentirebbe di identificare una carenza del sistema di controllo. 47 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], consapevole delle specificità proprie di ciascun metodo di controllo in loco, sostiene che, qualora una percentuale più elevata di irregolarità fosse rilevata con un metodo piuttosto che con un altro, e ciò per vari anni, spetterebbe allo Stato membro spiegare le ragioni di tali differenze, poiché, in caso contrario, queste differenze sarebbero indicative di una minor efficacia di un metodo o di una selezione inadeguata del campione di controllo, soprattutto quando lo Stato membro ha effettuato circa il 50% dei suoi controlli in loco utilizzando il metodo di telerilevamento. Secondo detta istituzione, l’ottenimento di tassi di irregolarità comparabili è un modo per dimostrare l’efficacia di tali controlli e non può essere considerato un obiettivo in sé. [OSCURATO:PERSONA] ritiene nel caso di specie che la differenza riscontrata segnali una carenza del sistema di controllo che può suscitare dubbi seri e ragionevoli. 48 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le spiegazioni fornite dalla Repubblica ceca, basate sulle caratteristiche intrinseche dei metodi di controllo utilizzati, sarebbero troppo generiche per dissipare i dubbi seri e ragionevoli della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la Repubblica ceca non avrebbe fornito gli elementi di fatto specifici atti a dimostrare l’efficacia del metodo di controllo scelto. In particolare, essa non avrebbe esposto le ragioni specifiche per le quali la selezione del campione o il metodo mediante telerilevamento abbia comportato una differenza significativa tra i tassi di irregolarità per un certo numero di anni, né il modo in cui ha modificato l’analisi dei rischi e il campionamento per porre rimedio a tale situazione di fatto. 49 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Repubblica ceca, consapevole delle difficoltà generate dalle differenze tra i tassi di irregolarità, aveva acquistato nel 2013 un nuovo software di analisi, il che aveva avuto un impatto positivo sulle domande relative all’anno 2014. 50 Nella sua replica, la Repubblica ceca sottolinea che, in primo luogo, l’articolo 26 del regolamento n. 1122/2009 richiede un’efficacia del sistema di controllo nel suo insieme, e non un tasso di errore identico o simile constatato nell’ambito dei differenti tipi di controllo. 51 In secondo luogo, essa sostiene di aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell’audit, le spiegazioni in merito al rischio elevato dei richiedenti nell’ambito di un campione selezionato a caso e di aver inoltre anche presentato documenti contenenti un’analisi più approfondita. 52 In terzo luogo, supponendo che la Corte ritenga che il confronto dei tassi di irregolarità tra le due modalità di controllo possa dar luogo ad un dubbio serio e ragionevole sull’efficacia del sistema di controllo, non si può richiedere allo Stato membro di spiegare le ragioni sottese alla differenza tra questi tassi. Secondo la Repubblica ceca, tale Stato membro può essere tenuto unicamente a fornire elementi di prova relativi, in particolare, alle modalità di selezione degli agricoltori ai fini del controllo nonché alle modalità di esecuzione dell’analisi dei rischi per i due metodi di controllo, inclusa una valutazione e un aggiornamento annuali dell’analisi dei rischi conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1122/2009. Orbene, sarebbero proprio questi gli elementi di prova che la Repubblica ceca avrebbe presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’audit. Pertanto, essa avrebbe fornito una descrizione dettagliata delle analisi di rischio per i due metodi di controllo, inclusi i fattori di rischio utilizzati e la loro rilevanza, nonché una valutazione e un aggiornamento annuali dell’efficacia di tali analisi che tengono conto delle conclusioni tratte. 53 In quarto e ultimo luogo, essa nega che l’acquisto di un software nel 2013 possa suffragare la tesi dell’insufficienza nell’analisi dei rischi. Il progressivo miglioramento dell’analisi dei rischi mediante l’acquisto di un software non potrebbe essere considerato un riconoscimento delle carenze dello status quo. Essa ricorda, in proposito, che l’analisi dei rischi per i controlli mediante telerilevamento avrebbe i suoi limiti oggettivi, il che spiega che essa non potrebbe mai eguagliare l’efficacia dell’analisi dei rischi per i controlli in loco tradizionali senza che ciò possa incidere sull’efficacia del sistema di controllo nel suo insieme. 54 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il confronto dei tassi di errore riscontrati nei campioni è un indicatore adeguato dell’efficacia dei metodi di controllo adottati. Il metodo basato su campioni rappresentativi si fonderebbe sull’articolo 31 del regolamento n. 1122/2009, secondo cui l’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata confrontando i risultati relativi al campione selezionato in funzione dei rischi con quelli del campione selezionato a caso. Secondo detta istituzione, si tratterebbe dell’unico modo per assicurarsi che i controlli mediante telerilevamento siano efficaci quanto i controlli in loco tradizionali. 55 Tale disposizione non preciserebbe se, per confrontare questi due risultati, si debba distinguere a seconda che questi ultimi siano stati ottenuti mediante un controllo in loco tradizionale o mediante telerilevamento, cosicché dovrebbe considerarsi che tali modalità di controllo garantiscano un’efficacia equivalente. 56 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che, al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente ritenuto che gli elementi presentati dalla Repubblica ceca non fossero sufficienti per giustificare la differenza dei tassi di irregolarità e per dissipare i dubbi di tale istituzione sull’efficacia dei controlli mediante telerilevamento. [OSCURATO:PERSONA] precisa altresì che il miglioramento dei risultati dovuto agli sforzi compiuti per colmare le lacune da essa segnalate dimostrerebbe che tale miglioramento poteva essere conseguito dalla Repubblica ceca. Giudizio della Corte 57 Con il suo primo motivo, la Repubblica ceca fa valere sostanzialmente, da un lato, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 22 della sentenza impugnata, nel dichiarare che i controlli in loco effettuati mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali devono comportare tassi di irregolarità «sostanzialmente simili» e che, a tal fine, è ragionevole aspettarsi che i tassi di irregolarità che risultano a livello nazionale non presentino differenze, come quelle del caso di specie, consistenti in tassi di irregolarità da tre a quattro volte più elevati riscontrati nell’ambito dei controlli in loco tradizionali rispetto a quelli constatati nel contesto dei controlli effettuati mediante telerilevamento. Secondo la Repubblica ceca, contrariamente all’approccio adottato dal Tribunale, la mera constatazione di una differenza tra detti tassi di irregolarità non può fondare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia del suo sistema di controllo. 58 Dall’altro lato, la Repubblica ceca contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, nell’esaminare se tale Stato membro avesse dissipato i dubbi della [OSCURATO:PERSONA], laddove ha considerato che, in caso di constatazione di tali differenze, spetta allo Stato membro fornire elementi dettagliati che le giustifichino, indicando, a tal fine, una serie di fattori cui tale Stato membro poteva far riferimento, e ha dichiarato che la Repubblica ceca non aveva addotto elementi specifici idonei a dimostrare che le differenze osservate siano attribuibili a tali fattori piuttosto che a carenze nelle scelte operate dalle autorità nazionali in merito all’attuazione dei controlli effettuati mediante telerilevamento. 59 Va ricordato, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] deve, al fine di provare la violazione delle norme dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, non già dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o dell’inesattezza dei dati da queste trasmessi. Spetta allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 6 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑610/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2349 , punto 58 ). 60 Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono avvalersi, ove possibile, del metodo del telerilevamento, conformemente all’articolo 35 di tale regolamento, e delle tecniche dei sistemi mondiali di navigazione satellitare. 61 Tuttavia, i controlli in loco, che possono essere tradizionali od effettuati mediante telerilevamento, devono essere svolti, secondo l’articolo 26 di detto regolamento, in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. 62 Ne consegue che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere, a condizione che la loro scelta garantisca una verifica efficace, i controlli in loco tradizionali o i controlli in loco mediante telerilevamento, eventualmente una combinazione di entrambi. 63 Inoltre, l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 prevede il tasso minimo dell’insieme degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco ogni anno. 64 A tale scopo, l’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che la selezione dei campioni di controllo per i controlli in loco deve essere effettuata in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. Per garantire la rappresentatività del campione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25% del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco, conformemente all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. 65 Per ottenere analisi di rischio adeguate ed efficaci, occorre rilevare che l’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede che si proceda ad una valutazione e ad un aggiornamento dell’efficacia delle analisi dei rischi su base annua, in primo luogo, tenendo conto della pertinenza di ciascun fattore di rischio, in secondo luogo, confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso e, in terzo luogo, in funzione della situazione specifica nello Stato membro in questione. 66 Si deve pertanto esaminare se il fatto che i controlli in loco mediante telerilevamento e i controlli in loco tradizionali comportino tassi di irregolarità che non sono simili possa sollevare di per sé un dubbio serio e ragionevole sull’inadeguatezza delle rispettive analisi dei rischi su cui tali controlli si basano. 67 In primo luogo, dai punti da 50 a 55 della presente sentenza risulta che nessuno degli articoli del regolamento n. 1122/2009 in essi menzionati impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che i controlli in loco tradizionali e i controlli in loco mediante telerilevamento comportino tassi di irregolarità in linea di principio simili. 68 In secondo luogo, occorre rilevare che l’analisi dei rischi su cui si basa il controllo mediante telerilevamento deve essere effettuata, come sostenuto dalla Repubblica ceca senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], prima che lo Stato membro in questione scelga di ricorrere a tale metodo di controllo, cosa che non avviene per i controlli in loco tradizionali. 69 Pertanto, i controlli in loco mediante telerilevamento si basano, per le caratteristiche intrinseche di questo tipo di controllo, su un’analisi dei rischi che utilizza dati meno aggiornati di quelli su cui si basa l’analisi dei rischi dei controlli in loco tradizionali. 70 Ne consegue che, in ragione di tale caratteristica ad esso inerente, il metodo di controllo mediante telerilevamento può condurre, in linea di principio, a constatare tassi di irregolarità che si discostano da quelli riscontrati in seguito ai controlli in loco tradizionali. 71 In terzo luogo, si deve rilevare che, secondo le affermazioni della Repubblica ceca, non contraddette dalla [OSCURATO:PERSONA], il telerilevamento può essere effettuato unicamente su zone di 30 km per 20 km, tenendo conto che la zona controllata deve contenere almeno il 25% di superfici agricole e il controllo deve riguardare tutti gli agricoltori di tale zona. 72 Pertanto, i controlli in loco mediante telerilevamento, affinché comportino gli stessi tassi di irregolarità dei controlli in loco tradizionali, dovrebbero essere utilizzati non soltanto per zone di 30 km per 20 km che contengano almeno il 25% di superfici agricole, ma dovrebbero anche concentrarsi sui soli agricoltori che fanno parte del campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi ai fini dei controlli in loco tradizionali. 73 Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che la mera differenza tra i tassi di irregolarità constatati in seguito ai controlli in loco tradizionali e quelli riscontrati in seguito ai controlli in loco mediante telerilevamento non poteva di per sé suscitare nella [OSCURATO:PERSONA] dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia dei controlli in loco effettuati mediante telerilevamento. 74 Pertanto, poiché il Tribunale ha commesso un errore di diritto, si deve accogliere il primo motivo d’impugnazione. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 75 Con il suo secondo motivo, la Repubblica ceca contesta in sostanza al Tribunale di aver erroneamente interpretato gli articoli 33, 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, avendo dichiarato che, in caso di constatazione di una dichiarazione eccessiva che rappresenta tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, spetta all’autorità nazionale competente estendere il campione di controllo fino a quando non venga più riscontrata una dichiarazione eccessiva di questo tipo. 76 In particolare, tale Stato membro fa valere, in primo luogo, che gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 non rilevano nel contesto dell’estensione del campione di controllo, in quanto le soglie di 0,1 ettari, di 2 ettari o del 3% della superficie determinata, previste in detti articoli, fanno riferimento alle conseguenze da trarre dai risultati definitivi ottenuti nell’ambito del controllo. 77 In secondo luogo, né la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 né quella delle istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di metodologia fisserebbero una soglia di anomalie riscontrate il cui superamento potrebbe giustificare l’estensione automatica del campione di controllo. Inoltre, tale articolo e tali istruzioni non preciserebbero in che misura sarebbe necessario estendere il campione di controllo. 78 La Repubblica ceca invita pertanto a tener conto della finalità di detto articolo, secondo cui un’estensione del campione di controllo sarebbe necessaria unicamente per garantire un controllo efficace e un livello rappresentativo di tale campione. L’estensione di tale campione sarebbe quindi necessaria solo se la natura dei risultati e la conoscenza delle altre parcelle non ispezionate dell’agricoltore in questione implichino che gli errori potrebbero riguardare altre parcelle. Siffatta interpretazione sarebbe suffragata dall’utilizzo della nozione di «anomalie», al plurale, nell’articolo 33, primo comma, di detto regolamento, che dovrebbe essere intesa nel senso che richiede irregolarità di una certa gravità, e non constatazioni isolate e prive di importanza. 79 In terzo luogo, la questione dell’estensione di un campione al fine di garantire un controllo efficace e un livello rappresentativo di tale campione dovrebbe essere esaminata, in pratica, nell’ambito di una valutazione dell’insieme delle circostanze di una situazione particolare. La valutazione caso per caso, preferita a soluzioni uniformi, costituirebbe, secondo la Corte nella sua sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero ( C‑316/16 e C‑424/16 , EU:C:2018:256 , punto 70 ), uno degli approcci fondamentali del diritto dell’Unione. 80 In quarto luogo, l’approccio delle autorità ceche non avrebbe comportato alcun rischio per i fondi dell’Unione, in quanto non si procede ad un’estensione del campione controllato solo nel caso in cui le autorità competenti ritengano con sufficiente certezza che non si prevedano più errori nella superficie agricola dichiarata dell’agricoltore in questione, ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009. 81 In quinto e ultimo luogo, il procedimento richiesto dal Tribunale necessiterebbe di un’estensione del campione di controllo senza alcun valore aggiunto. 82 [OSCURATO:PERSONA] replica che, pur condividendo la conclusione del Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, essa non accetta alcuni aspetti della motivazione di tale sentenza, in particolare ai punti 37, 38 e 41 della medesima, e chiede pertanto alla Corte di mantenere la sentenza impugnata e di respingere il secondo motivo d’impugnazione, modificando la motivazione di tale sentenza. 83 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] concorda, in primo luogo, sul fatto che, per quanto concerne i punti 37 e 38 della sentenza impugnata, gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 chiariscono le conseguenze derivanti dalla constatazione di errori nella dichiarazione della superficie agricola ammissibile, ma non hanno una relazione diretta con l’estensione del campione di controllo. 84 In secondo luogo, essa sottolinea che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 non contiene alcuna soglia al di sotto della quale non è richiesto un aumento del campione. Ai punti 39 e 40 della sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑667/14 , EU:T:2016:34 ), il Tribunale avrebbe respinto l’interpretazione delle autorità slovene secondo cui, quando la percentuale di errore è inferiore al 3%, il campione non viene automaticamente esteso, ma incombe all’ispettore decidere se occorra o meno estendere il controllo all’insieme dell’azienda. 85 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale soluzione debba essere avvalorata, in quanto non vi è nulla nella formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 a sostegno dell’argomentazione della Repubblica ceca. In particolare, tale disposizione non fisserebbe alcuna soglia oltre la quale l’estensione del campione sarebbe obbligatoria e al di sotto della quale tale estensione sarebbe a discrezione dell’autorità di controllo. 86 Inoltre, essa fa valere che, conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, letto alla luce del considerando 44 di quest’ultimo, la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare la realizzazione dei controlli in loco ad un campione che rappresenti almeno il 50% delle parcelle agricole costituirebbe un’eccezione alla regola secondo cui tutte le parcelle agricole per le quali sia stata presentata una domanda di aiuto devono essere controllate in loco e, pertanto, dovrebbe essere interpretata restrittivamente. Di conseguenza, la scelta della Repubblica ceca di considerare superfluo estendere il campione di controllo qualora la differenza tra la superficie dichiarata e quella constatata delle parcelle sia inferiore al 3% osterebbe alle condizioni di applicazione della facoltà di limitare i controlli di cui agli articoli 26 e 33 del regolamento n. 1122/2009. Giudizio della Corte 87 Con il suo secondo motivo, la Repubblica ceca fa valere sostanzialmente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 38 della sentenza impugnata, non avendo interpretato l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 nel senso che il campione di controllo doveva essere esteso unicamente ai casi di irregolarità più gravi, il che rientrerebbe nella valutazione delle autorità nazionali. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli articoli 33, 57 e 58 di tale regolamento, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, dichiarando che l’estensione del campione di controllo è obbligatoria non solo nell’ipotesi in cui si constati una dichiarazione eccessiva che indichi una possibilità non trascurabile di superare la soglia del 3% o di 2 ettari della superficie dichiarata, ma anche in caso di dichiarazione eccessiva che indichi una possibilità non trascurabile di superare 0,1 ettari. 88 Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, qualora il controllo su un campione di parcelle oggetto di una domanda di aiuto unica riveli dichiarazioni eccessive che rappresentano tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, spetta all’autorità nazionale competente estendere il campione di controllo, conformemente all’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009, fino a quando non sia più constatata alcuna dichiarazione eccessiva di questo tipo. 89 Al punto 40 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Repubblica ceca aveva affermato che i 261 agricoltori per i quali non erano stati estesi i controlli rientravano nel gruppo di agricoltori che avevano presentato domande viziate da dichiarazioni eccessive non superiori alla soglia del 3%, il che, secondo il Tribunale, non escludeva la possibilità che fosse necessaria una riduzione dell’aiuto al livello corrispondente alla superficie determinata senza imporre alcuna sanzione. 90 Come risulta dai punti da 30 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato tale conclusione sulla formulazione degli articoli 33, 57, paragrafo 3, e 58 del regolamento n. 1122/2009. 91 In primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, dal testo stesso dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 emerge che, qualora le autorità nazionali abbiano constatato che il controllo del campione rivela anomalie, esse non dispongono in linea di principio di alcun potere discrezionale. Poiché si trovano in una situazione di competenza vincolata, esse devono quindi estendere il campione di controllo. 92 In proposito occorre aggiungere che, conformemente al considerando 39 di detto regolamento, solo nell’ipotesi, non invocata nel caso di specie, in cui sia impossibile estendere il campione di controllo in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo si può rinunciare ad un’estensione di tale campione. 93 L’argomento della Repubblica ceca secondo cui la presenza del termine «anomalie» al plurale nell’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 1122/2009 significa che solo la constatazione di irregolarità gravi obbligherebbe le autorità nazionali a procedere ad un’estensione del campione di controllo dev’essere respinto, in quanto dall’articolo 2, punto 10, di tale regolamento emerge che la nozione di «irregolarità», che è analoga a quella di «anomalie», non fa esclusivo riferimento alle irregolarità gravi, ma è, al contrario, definita in detta disposizione come «qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione». 94 Da quanto precede si evince che l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali sono tenute ad estendere il campione di controllo qualora il controllo effettuato abbia rivelato anomalie, qualunque sia il grado di queste ultime. 95 In secondo luogo, come risulta dalle loro rispettive formulazioni, gli articoli 57 e 58 del regolamento n. 1122/2009 fanno riferimento, l’uno, alla base di calcolo applicabile alle superfici dichiarate e, l’altro, alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di dichiarazioni eccessive. Data la loro portata, essi chiariscono le conseguenze derivanti dalla constatazione di errori nella dichiarazione della superficie agricola ammissibile al beneficio dell’aiuto. 96 Per contro, detti articoli non prevedono in alcun modo che, in alcuni casi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano soggetti all’obbligo di estensione del campione di controllo previsto all’articolo 33 di tale regolamento. 97 Da quanto precede risulta che, facendo riferimento, ai punti 38 e 40 della sentenza impugnata, agli articoli 57 e 58 di detto regolamento per giustificare l’obbligo incombente all’autorità nazionale di estendere il campione di controllo quando un controllo su un campione di parcelle rivela dichiarazioni eccessive che rappresentano tra 0,1 e 2 ettari o il 3% della superficie determinata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 98 Tuttavia, poiché, per respingere, al punto 42 della sentenza impugnata, l’argomento diretto contro il motivo di rettifica relativo ai tassi minimi dei controlli in loco, il Tribunale si è giustamente basato sull’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009 effettuata al punto 30 della sentenza impugnata, occorre respingere il secondo motivo della Repubblica ceca in quanto infondato. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 99 Con il terzo motivo, la Repubblica ceca sostiene che la conclusione che il Tribunale ha tratto al punto 49 della sentenza impugnata, secondo cui era inoperante la sua argomentazione riguardante gli aiuti versati a favore di investimenti realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno ma prima dell’approvazione della domanda di aiuto individuale, è viziata da un errore di diritto nonché da uno snaturamento dei fatti e dell’oggetto della controversia. 100 Essa rileva che, in varie occasioni durante il procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] le ha contestato di aver accolto domande di aiuto a favore di investimenti già realizzati, presentando, a tal fine, un esempio di investimento effettuato il 29 settembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe anche contestato di aver versato siffatti aiuti prima dell’esame e dell’approvazione o della presentazione delle domande di aiuto individuale. 101 La Repubblica ceca osserva che, nel corso di tale procedimento, le autorità ceche hanno riconosciuto di aver commesso errori nell’ambito di otto investimenti realizzati prima dell’approvazione del programma nazionale di sostegno e di aver fornito informazioni su tutti gli altri casi in cui l’aiuto all’investimento era stato versato a favore di operazioni eseguite dopo l’approvazione di tale programma ma prima della presentazione o dell’approvazione della domanda di aiuto individuale. Il disaccordo persistente con la [OSCURATO:PERSONA] riguardava la regolarità degli aiuti relativi a questi ultimi investimenti. 102 Nelle sue memorie presentate nell’ambito del ricorso di annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ribadito che il versamento di aiuti a favore di investimenti già realizzati costituiva un’infrazione al diritto dell’Unione. Tale addebito, pertanto, avrebbe fatto parte della controversia pendente dinanzi al Tribunale, in quanto la rettifica imposta dalla decisione controversa riguardava, in particolare, il finanziamento retroattivo di detti investimenti. 103 In proposito, la Repubblica ceca riconosce che il Tribunale ha correttamente delimitato l’oggetto della controversia al punto 43 della sentenza impugnata. Tuttavia, essa osserva che il Tribunale, al punto 47 di detta sentenza, ha erroneamente interpretato il punto 7.1.1.1. della relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA], avendo affermato che quest’ultima aveva contestato alla Repubblica ceca di aver finanziato un progetto di investimento, sebbene tale investimento fosse stato pienamente completato prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno. Infatti, la Repubblica ceca rileva che il progetto di cui trattasi, vale a dire quello eseguito il 29 settembre 2009, è stato realizzato dopo l’approvazione del programma nazionale di sostegno. 104 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo debba essere respinto. Giudizio della Corte 105 Con il suo terzo motivo, la Repubblica ceca contesta, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia respinto in quanto inoperante una parte della sua argomentazione formulata contro la rettifica relativa ai pagamenti retroattivi. 106 Va ricordato che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Invero, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi (sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA], C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 70 ). 107 Tale snaturamento sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA], C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 71 ). 108 Al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Repubblica ceca non aveva fatto riferimento a circostanze specifiche o ad elementi di prova idonei a dimostrare la veridicità della sua affermazione secondo cui solo in otto casi gli investimenti avevano ricevuto un aiuto sebbene fossero stati realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno. 109 Al punto 49 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che l’argomento della Repubblica ceca relativo agli aiuti versati a favore di investimenti realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno, ma prima dell’approvazione della domanda di aiuto individuale, era inoperante. 110 In proposito esso ha osservato, al punto 50 di detta sentenza, che, secondo il punto 7.1.1.1. della relazione di sintesi, la rettifica controversa si basava esclusivamente, da un lato, sul fenomeno relativo agli investimenti che avevano ricevuto un aiuto sebbene fossero stati realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno e, dall’altro, sul fatto che le autorità ceche non avessero fornito elementi idonei a dimostrare che tali investimenti riguardavano unicamente otto casi. 111 Nella misura in cui la Repubblica ceca sostiene che il rigetto di tale argomento in quanto inoperante è viziato da un errore di diritto, dato che il Tribunale ha snaturato i fatti risultanti dal contenuto del punto 7.1.1.1. della relazione di sintesi, dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva imposto una rettifica finanziaria «esclusivamente» a causa degli investimenti realizzati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno, occorre rilevare che la Repubblica ceca ha omesso di dimostrare tale snaturamento, come richiede la giurisprudenza citata al punto 107 della presente sentenza. 112 Infatti, detto Stato membro si è limitato a sostenere, senza rinviare ad una parte specifica di tale relazione di sintesi o di altri documenti prodotti dinanzi al Tribunale, che, contrariamente a quanto dichiarato da quest’ultimo, dalla corrispondenza scambiata con la [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione controversa e della relazione di sintesi, dalla menzione al punto 7.1.1.1. di tale relazione di sintesi di un esempio di investimento asseritamente realizzato dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno e dall’affermazione contenuta nel controricorso presentato dinanzi al Tribunale, risultava che la rettifica finanziaria era stata imposta anche in ragione degli investimenti nel settore vitivinicolo realizzati dopo l’attuazione del programma nazionale di sostegno, ma prima della presentazione della domanda di aiuto. 113 Ne consegue che, poiché il Tribunale ha rilevato, al punto 50 della sentenza impugnata, che nessuna constatazione figurava nella relazione di sintesi in merito a detti investimenti, esso ha potuto giustamente affermare che l’argomento della Repubblica ceca relativo agli aiuti versati a favore di siffatti investimenti era inoperante. 114 In tali circostanze, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo Argomenti delle parti 115 Con il suo quarto motivo, la Repubblica ceca fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008 non consentiva di effettuare controlli a campione sugli investimenti nel settore vitivinicolo. 116 In primo luogo, secondo la Repubblica ceca, l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 77, paragrafo 5, di questo regolamento, poiché tale disposizione rappresenta non già una norma generale, bensì una disposizione speciale che stabilisce le modalità specifiche dei controlli in materia di operazioni di investimento. Infatti, detta disposizione rinvierebbe espressamente all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008, che non riguarda l’insieme del settore vitivinicolo, ma unicamente gli investimenti. 117 In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che l’interpretazione del Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata priva di ogni significato il rinvio all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 che figura nell’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, in quanto sarebbe impossibile conformarvisi. 118 In terzo luogo, essa fa valere che tale rinvio all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 aveva carattere determinante, poiché, nel 2013, la [OSCURATO:PERSONA] è stata obbligata ad apportare una modifica legislativa consistente, in particolare, nell’eliminare tale rinvio dal testo del regolamento n. 555/2008. 119 In quarto e ultimo luogo, la Repubblica ceca sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non può imporre ad uno Stato membro una rettifica che risulti dalla formulazione poco chiara di una norma di cui è essa stessa l’autrice. Essa fa valere che, in base al punto 60 della sentenza impugnata, il regolamento n. 555/2008 «stabilisce due requisiti di portata differente». 120 [OSCURATO:PERSONA] replica che il riferimento a «tutte le operazioni», che figura all’articolo 19 del regolamento n. 555/2008, significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuare controlli su tutti gli investimenti, e non soltanto su un campione minimo. Inoltre, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale rinvierebbe all’articolo 77 di tale regolamento nel suo insieme, e non soltanto al paragrafo 5 di questo articolo 77. Inoltre, l’articolo 19 di detto regolamento costituirebbe una lex specialis rispetto all’articolo 77 del medesimo regolamento, poiché, come rilevato dal Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, l’obbligo di cui all’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 costituisce proprio uno dei casi in cui, in base all’articolo 77, paragrafo 3, dello stesso regolamento, «il presente regolamento [prevede] l’esecuzione di controlli in loco sistematici (...)». 121 Per di più, dall’articolo 77 del regolamento n. 555/2008 risulterebbe chiaramente che gli articoli da 26 a 28 del regolamento n. 1975/2006, che stabilivano le modalità delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale finanziate dal FEASR, si applicano mutatis mutandis agli investimenti nel settore vitivinicolo. L’articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 prevedrebbe controlli amministrativi, vale a dire controlli eseguiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri prima della realizzazione del controllo in loco, relativi a tutte le domande di aiuto o di pagamento e che possono essere considerati come un «primo controllo» effettuato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. 122 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli articoli 27 e 28 del regolamento n. 1975/2006 contengano norme più dettagliate sul campione delle spese controllate, che devono rappresentare «almeno il 4% delle spese pubbliche ammissibili», e sul contenuto effettivo dei controlli in loco. Per di più, l’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1975/2006, che include una vasta gamma di misure di sviluppo rurale, sarebbe molto più ampio di quello degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008, che si estende unicamente agli investimenti nel settore vitivinicolo. Essa sottolinea che, sebbene alcune delle misure di sviluppo rurale contemplate dal regolamento n. 1975/2006 rientrino negli «investimenti», molte di loro avrebbero natura differente. Giudizio della Corte 123 Con il suo quarto motivo, la Repubblica ceca contesta sostanzialmente al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 19 e 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, escludendo la possibilità di controlli in loco a campione. 124 In proposito, ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato sostanzialmente, al termine di una lettura combinata delle disposizioni degli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008, che l’articolo 19 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 77 e che lo stesso articolo 19 prevede un requisito di controllo in loco sistematico prima di qualunque versamento di aiuto all’investimento. 125 Al fine di esaminare la fondatezza del presente motivo, si deve quindi procedere all’interpretazione di dette disposizioni. 126 In proposito, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, bisogna tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui essa fa parte, nonché degli obiettivi perseguiti da quest’ultima (sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17 , EU:C:2018:538 , punto 26 ). 127 Nel caso di specie va rilevato che l’articolo 77 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Principi generali», figura nel capo I, rubricato «Principi del controllo», del titolo V, recante il titolo «Controlli nel settore vitivinicolo», di tale regolamento. In forza del paragrafo 3 di tale articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono presso i beneficiari degli aiuti controlli in loco mediante il campionamento, «[t]ranne nei casi in cui [tale] regolamento [preveda] l’esecuzione di controlli in loco sistematici». Inoltre, l’articolo 77, paragrafo 5, di detto regolamento richiede, per le misure di investimento nel settore vitivinicolo, quali definite all’articolo 15 del regolamento n. 479/2008, divenuto l’articolo 103 duovicies del regolamento n. 1234/2007, l’applicazione mutatis mutandis degli articoli 27 e 28 del regolamento n. 1975/2006, che prevedono le modalità specifiche dei controlli in loco mediante campionamento di detti investimenti. 128 A sua volta, l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008, intitolato «Gestione finanziaria», contenuto nella sezione 6, recante il titolo «Investimenti», del capo II, rubricato «Misure ammissibili», che figura nel titolo II, intitolato «Programmi di sostegno», di tale regolamento, prevede al paragrafo 1, primo comma, che l’aiuto sia versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro. 129 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, occorre rilevare che il tenore letterale dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 555/2008 non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di effettuare controlli sistematici. Infatti, detta disposizione stabilisce semplicemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono eseguire controlli in loco sulle operazioni effettuate. 130 Tale interpretazione letterale è anche conforme al contesto e all’impianto normativo generale di detto regolamento. 131 In proposito, da un lato, occorre rilevare che dal titolo e dalla collocazione dell’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 in tale regolamento si evince che questo articolo ha l’obiettivo di disciplinare le modalità di gestione finanziaria dell’aiuto per gli investimenti nel settore vitivinicolo, e non le modalità dei controlli in loco per tali investimenti. Infatti, detto articolo stabilisce che il versamento dell’aiuto dipende dal previo controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, senza tuttavia precisare la modalità di tale controllo in loco. La formulazione e l’oggetto di detta disposizione non ostano quindi a che tali operazioni siano rappresentate da un campione controllato in loco. 132 Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, l’impianto normativo generale del regolamento n. 555/2008 indica che tale regolamento impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare controlli sistematici soltanto mediante prescrizioni esplicite. Ne consegue che, poiché nessun obbligo esplicito figura nell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, nessun obbligo di questo tipo può essere imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri. 133 Si deve quindi ritenere che l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 non possa fondare una deroga all’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento medesimo, che prevede la realizzazione di controlli a campione, tranne, in particolare, nei casi in cui detto regolamento preveda controlli in loco sistematici. 134 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 56 della sentenza impugnata, che l’articolo 19 del regolamento n. 555/2008 richiede la realizzazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri di controlli sistematici. 135 In tali circostanze, si deve accogliere il quarto motivo, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti nell’ambito di tale motivo. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 136 Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 137 Nel caso di specie, la Corte non dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla fondatezza della decisione controversa nella misura in cui, con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto, da un lato, una rettifica una tantum di EUR 462517,83, per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2015, a causa, in particolare, di varie carenze di differente natura nell’analisi dei rischi, e, dall’altro, una rettifica forfettaria di EUR 636516,20, per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2014, a causa sia di pagamenti effettuati nell’ambito di investimenti realizzati prima dell’approvazione della domanda di aiuto sia di controlli in loco insufficienti relativamente a investimenti finanziati nel settore vitivinicolo. 138 Orbene, per quanto riguarda la rettifica una tantum di EUR 462517,83, dal punto 19 della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la decisione controversa, oltre che sugli elementi di prova la cui valutazione da parte del Tribunale è contestata nell’ambito del primo motivo d’impugnazione in quanto erronea in diritto, anche sulla constatazione di divergenze tra i tassi di irregolarità riscontrati per i controlli in loco mediante telerilevamento fondati su un’analisi dei rischi e quelli riscontrati per lo stesso tipo di controllo, ma basati su un campionamento casuale. 139 Sebbene il confronto di detti tassi di irregolarità possa suscitare dubbi seri e ragionevoli sull’efficacia dei controlli in loco mediante telerilevamento, in particolare sull’adeguatezza dell’analisi dei rischi su cui si basano tali controlli, occorre rilevare che gli elementi di prova eventualmente forniti dalla Repubblica ceca al fine di dimostrare, in tale contesto, l’efficacia del suo sistema di controllo non sono stati esaminati dal Tribunale. 140 Inoltre, per quanto concerne la rettifica forfettaria di EUR 636516,20, la Corte non dispone degli elementi necessari per determinare la parte di tale rettifica su cui incide l’accoglimento del quarto motivo d’impugnazione, in quanto tale rettifica si basa su vari motivi. 141 Ne consegue che la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisca sugli elementi esposti ai punti 139 e 140 della presente sentenza. Sulle spese 142 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑627/16 , non pubblicata, EU:T:2018:538 ), è annullata nella misura in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso, riguardante la rettifica una tantum per l’importo di EUR 462517,83 corrispondente agli esercizi finanziari dal 2013 al 2015, nella parte in cui si riferisce a carenze nell’analisi dei rischi, e il motivo di ricorso, vertente sulla rettifica forfettaria di EUR 636516,20 corrispondente agli esercizi finanziari dal 2011 al 2014, nella parte in cui si riferisce a controlli in loco insufficienti per quanto concerne gli investimenti finanziati nel settore vitivinicolo. 2) Per il resto, l’impugnazione è respinta. 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 4) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 555/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris