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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04841/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37675-2019 proposto da: E2I [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4495/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 37675 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- RG 37675/2019 E21 Energie speciali srl c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: E21 Energie speciali srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di rendita catastale da parte di E21 Energie speciali srl - ha rigettato l'appello della società.

La CTR, nel rigettare l'appello, ha statuito che le torri, strutturalmente rientranti nel complesso eolico, ma non funzionali (anzi, senza che neppure sia configurabile un nesso funzionale diretto e specifico, nel senso richiesto dalla norma) alla produzione di energia, non sono sottratta alla determinazione catastale per cui è causa.

L'kenzia si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 21

I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,in combinato disposto ed anche con riferimento all'art.2 del D.M. 28/1998, nonché dell'art.4 del R.D.L. 652/1938, anche in relazione all'art.812 c.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 1.1 Il motivo è fondato.

1.2. La questione proposta col predetto motivo, riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 1.3.Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez.

VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez.

VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez.

VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; da ultimo n. 1011/2021 e n. 1010/2021), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisc:a macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015»). 1.4 È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020).

1.5. Secondo la indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass. 26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

1.6. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

2. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla impugnata sentenza, che non risulta pertanto conforme ai suindicati principi.

3. Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania.

Compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37675-2019 proposto da: E2I [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4495/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella c:amera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 37675 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- RG 37675/2019 E21 Energie speciali srl c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: E21 Energie speciali srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di rendita catastale da parte di E21 Energie speciali srl - ha rigettato l'appello della società. La CTR, nel rigettare l'appello, ha statuito che le torri, strutturalmente rientranti nel complesso eolico, ma non funzionali (anzi, senza che neppure sia configurabile un nesso funzionale diretto e specifico, nel senso richiesto dalla norma) alla produzione di energia, non sono sottratta alla determinazione catastale per cui è causa. L'kenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 21 I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,in combinato disposto ed anche con riferimento all'art.2 del D.M. 28/1998, nonché dell'art.4 del R.D.L. 652/1938, anche in relazione all'art.812 c.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2. La questione proposta col predetto motivo, riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 1.3.Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; da ultimo n. 1011/2021 e n. 1010/2021), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisc:a macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015»). 1.4 È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020). 1.5. Secondo la indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass. 26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. 1.6. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. 2. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla impugnata sentenza, che non risulta pertanto conforme ai suindicati principi. 3. Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania. Compens
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