CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6355/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 414/2015 depositata i l 03/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di controllo sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l’esecuzione del rimborso IVA per l’anno 2003, erogato dal concessionario, l’Agenzia accertava la mancanza del presupposto in base al quale era stato liquidato, contestando l’esistenza di un acquisto di beni ammortizzabili. Dalla documentazione acquisita emergeva, secondo la prospettazione erariale, che i costi sostenuti dalla società e correlati alla richiesta di rimborso riguardavano la costruzione di un fabbricato industriale insistente, all’epoca della richiesta, su terreno non di proprietà della stessa. Tali costi erano insuscettibili di costituire titolo per il rimborso, rilevando ai soli fini della detrazione. Essi si collocavano al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 30, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633 del 1972, poiché qualificabili come spese su beni di terzi. L’Agenzia emetteva, pertanto, atto di contestazione per sanzionare l’indebito rimborso per mancanza dei presupposti. La società contribuente ricorreva alla C.T.P. di Agrigento, che accoglieva il ricorso. La C.T.R. della Sicilia rigettava il successivo appello dell’Ufficio. Il ricorso dell’Agenzia è affidato a un unico mezzo, articolato su due distinti profili di censura. La contribuente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico mezzo di ricorso, l’Agenzia formula in realtà due distinti motivi di censura. Segnatamente, deduce “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, commi 2 e 3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis all’anno d’imposta 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; e, contestualmente, la “violazione e/o falsa applicazione dei principi in tema di sanzioni in materia tributaria in assenza dei presupposti per il rimborso IVA di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972”. In sostanza, la ricorrente insiste sull’“assenza dei presupposti per il rimborso IVA di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/72” e sull’applicabilità – proprio in conseguenza di tale violazione – della sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, sanzione che “non è riducibile”. Il motivo è inammissibile. L’Agenzia ribadisce più volte, nel corpo composito del mezzo di ricorso, che la controversia è “incentrata sulla rimborsabilità e non sul riconoscimento del credito, che ufficialmente è stato dichiarato legittimo per avere la società assolto l’imposta su acquisti di beni che, seppur strumentali all’attività, al momento della richiesta non erano ammortizzabili, per come espressamente richiesto dalla norma”; “nel caso in esame, l’Ufficio ha contestato esclusivamente la insussistenza delle condizioni di legge nel ricorso delle quali soltanto è consentita al contribuente la facoltà di opzione tra detrazione e rimborso”; “nell’avviso di irrogazione sanzioni veniva rilevato che la società aveva chiesto ed ottenuto il rimborso… al di fuori delle condizioni prescritte dalla norma, in quanto i costi sostenuti… afferivano alla costruzione di un fabbricato industriale che insisteva, all’epoca della richiesta, su terreno non di proprietà della stessa”; “l’Ufficio non ha formulato alcuna pretesa tributaria volta a conseguire una ‘maggiore imposta’…, ma ha solamente applicato la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 sul credito IVA di € 46.000,00 erroneamente chiesto a rimborso”. È evidente come l’Agenzia formuli una censura del tutto divaricata dalla ratio decidendi, pur perspicua, della sentenza d’appello. In essa, la CTR ha puntualizzato che “le spese sostenute… erano inerenti alla costruzione di uno stabilimento industriale in un lotto assegnato dal Consorzio ASI alla società GMM, sul quale, a distanza di poco più di un mese, con atto pubblico del notaio Sanzana di Licata, veniva costituito il diritto di superficie in favore della [OSCURATO:SOCIETA].”; ha soggiunto che il terreno “era destinato sin dall’inizio a diventare di proprietà della società (come può ricavarsi dalla delibera di assegnazione n. 45 del 19.07.2002 dell’ASI e dalla approvazione del progetto da parte dello stesso Ente)”; ha coerentemente argomentato che “pertanto tali immobilizzazioni… rientrano fra le immobilizzazioni materiali in fase di costruzione ammortizzabili, appostate nel bilancio al 31.12.2003, secondo la classificazione stabilita dall’art. 2424 c.c.”; ha incisivamente evidenziato che “la costituzione del diritto di superficie è avvenuta il 12.02.2004, anteriormente sia all’istanza di rimborso presentata il 19.02.2004 mediante modello ‘VR2004’, sia alla successiva esecuzione del rimborso”; ha concluso osservando che la “cronologia porta a considerare sussistenti le condizioni fissate dall’art. 30, comma 3, lett. c), dello stesso decreto, in base al quale il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso”. A fronte di questo accertamento di fatto, l’Agenzia contrappone una ricostruzione sulla cui base reputa assiomaticamente l’assenza delle condizioni di accessibilità al rimborso, ergo la sanzionabilità della condotta di chi lo ha invocato. Il motivo è dunque inammissibile per difetto del requisito dell’attinenza della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Non coglie nel segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla ratio in parola, avendo il giudice regionale rigettato l’appello per ragioni altre, distinte e antitetiche rispetto a quelle postulate dalla censura. Ciò senza prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente, chiedendo che sia esclusa la sussistenza dei presupposti della fattispecie che il giudice d’appello ha, di contro, riscontrato come ricorrenti, demanda a questa Corte una riedizione dell’accertamento di fatto che è compito esclusivo del giudice di merito. In tal modo, essa chiede una rivisitazione delle risultanze fattuali e dell’apprezzamento di esse compiuto dai giudici di secondo grado, che esula dai limiti istituzionali del sindacato di legittimità, a nulla rilevando, a giustificare l’intervento correttivo di questa Corte, la veste di violazione di diritto conferita dalla ricorrente alla doglianza. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in complessivi euro 3.000, oltre sp