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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35405/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che i motivi, con i quali il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando il travisamento della prova, non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che i motivi, con i quali il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando il travisamento della prova, non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugl
Sentenza Cassazione n. 35405/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris