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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30204/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3D GHAHREMAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO h Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la correttezza della qualificazione giudica del fatto criminoso alle pagine 2-3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, dovendosi, peraltro, osservare, che la prevalenza delle attenuanti invocate non sarebbe stata consentita in presenza della più grave delle recidive contestata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3D GHAHREMAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO h Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la correttezza della qualificazione giudica del fatto criminoso alle pagine 2-3 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, dovendosi, peraltro, osservare, che la prevalenza delle attenuanti invocate non sarebbe stata consentita in presenza della più grave delle recidive contestata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 l
Sentenza Cassazione n. 30204/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris