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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 1987

Cassazione n. 05127/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 .P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio gr. 9,70 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione.

3. Con la prima doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in relazione alla ritenuta finalità di cessione dello stupefacente a terzi, ascritta in assenza della prova della riconducibilità dello stupefacente sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], che usciva dall'abitazione dell'imputato, alla sostanza da quest'ultimo detenuta.

Ricorda che all'atto della perquisizione, al di là della droga sequestrata, nulla di indicativo di attività di spaccio è stato ritrovato in possesso di Cullurà.

Rileva che lo stesso perito ha indicato come solo 'presumibile' l'appartenenza dei reperti nn. 2 e 4 alla stessa partita di stupefacenti, ciò dimostrando l'assenza di certezza sulla provenienza della cocaina a mani del ritenuto acquirente.

Sottolinea che con il gravame si era contestata la sentenza di primo grado sul punto e che la Corte territoriale ha omesso idonea autonoma valutazione.

4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge processuale, in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen., per avere il giudice di seconda cura, dopo avere ricondotto il reato all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, escluso, in assenza di appello del Pubblico ministero, le circostanze attenuanti concesse dal primo giudice in regime di equivalenza con la contestata recidiva, applicando l'aumento di due terzi, ex art. 99, comma 4 cod. pen., alla pena come rideterminata per effetto della riqualificazione.

Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito in plurime occasioni, da un lato, che il giudice di appello che pervenga ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non può effettuare un nuovo e più sfavorevole bilanciamento delle circostanze, dall'altro, che il divieto di reformatio in peius riguarda non il solo risultato finale del calcolo della pena, ma tutte le sue componenti.

5. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli artt. 29 e 32 cod. pen., per avere la Corte territoriale, omettendo di rispondere alla censura formulata con il gravame, confermato la pena accessoria dell'interdizione legale e perpetua dai pubblici uffici, benché la pena inflitta si collochi al di fuori del disposto dell'art. 29 cod. pen..

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata

6. Con requisitoria ex art. 23, comma 8 d.I.137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Sebbene la sentenza di secondo grado affronti solo stringatamente la questione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, sottolineando che Fidente era stato controllato proprio all'uscita dall'abitazione dell'imputato ed era stato trovato in possesso di una dose appena acquistata, nondimeno, la sentenza di prima cura chiarisce che la destinazione a terzi è emersa anche dalla presenza nell'abitazione di un bilancino di precisione e dal fatto che nel contenitore del riso, precipitosamente portato dalla madre dell'imputato al di fuori dell'appartamento, era occultato un involucro di cellophane termosaldato contenente gr. 9,4, ma anche uno contenente gr. 0,3 di cocaina, del peso esattamente corrispondente a quello della dose trovata a mani di Fidente.

Sulla base del quadro come delineato deve escludersi che il tessuto motivazionale delle sentenze, che si integrano fra loro, appalesi i vizi che le vengono addebitati, posto che la finalità della detenzione di stupefacente ad uso non personale viene ampiamente giustificata, sulla base di indici tipici, quali il possesso di strumenti per la preparazione delle dosi e la coincidenza della natura, del peso, e delle modalità di confezionamento di fra la dose già suddivisa celata nel vaso di riso e quella rinvenuta addosso a Fidente.

3. Il secondo motivo non è fondato.

L'argomento introdotto inerente al divieto di reformatio in peius, in relazione giudizio di bilanciamento delle circostanze, in ipotesi di riqualificazione del fatto in fattispecie meno grave, è stato ripetutamente affrontato da questo Corte.

Di recente si è precisato che "anche in ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie (...) il giudice di secondo grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 - dep. 2019, Melone, Rv. 274390; n. 33563 del 2016, Rv. 267858; n. 25606 del 2010, Rv. 247739).

Nella medesima prospettiva, si è ritenuta (Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261) insussistente la violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (V. anche Sez. 5, n. 10176 del 17/1/2013, Andries, Rv. 254262)" (Sez. 5, Sentenza n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086, in motivazione, che richiama altresì la pronuncia Sez.

U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, in tema di reato continuato e mutamento della sua struttura, secondo cui non viola il divieto di "refornnatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore; mentre, per il caso in cui tale struttura non muti, vale la regola, opposta, espressa da ultimo da Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853).

Sulla base di analoghe considerazioni si è affermato che "l'opzione di ritenere necessaria la diminuzione della pena base per l'ipotesi in cui si rivaluti in melius la qualificazione giuridica del fatto, modificando la valutazione riferita a circostanze attenuanti o aggravanti - e di imporre, dunque, detta diminuzione al fine di evitare la violazione del divieto di reformatio in peius - confligge con la considerazione, legata alla struttura stessa del reato circostanziato, di autonomia di tale punto della decisione: la quantificazione della pena base si pone, infatti, come scelta discrezionale autonoma e non dipendente dalla presenza o dalla sorte di circostanze, le quali trovano disciplina sanzionatoria, a loro volta, non derivata dalla pena base.

E' la pena finale ad essere frutto della valutazione combinata dei due momenti di giudizio sanzionatorio - quello riferito alla pena base e quello relativo alle circostanze del reato - tra loro collegati ma non reciprocamente vincolanti, come sembrano implicitamente ipotizzare le opzioni che fanno derivare la necessaria diminuzione della pena base dalla esclusione di una circostanza aggravante o dalla concessione di una (nuova) attenuante.

Inoltre, correttamente si è posto in risalto come proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita, poiché l'uso delle locuzioni 'pena complessiva irrogata' e 'corrispondentemente diminuita', dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza 'aritmetica' in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore.

L'opzione prescelta, che conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660 secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purché fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione" (così Sez. 5, Sentenza n. 1281 del 12/11/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274390).

Deve, dunque, riaffermarsi il principio enunciato recentemente in un caso analogo a quello di specie, secondo cui "Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a modifica del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti del nesso teleologico e della recidiva da giudizio di equivalenza a giudizio di sub-valenza, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da tentato omicidio aggravato a lesioni aggravate). (Sez. 5, Sentenza n. 29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147; in precedenza: Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015,Frezza, Rv. 264781;Sez. 1, n. 41279 del 21/0 3/2012, Lupo, Rv. 253609;Sez. 5, n. 40049 del 03/04/2009.

Dobre,Rv. 244748; Sez. 2, n. 23669 del 28/05/2008, Cappuccio, Rv. 240618).

4. Il terzo motivo è fondato.

5. Con la sentenza di primo grado, con la quale è stata inflitta la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, sono state disposte le pene accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

L'imputato, ritenuta ab origine illegale la statuizione relativa alle pene accessorie, per essere la condanna inferiore al limite di cinque anni previsto dagli artt. 29 e 32 cod. pen., ha formulato motivo di appello affinché il giudice di secondo grado annullasse la decisione di primo grado in parte qua, escludendo l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sentenza della Corte territoriale, pur riportando la censura, ha omesso di darvi risposta.

Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Ai fini della applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto costituito dal "quantum" di reclusione irrogata a titolo di pena principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la conferma, in appello, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione ad una pena base per il più grave dei delitti in continuazione rideterminata, al netto della riduzione del terzo per il rito abbreviato, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione)" (ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 18149 del 04/04/2014, Rv. 259749).

La Corte territoriale, dunque, tanto più a fronte della riqualificazione del reato e della conseguente ulteriore diminuzione della pena inflitta, avrebbe dovuto escludere la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata dalla sentenza di primo grado, in quanto illegalmente disposta, applicando, invece, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'art.29 cod. pen. per l'ipotesi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore alla durata di anni cinque.

6. Potendo questa Corte decidere, ai sensi dell'art. 620 lett.

I), non essendo necessario alcun accertamento di fatto, deve disporsi, essendo superfluo il rinvio, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, eliminando la relativa statuizione, con applicazione all'imputato, ex art. 29 cod. pen. dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena accessoria che elimina; applica all'imputato ex art. 29 c.p. l'interdizione temporanea da pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Rigetta il ricorso nel resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 .P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio gr. 9,70 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione. 3. Con la prima doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in relazione alla ritenuta finalità di cessione dello stupefacente a terzi, ascritta in assenza della prova della riconducibilità dello stupefacente sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], che usciva dall'abitazione dell'imputato, alla sostanza da quest'ultimo detenuta. Ricorda che all'atto della perquisizione, al di là della droga sequestrata, nulla di indicativo di attività di spaccio è stato ritrovato in possesso di Cullurà. Rileva che lo stesso perito ha indicato come solo 'presumibile' l'appartenenza dei reperti nn. 2 e 4 alla stessa partita di stupefacenti, ciò dimostrando l'assenza di certezza sulla provenienza della cocaina a mani del ritenuto acquirente. Sottolinea che con il gravame si era contestata la sentenza di primo grado sul punto e che la Corte territoriale ha omesso idonea autonoma valutazione. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge processuale, in relazione all'art. 597, comma 3 cod. proc. pen., per avere il giudice di seconda cura, dopo avere ricondotto il reato all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, escluso, in assenza di appello del Pubblico ministero, le circostanze attenuanti concesse dal primo giudice in regime di equivalenza con la contestata recidiva, applicando l'aumento di due terzi, ex art. 99, comma 4 cod. pen., alla pena come rideterminata per effetto della riqualificazione. Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito in plurime occasioni, da un lato, che il giudice di appello che pervenga ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, non può effettuare un nuovo e più sfavorevole bilanciamento delle circostanze, dall'altro, che il divieto di reformatio in peius riguarda non il solo risultato finale del calcolo della pena, ma tutte le sue componenti. 5. Con il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli artt. 29 e 32 cod. pen., per avere la Corte territoriale, omettendo di rispondere alla censura formulata con il gravame, confermato la pena accessoria dell'interdizione legale e perpetua dai pubblici uffici, benché la pena inflitta si collochi al di fuori del disposto dell'art. 29 cod. pen.. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata 6. Con requisitoria ex art. 23, comma 8 d.I.137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Sebbene la sentenza di secondo grado affronti solo stringatamente la questione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, sottolineando che Fidente era stato controllato proprio all'uscita dall'abitazione dell'imputato ed era stato trovato in possesso di una dose appena acquistata, nondimeno, la sentenza di prima cura chiarisce che la destinazione a terzi è emersa anche dalla presenza nell'abitazione di un bilancino di precisione e dal fatto che nel contenitore del riso, precipitosamente portato dalla madre dell'imputato al di fuori dell'appartamento, era occultato un involucro di cellophane termosaldato contenente gr. 9,4, ma anche uno contenente gr. 0,3 di cocaina, del peso esattamente corrispondente a quello della dose trovata a mani di Fidente. Sulla base del quadro come delineato deve escludersi che il tessuto motivazionale delle sentenze, che si integrano fra loro, appalesi i vizi che le vengono addebitati, posto che la finalità della detenzione di stupefacente ad uso non personale viene ampiamente giustificata, sulla base di indici tipici, quali il possesso di strumenti per la preparazione delle dosi e la coincidenza della natura, del peso, e delle modalità di confezionamento di fra la dose già suddivisa celata nel vaso di riso e quella rinvenuta addosso a Fidente. 3. Il secondo motivo non è fondato. L'argomento introdotto inerente al divieto di reformatio in peius, in relazione giudizio di bilanciamento delle circostanze, in ipotesi di riqualificazione del fatto in fattispecie meno grave, è stato ripetutamente affrontato da questo Corte. Di recente si è precisato che "anche in ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie (...) il giudice di secondo grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 - dep. 2019, Melone, Rv. 274390; n. 33563 del 2016, Rv. 267858; n. 25606 del 2010, Rv. 247739). Nella medesima prospettiva, si è ritenuta (Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261) insussistente la violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. (V. anche Sez. 5, n. 10176 del 17/1/2013, Andries, Rv. 254262)" (Sez. 5, Sentenza n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086, in motivazione, che richiama altresì la pronuncia Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, in tema di reato continuato e mutamento della sua struttura, secondo cui non viola il divieto di "refornnatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore; mentre, per il caso in cui tale struttura non muti, vale la regola, opposta, espressa da ultimo da Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853). Sulla base di analoghe considerazioni si è affermato che "l'opzione di ritenere necessaria la diminuzione della pena base per l'ipotesi in cui si rivaluti in melius la qualificazione giuridica del fatto, modificando la valutazione riferita a circostanze attenuanti o aggravanti - e di imporre, dunque, detta diminuzione al fine di evitare la violazione del divieto di reformatio in peius - confligge con la considerazione, legata alla struttura stessa del reato circostanziato, di autonomia di tale punto della decisione: la quantificazione della pena base si pone, infatti, come scelta discrezionale autonoma e non dipendente dalla presenza o dalla sorte di circostanze, le quali trovano disciplina sanzionatoria, a loro volta, non derivata dalla pena base. E' la pena finale ad essere frutto della valutazione combinata dei due momenti di giudizio sanzionatorio - quello riferito alla pena base e quello relativo alle circostanze del reato - tra loro collegati ma non reciprocamente vincolanti, come sembrano implicitamente ipotizzare le opzioni che fanno derivare la necessaria diminuzione della pena base dalla esclusione di una circostanza aggravante o dalla concessione di una (nuova) attenuante. Inoltre, correttamente si è posto in risalto come proprio la lettera del quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita, poiché l'uso delle locuzioni 'pena complessiva irrogata' e 'corrispondentemente diminuita', dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza 'aritmetica' in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore. L'opzione prescelta, che conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660 secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purché fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione" (così Sez. 5, Sentenza n. 1281 del 12/11/2018, dep. 11/01/2019, Rv. 274390). Deve, dunque, riaffermarsi il principio enunciato recentemente in un caso analogo a quello di specie, secondo cui "Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a modifica del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti del nesso teleologico e della recidiva da giudizio di equivalenza a giudizio di sub-valenza, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da tentato omicidio aggravato a lesioni aggravate). (Sez. 5, Sentenza n. 29471 del 07/05/2018, Guglielmi, Rv. 273147; in precedenza: Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015,Frezza, Rv. 264781;Sez. 1, n. 41279 del 21/0 3/2012, Lupo, Rv. 253609;Sez. 5, n. 40049 del 03/04/2009. Dobre,Rv. 244748; Sez. 2, n. 23669 del 28/05/2008, Cappuccio, Rv. 240618). 4. Il terzo motivo è fondato. 5. Con la sentenza di primo grado, con la quale è stata inflitta la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, sono state disposte le pene accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'imputato, ritenuta ab origine illegale la statuizione relativa alle pene accessorie, per essere la condanna inferiore al limite di cinque anni previsto dagli artt. 29 e 32 cod. pen., ha formulato motivo di appello affinché il giudice di secondo grado annullasse la decisione di primo grado in parte qua, escludendo l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La sentenza della Corte territoriale, pur riportando la censura, ha omesso di darvi risposta. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "Ai fini della applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto costituito dal "quantum" di reclusione irrogata a titolo di pena principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittima la conferma, in appello, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione ad una pena base per il più grave dei delitti in continuazione rideterminata, al netto della riduzione del terzo per il rito abbreviato, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione)" (ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 18149 del 04/04/2014, Rv. 259749). La Corte territoriale, dunque, tanto più a fronte della riqualificazione del reato e della conseguente ulteriore diminuzione della pena inflitta, avrebbe dovuto escludere la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici applicata dalla sentenza di primo grado, in quanto illegalmente disposta, applicando, invece, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'art.29 cod. pen. per l'ipotesi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore alla durata di anni cinque. 6. Potendo questa Corte decidere, ai sensi dell'art. 620 lett. I), non essendo necessario alcun accertamento di fatto, deve disporsi, essendo superfluo il rinvio, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, eliminando la relativa statuizione, con applicazione all'imputato, ex art. 29 cod. pen. dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena accessoria che elimina; applica all'imputato ex art. 29 c.p. l'interdizione temporanea da pubblici uffici per la durata di anni cinque. Rigetta il ricorso nel resto.
Sentenza Cassazione n. 05127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris