CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 23014/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Castrovillari con cui era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, già ridotta per il rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 già riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit. 2. Con il ricorso viene articolato un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con il quale si sollecita il potere della Corte di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'avevano indotto ad escludere l'uso di gruppo. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità perché in tutto generiche e aspecifiche, che non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In tal modo, l'impugnazione omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822 - 01). La Corte territoriale ha ben argomentato sull'esclusione della configurabilità dell'ipotesi del consumo di gruppo, in quanto nel caso di specie, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, mancano le condizioni affinché possa essere riconosciuta, atteso che la versione offerta dall'imputato in sede di interrogatorio è non ha trovato riscontro in quella del Presta, l'acquirente della sostanza che nell'aver affermato di avere acquistato la droga dal Giardino, affermava di averlo fatto già in altre occasioni (cfr. Sez. 6, n. 37078/2007, Rv. 237274; Sez. 6, n. 31456/2004, Rv. 229272). La Corte, peraltro, non mancava di evidenziare che la scena a cui avevano assistito i militari era stata quella di Giardino che consegnava la droga e Presta invece,- i soldi, il che poco si conciliava con un comune consumo dello stupefacente da parte di entrambi. 4. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La C .,gliera est. La esidente ( r n Mar sa [OSCURATO:PERSONA] tire(Fr \ OBROnflINT1/9