CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata a suo carico dal Tribunale di Bari per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 110, 624, primo comma, 625 n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen., contestato perché in concorso con altri compiva atti idonei in maniera non equivoca ad impossessarsi del contenuto all'interno del distributore automatico installato presso una tabaccheria, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà, avendo danneggiato una parete del distributore stesso attraverso l'uso di oggetti metallici; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione sul punto della congruità della pena, ritenuta tale dalla Corte di appello nonostante il superamento del medio edittale affermando a supporto che le generiche asserzioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio non avrebbero apportato nulla di specifico circa l'effettiva dinamica dei fatto, laddove l'ordinanza di applicazione di misura cautelare affermerebbe la spontanea ammissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del coinvolgimento in alcuni dei reati contestati, fornendo altresì informazioni utili ad individuare altri correi e a delineare il modus operandi - è generico per aspecificità (che si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e da cui, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità) perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha motivato in punto di trattamento sanzionatorio con congruo riferimento alle singole dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dedotte come segno di collaborazione ma in realtà generiche, che nulla contengono circa l'effettiva dinamica e i correi, e in parte anche volte a minimizzare il proprio coinvolgimento e a negare di essersi voluto travisare, oltre che con riferimento alla natura del fatto, all'entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa, alla condizione di recidivo infraquinquennale ed alla condotta successiva ai fatti di causa, segno di crescente pericolosità sociale del ricorrente; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend