CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1969
Cassazione n. 43323/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04.07.1969 avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di cessione contestata ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che, con sufficiente e non illogica motivazione, ha ritenuto ostativi rispetto alla riconducibilità della condotta all'ipotesi lieve l'ingente dato ponderale e le modalità della condotta, in particolare il trasporto della sostanza fuori Palermo, indicativo dell'inserimento del ricorrente nel circuito criminale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]