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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 27683/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo quattro motivi; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che, poiché la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stata redatta entro il termine di novanta giorni indicato per il deposito della motivazione, il termine per l'impugnazione, tenuto conto che l'imputato era presente, scadeva il 23/10/2025 (ovvero, anche considerando i quindici giorni previsti in caso di assenza dell'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre il ricorso è stato trasmesso il 21/11/2025; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo quattro motivi; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente; rilevato, infatti, che, poiché la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stata redatta entro il termine di novanta giorni indicato per il deposito della motivazione, il termine per l'impugnazione, tenuto conto che l'imputato era presente, scadeva il 23/10/2025 (ovvero, anche considerando i quindici giorni previsti in caso di assenza dell'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre il ricorso è stato trasmesso il 21/11/2025; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27683/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris