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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25547/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in riferimento al primo motivo. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di P.C. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA deposita conclusioni scritte e nota spese e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso in riferimento al reato di lesioni involontarie. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA insiste per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per la conferma dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del 27 novembre 2015 emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] - che lo aveva dichiarato colpevole per i reati pp. e pp. dagli artt.81 comma 1 e 594, 612 cod. pen. di cui al capo a); art. 581 cod. pen di cui al capo b); art. 612 comma 1 cod. peri. di cui al capo c), tutti e tre ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; artt. 110, 582 e 583 cod. pen. di cui al capo d) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ha, per quanto qui di interesse, assolto Carrafa dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. e ha confermato nel resto la decisione, avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione di norme processuali, ai sensi dell'art.606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 64, 191, 192, 197-bis, 210, 371 cod. proc. pen.i nonché la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., risultante dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo.

In particolare, la Corte d'appello di Catanzaro - investita dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, poiché non considerate imputate in procedimento connesso e non esaminate nelle forme previste - l'ha rigettata, assumendo che non ricorre la condizione di procedimento connesso in quanto i due procedimenti attengono a fatti diversi collocantisi in un contesto temporale non coincidente.

Ha affermato inoltre che la difesa non avrebbe saputo specificare la comunanza di prova che integrerebbe il presupposto normativamente richiesto.

Tale assunto è errato per una serie di ragioni.

Innanzitutto, ci sono acquisizioni documentali e testimoniali che dimostrano come le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero indagati e poi imputati per fatti commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo dei reati rispetto ai quali i predetti rivestono la qualità di persone offese.

Come risulta dalla querela del 10 ottobre 2009, presa in considerazione dalla stessa Corte d'appello, venne avviata un'unica indagine di polizia giudiziaria, a carico sia del ricorrente e degli altri imputati del presente procedimento, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale collegamento probatorio era stato peraltro riconosciuto anche dal Tribunale che non ne aveva però tratto le dovute conseguenze. 2.2 Con il secondo motivo contesta l'erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod proc. pen., in relazione agli artt. 581, 612 cod. pen. e 191 e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 lett e) cod. proc. pen.In particolare, si rileva che la Corte d'appello, in riferimento al reato di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo b), ha ritenuto che nonostante i rapporti tra le famiglie dell'imputato e di Guerini fossero tesi, dovesse ritenersi attendibili le dichiarazioni delle parti offese, sia perché coerenti, sia perché riscontrate dai vari testi escussi, senza indicare tuttavia le ragioni per la quali la testimonianza di Guerini 'Elvira dovesse ritenersi intrinsecamente coerente, venendo meno all'obbligo motivazionale sul punto.

Ben più pregante avrebbe dovuto invece essere la verifica dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile e portatrice di un concreto interesse anche patrimoniale all'esito del giudizio, verifica che va deve essere corredata da idonea motivazione.

Inoltre, la Corte afferma che le frasi minacciose erano state sentite dai testimoni, confermando il narrato della persona offesa.

Tuttavia, queste conferme attengono esclusivamente al reato di minaccia di cui al capo c) della rubrica e non allo specifico episodio oggetto della imputazione di percosse di cui al capo b), al quale nessun testimone invece ha riferito di aver assistito. 2.3 Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt.612 cod. pen. e 191, 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 lett.e) cod. proc. pen.

In particolare, la difesa afferma che le censure sull'inattendibilità intrinseca della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sul relativo difetto di motivazione valgono anche per il reato di minaccia di cui al capo c) della rubrica.

In relazione a tale ipotesi, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] e che dunque la prova sarebbe stata considerata dal giudice di merito in termini difformi dal suo significato letterale.

Si ritiene inoltre che nessun riferimento alle minacce, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sia stato effettuato dai testi Carino ed Andrieri, indicati dalla persona offesa quali testimoni.

Si afferma che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di considerare la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], esaminato all'udienza del 30 maggio 2014, anch'essa di totale negazione della pronuncia di frasi minacciose.

La difesa contesta infine che la Corte ha ritenuto integrato il reato di minaccia per l'idoneità della frase a creare astrattamente turbamento nella persona offesa, indipendentemente dal verificarsi di uno stato di effettiva e concreta intimidazione di quest'ultima, che a parere della difesa non è presente.

L'astratta capacità intimidatoria del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di minaccia, essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto oggettivo e soggettivo in cui la frase è pronunciata.

Nel caso di specie, la reazione, di sfida, della [OSCURATO:PERSONA] è sintomatica della totale assenza di intimidazione.2.4 Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt.582 cod. pen. e 191, 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Innanzitutto, si afferma che le censure inerenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni offese, anche sotto il profilo motivazionale, coinvolgono anche il fatto di cui al capo d) dell'imputazione.

Si contesta in particolare che, per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], non sia stata rispettata la regola di valutazione della testimonianza del soggetto portatore di specifico interesse, anche patrimoniale, ed antagonista dell'imputato.

La Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sull'attendibilità del narrato poiché si è limitata ad osservare come non si potessero apprezzare contraddittorietà tali da inficiare la credibilità della persona offesa, laddove, in relazione alla dinamica delle asserite lesioni ed al concorso dell'odierno ricorrente, il racconto del Corsi è risultato ripetutamente contraddittorio ed inattendibile, avendo egli descritto tre diverse versioni dell'accaduto, ognuna incompatibile con le altre.

La Corte d'appello ha citato le testimonianze di tutti i testi a carico rispetto alla circostanza del tutto neutra che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto, post factum, posizionato sotto la ruota anteriore del trattore.

Tuttavia solo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver assistito all'investimento ed alla direttiva impartita dall'imputato; e la corte di appello, nonostante le specifiche osservazioni sull'attendibilità di tale testimonianza riportate nell'atto d'appello, ha attribuito ad essa ampia credibilità senza considerare quanta eccepito in ordine, in particolare, alla smentita di [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta che la Corte territoriale non avrebbe ricostruito adeguatamente la dinamica del presunto investimento e soprattutto la sua effettiva riferibilità all'odierno ricorrente, difatti ci si chiede come possa essere ipotizzabile un investimento doloso mediante un mezzo agricolo notoriamente lento ed inidoneo ad improvvise accelerazioni e quando e come l'imputato avrebbe ordinato l'investimento.

Si ritiene che la mancata ricostruzione della vicenda sia conseguente alla carenza di elementi processuali certi ed attendibili da cui ricavare la dimostrazione della sussistenza del fatto contestato e della sua riconducibilità all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha cercato di ovviare a tale lacuna addebitando alla difesa dell'imputato di non aver dimostrato una dinamica alternativa, invece offerta attraverso la deduzione del volontario ed inopinato posizionamento del Corsi contro la ruota del trattore, a marcia arrestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1.

Il motivo sulla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.

La Corte territoriale ha già ben posto in evidenza come il fatto oggetto di denuncia da parte dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era verificato in data successiva a quelli oggetto del presente procedimento, attenendo esso alla condotta di recinzione del terreno, ricondotta dal denunciante a [OSCURATO:PERSONA] e a sua figlio [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno stesso della denuncia, ossia il 1.10.2009, laddove i fatti oggetto di processo risalgono al 22.9.2009 e sebbene trovino abbrivio sempre nelle questioni civilistiche intercorrenti tra le parti, si sono comunque dipanati in un contesto storico temporale diverso con la conseguenza che non si può definire il fatto successivamente denunciato come accaduto in occasione degli altri né si potrebbe ravvisare tra essi un collegamento probatorio rilevante ai fini che occupano, rispetto al quale peraltro, come affermato nella sentenza impugnata, la stessa difesa non ha saputo specificare la comunanza di prova che integrerebbe il presupposto normativamente richiesto (ex artt. 210 e 371 comma 2 lett. b).

Nel resto la deduzione rimane, in ogni caso, del tutto generica non risultando specificato alcunché quanto al fatto che si assume intervenuto nel medesimo contesto dell'episodio per il quale è processo né in termini di descrizione dello stesso né sotto il profilo del suo eventuale sbocco processuale. 1.1.1.Escluso il collegamento relativo al reati realizzati per conseguire e assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità in ordine ad altri reati, il legame di occasionalità ("reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri") presuppone la sussistenza di un preciso e obiettivo legame spazio-temporale tra i reati, l'identità soggettiva reciproca tra gli autori degli stessi nonché la necessità che tra i reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro.

Nella specie, nè è stato allegato, alcun elemento dal quale possa desumersi che i fatti denunciati come commessi in danno dell'odierno imputato siano stati "consentiti", "favoriti", "propiziati" o "motivati" da quello oggetto del presente giudizio.

Né appaiono sussistere gli ulteriori due casi di collegamento previsti dall'art. 371, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. Ed invero, il collegamento probatorio che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone 'puro' deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; detta incompatibilità pertanto non può discendere dal solo stato di imputato/indagato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319 - 01; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636 - 01).1.1.2.

D'altra parte, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità dì atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416).

Il ricorso si è sottratto all'onere di deduzione dell'incidenza delle prove che si assumo inutilizzabili, ossia le dichiarazioni delle persone offese, e ciò pure a fronte della pluralità delle altre emergenze processuali attraverso le quali si è ricostruita la vicenda oggetto di esame.

1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, che deducono entrambi la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, al reato di percosse e di minaccia, contestando la credibilità della persona offesa, animata da ragioni di interesse e da astio, e sostenendo che mancherebbe la prova di entrambi i reati, essi sono inammissibili, in quanto, oltre ad essere fondati su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante diffusi richiami di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale - di cui alle trascrizioni allegate per estratto - propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni Si deve, invero, al riguardo rammentare che, come ha avuto modo di affermare questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in motivazione il massimo consesso ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

Ebbene, nel caso di specie, lo stesso ricorso, nello svolgere la doglianza in scrutinio, riconosce che la Corte territoriale ha riferito dell'esistenza di riscontri in ordine ad alcune delle condotte ascritte all'imputato - quale quella di minaccia - e lamenta, in definitiva, che invece in relazione a quella di percosse non risulterebbe alcun elemento specifico di riscontro, ma svolgendo in tal modo la censura, esso, opera una frammentazione della valutazione di attendibilità della dichiarante [OSCURATO:PERSONA], laddove le sue dichiarazioni - che afferiscono a fatti che si sono peraltro svolti nel medesimo contesto sottostante che fa da sfondo alla vicenda - sono state giustamente considerate nel loro complesso in quanto esplicative di un racconto della vicenda complessiva dipanatasi attraverso vari segmenti fattuali collegati tra loro, vicenda che trasmodava infine nel ferimento del figlio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Né l'esistenza di rapporti conflittuali, pure addotta a motivo della necessità di più penetrante vaglio, potrebbe risolversi in argomento decisivo ai fini della necessarietà di veri e propri riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, rientrando anche l'aspetto della litigiosità nell'ambito della valutazione ordinaria di cui all' art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., la cui incisività può spingersi fino a rícomprendere la verifica di riscontri, ma una siffatta indagine rimane pur sempre di pertinenza del libero apprezzamento del giudice di merito che valuterà caso per caso la necessità e portata di quella verifica e fino a che punto essa debba spingersi; sicché, ove la valutazione del giudice di merito sia sorretta da idonea e congrua motivazione al riguardo - come nel caso di specie in cui essa va letta nell'ambito del convergente giudizio confluito nelle decisioni conformi di primo e secondo grado - essa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, non essendo rilevabile una violazione di legge in relazione al disposto normativo di cui all'art. 192 comma 3 del codice di rito, che non trova applicazione diretta in relazione alle dichiarazioni della persona offesa - che rimangono tali di là degli interessi o della litigiosità ad esse sottostanti - e può assumere rilievo solo nella misura in cui si traduca in un difetto valutativo-argomentativo, in quanto tale deducibile attraverso il vizio di motivazione; vizio di motivazione che per tutto quanto osservato è manifestamente non ravvisabile nel caso di specie in cui peraltro la censura nell'attaccare la motivazione della sentenza impugnata, per altro verso, genericamente lo adduce.

D'altra parte, come ha avuto modo di ribadire di recente questa Corte a Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-04 ).

Quanto al terzo motivo si deve solo aggiungere che esso, nella parte in cui assume che la motivazione impugnata è illogica rispetto al significato delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento (così in relazione alle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], Carino e Andreani) ovvero carente per non avere considerato la testimonianza di Molino (che sarebbe stata anch'essa nei termini di totale negazione della minaccia), finisce col dedurre, senza distinguere gli uni dagli altri, travisamenti della prova e travisamenti dei fatti; laddove, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8

I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare - come nel caso di specie - soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168) e, dunque, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova e alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata - come accaduto nel caso di specie in cui i riferimenti sono alle parti delle testimonianze estratte dalle 1:rascrizioni - una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, tra l'altro, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 Ud. (dep. 17/01/2019), Rv. 274816 - 07) , si appalesa ancor più evidente la inconferenza dell'impostazione seguita nel ricorso in scrutinio, difettando in esso una siffatta indicazione in punto di decisività, implicitamente affermata ma di fatto non supportata da una effettiva comparazione tra il dato che si assume trascurato o frainteso con il ben più ampio, complessivo, compendio probatorio che è stato posto a sostegno della decisione che si è inteso frammentariamente censurare; con la conseguenza che quanto prospettato, di là della inammissibilità dell'oggetto, non è stato neppure porto in termini di decisività; non potendo certamente essere ritenuto decisivo il fatto che alcuni testi non abbiano riferito alcune delle circostanze e dei fatti descritti dalla persona offesa.

Né gli argomenti posti a sostegno della insussistenza della minaccia appaiono idonei a sovvertire il giudizio di merito svolto nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, tenuto conto del contesto in esse descritto.

D'altronde, k fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicche non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02 Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 Ud. (dep. 20/02/2020), Rv. 278740 - 01).

1.4. Il quarto motivo è affetto dai medesimi limiti di cui ai motivi che precedono; esso per di più non considera che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); laddove nel caso di specie, è proprio in una siffatta ottica che si pongono e muovono le censure in scrutinio, che finiscono per un vero col riproporre la questione del diversa dinamica del ferimento - proponendo qui addirittura l'ipotesi secondo cui la persona offesa si sarebbe posta volontariamente contro la ruota del trattore a marcia arrestata), e, per altro verso, per avallare ipotesi alternative che non hanno trovato alcun tipo dì riscontro nella ricostruzione del fatto come recepita nelle conformi pronunce di merito.

Ed invero, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Ed invero, tale regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali ( Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901 ).

Detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha già avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 ).

Né potrebbe assumere di per sé rilievo la singola affermazione di un teste a fronte di una pluralità di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per sé non idoneo a stravolgere l'apparato argomentativo, né, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltre accessori di legge.

Al riguardo va precisato che, come già rappresentato nell'ordinanza pronunciata in limine litis sull'eccezione della difesa del ricorrente che aveva chiesto l'estromissione della parte civile, alla stregua delle documentazione allegata non si possa neppure rigettare la richiesta di condanna alla rifusione delle spese di parte civile avanzata dal difensore, che, regolarmente presente all'udienza in rappresentanza della parte civile costituita, ha articolato ampia discussione sul merito del ricorso; ed invero, la documentazione prodotta consiste unicamente in una missiva della direzione dell'assicurazione Cattolica con cui si comunicava a [OSCURATO:PERSONA] che era stato disposto un bonifico in favore dello stesso, "a perfezionamento del concordato raggiunto, corrisposto a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in conseguenza del sinistro suddetto".

Il tenore generico di tale documento non consente, infatti, in alcun modo di definire gli esatti termini della transazione - rispetto alla quale difetta peraltro una formale accettazione - né in relazione ai soggetti sottostanti né in relazione al tipo di danno risarcito.

D'altra parte, va anche rilevato che sebbene il documento riporti la data del 2.3.2018, antecedente quindi alla sentenza di appello, di esso non vi è traccia in tale pronuncia né il ricorrente ha addotto di averlo in precedenza prodotto, tant'è che la Corte di appello procedeva a condannare l'imputato alla refusione delle spese di parte civile anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] (e tale capo non risulta oggetto di impugnazione).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio in riferimento al primo motivo. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di P.C. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA deposita conclusioni scritte e nota spese e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso in riferimento al reato di lesioni involontarie. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA insiste per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per la conferma dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del 27 novembre 2015 emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] - che lo aveva dichiarato colpevole per i reati pp. e pp. dagli artt.81 comma 1 e 594, 612 cod. pen. di cui al capo a); art. 581 cod. pen di cui al capo b); art. 612 comma 1 cod. peri. di cui al capo c), tutti e tre ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; artt. 110, 582 e 583 cod. pen. di cui al capo d) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ha, per quanto qui di interesse, assolto Carrafa dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. e ha confermato nel resto la decisione, avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le censure con quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione di norme processuali, ai sensi dell'art.606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 64, 191, 192, 197-bis, 210, 371 cod. proc. pen.i nonché la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., risultante dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del processo. In particolare, la Corte d'appello di Catanzaro - investita dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, poiché non considerate imputate in procedimento connesso e non esaminate nelle forme previste - l'ha rigettata, assumendo che non ricorre la condizione di procedimento connesso in quanto i due procedimenti attengono a fatti diversi collocantisi in un contesto temporale non coincidente. Ha affermato inoltre che la difesa non avrebbe saputo specificare la comunanza di prova che integrerebbe il presupposto normativamente richiesto. Tale assunto è errato per una serie di ragioni. Innanzitutto, ci sono acquisizioni documentali e testimoniali che dimostrano come le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero indagati e poi imputati per fatti commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo dei reati rispetto ai quali i predetti rivestono la qualità di persone offese. Come risulta dalla querela del 10 ottobre 2009, presa in considerazione dalla stessa Corte d'appello, venne avviata un'unica indagine di polizia giudiziaria, a carico sia del ricorrente e degli altri imputati del presente procedimento, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale collegamento probatorio era stato peraltro riconosciuto anche dal Tribunale che non ne aveva però tratto le dovute conseguenze. 2.2 Con il secondo motivo contesta l'erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod proc. pen., in relazione agli artt. 581, 612 cod. pen. e 191 e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 lett e) cod. proc. pen.In particolare, si rileva che la Corte d'appello, in riferimento al reato di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo b), ha ritenuto che nonostante i rapporti tra le famiglie dell'imputato e di Guerini fossero tesi, dovesse ritenersi attendibili le dichiarazioni delle parti offese, sia perché coerenti, sia perché riscontrate dai vari testi escussi, senza indicare tuttavia le ragioni per la quali la testimonianza di Guerini 'Elvira dovesse ritenersi intrinsecamente coerente, venendo meno all'obbligo motivazionale sul punto. Ben più pregante avrebbe dovuto invece essere la verifica dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile e portatrice di un concreto interesse anche patrimoniale all'esito del giudizio, verifica che va deve essere corredata da idonea motivazione. Inoltre, la Corte afferma che le frasi minacciose erano state sentite dai testimoni, confermando il narrato della persona offesa. Tuttavia, queste conferme attengono esclusivamente al reato di minaccia di cui al capo c) della rubrica e non allo specifico episodio oggetto della imputazione di percosse di cui al capo b), al quale nessun testimone invece ha riferito di aver assistito. 2.3 Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt.612 cod. pen. e 191, 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606 lett.e) cod. proc. pen. In particolare, la difesa afferma che le censure sull'inattendibilità intrinseca della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e sul relativo difetto di motivazione valgono anche per il reato di minaccia di cui al capo c) della rubrica. In relazione a tale ipotesi, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] e che dunque la prova sarebbe stata considerata dal giudice di merito in termini difformi dal suo significato letterale. Si ritiene inoltre che nessun riferimento alle minacce, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sia stato effettuato dai testi Carino ed Andrieri, indicati dalla persona offesa quali testimoni. Si afferma che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di considerare la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], esaminato all'udienza del 30 maggio 2014, anch'essa di totale negazione della pronuncia di frasi minacciose. La difesa contesta infine che la Corte ha ritenuto integrato il reato di minaccia per l'idoneità della frase a creare astrattamente turbamento nella persona offesa, indipendentemente dal verificarsi di uno stato di effettiva e concreta intimidazione di quest'ultima, che a parere della difesa non è presente. L'astratta capacità intimidatoria del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di minaccia, essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto oggettivo e soggettivo in cui la frase è pronunciata. Nel caso di specie, la reazione, di sfida, della [OSCURATO:PERSONA] è sintomatica della totale assenza di intimidazione.2.4 Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt.582 cod. pen. e 191, 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Innanzitutto, si afferma che le censure inerenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni offese, anche sotto il profilo motivazionale, coinvolgono anche il fatto di cui al capo d) dell'imputazione. Si contesta in particolare che, per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], non sia stata rispettata la regola di valutazione della testimonianza del soggetto portatore di specifico interesse, anche patrimoniale, ed antagonista dell'imputato. La Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sull'attendibilità del narrato poiché si è limitata ad osservare come non si potessero apprezzare contraddittorietà tali da inficiare la credibilità della persona offesa, laddove, in relazione alla dinamica delle asserite lesioni ed al concorso dell'odierno ricorrente, il racconto del Corsi è risultato ripetutamente contraddittorio ed inattendibile, avendo egli descritto tre diverse versioni dell'accaduto, ognuna incompatibile con le altre. La Corte d'appello ha citato le testimonianze di tutti i testi a carico rispetto alla circostanza del tutto neutra che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto, post factum, posizionato sotto la ruota anteriore del trattore. Tuttavia solo [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver assistito all'investimento ed alla direttiva impartita dall'imputato; e la corte di appello, nonostante le specifiche osservazioni sull'attendibilità di tale testimonianza riportate nell'atto d'appello, ha attribuito ad essa ampia credibilità senza considerare quanta eccepito in ordine, in particolare, alla smentita di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta che la Corte territoriale non avrebbe ricostruito adeguatamente la dinamica del presunto investimento e soprattutto la sua effettiva riferibilità all'odierno ricorrente, difatti ci si chiede come possa essere ipotizzabile un investimento doloso mediante un mezzo agricolo notoriamente lento ed inidoneo ad improvvise accelerazioni e quando e come l'imputato avrebbe ordinato l'investimento. Si ritiene che la mancata ricostruzione della vicenda sia conseguente alla carenza di elementi processuali certi ed attendibili da cui ricavare la dimostrazione della sussistenza del fatto contestato e della sua riconducibilità all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha cercato di ovviare a tale lacuna addebitando alla difesa dell'imputato di non aver dimostrato una dinamica alternativa, invece offerta attraverso la deduzione del volontario ed inopinato posizionamento del Corsi contro la ruota del trattore, a marcia arrestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.1.1. Il motivo sulla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese è manifestamente infondato, oltre che aspecifico. La Corte territoriale ha già ben posto in evidenza come il fatto oggetto di denuncia da parte dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era verificato in data successiva a quelli oggetto del presente procedimento, attenendo esso alla condotta di recinzione del terreno, ricondotta dal denunciante a [OSCURATO:PERSONA] e a sua figlio [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il giorno stesso della denuncia, ossia il 1.10.2009, laddove i fatti oggetto di processo risalgono al 22.9.2009 e sebbene trovino abbrivio sempre nelle questioni civilistiche intercorrenti tra le parti, si sono comunque dipanati in un contesto storico temporale diverso con la conseguenza che non si può definire il fatto successivamente denunciato come accaduto in occasione degli altri né si potrebbe ravvisare tra essi un collegamento probatorio rilevante ai fini che occupano, rispetto al quale peraltro, come affermato nella sentenza impugnata, la stessa difesa non ha saputo specificare la comunanza di prova che integrerebbe il presupposto normativamente richiesto (ex artt. 210 e 371 comma 2 lett. b). Nel resto la deduzione rimane, in ogni caso, del tutto generica non risultando specificato alcunché quanto al fatto che si assume intervenuto nel medesimo contesto dell'episodio per il quale è processo né in termini di descrizione dello stesso né sotto il profilo del suo eventuale sbocco processuale. 1.1.1.Escluso il collegamento relativo al reati realizzati per conseguire e assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità in ordine ad altri reati, il legame di occasionalità ("reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri") presuppone la sussistenza di un preciso e obiettivo legame spazio-temporale tra i reati, l'identità soggettiva reciproca tra gli autori degli stessi nonché la necessità che tra i reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro. Nella specie, nè è stato allegato, alcun elemento dal quale possa desumersi che i fatti denunciati come commessi in danno dell'odierno imputato siano stati "consentiti", "favoriti", "propiziati" o "motivati" da quello oggetto del presente giudizio. Né appaiono sussistere gli ulteriori due casi di collegamento previsti dall'art. 371, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. Ed invero, il collegamento probatorio che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone 'puro' deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; detta incompatibilità pertanto non può discendere dal solo stato di imputato/indagato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319 - 01; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636 - 01).1.1.2. D'altra parte, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità dì atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416). Il ricorso si è sottratto all'onere di deduzione dell'incidenza delle prove che si assumo inutilizzabili, ossia le dichiarazioni delle persone offese, e ciò pure a fronte della pluralità delle altre emergenze processuali attraverso le quali si è ricostruita la vicenda oggetto di esame. 1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo, che deducono entrambi la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, al reato di percosse e di minaccia, contestando la credibilità della persona offesa, animata da ragioni di interesse e da astio, e sostenendo che mancherebbe la prova di entrambi i reati, essi sono inammissibili, in quanto, oltre ad essere fondati su una non consentita parcellizzazione del materiale probatorio, addirittura mediante diffusi richiami di estratti arbitrariamente selezionati del testimoniale - di cui alle trascrizioni allegate per estratto - propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni Si deve, invero, al riguardo rammentare che, come ha avuto modo di affermare questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (in motivazione il massimo consesso ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Ebbene, nel caso di specie, lo stesso ricorso, nello svolgere la doglianza in scrutinio, riconosce che la Corte territoriale ha riferito dell'esistenza di riscontri in ordine ad alcune delle condotte ascritte all'imputato - quale quella di minaccia - e lamenta, in definitiva, che invece in relazione a quella di percosse non risulterebbe alcun elemento specifico di riscontro, ma svolgendo in tal modo la censura, esso, opera una frammentazione della valutazione di attendibilità della dichiarante [OSCURATO:PERSONA], laddove le sue dichiarazioni - che afferiscono a fatti che si sono peraltro svolti nel medesimo contesto sottostante che fa da sfondo alla vicenda - sono state giustamente considerate nel loro complesso in quanto esplicative di un racconto della vicenda complessiva dipanatasi attraverso vari segmenti fattuali collegati tra loro, vicenda che trasmodava infine nel ferimento del figlio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Né l'esistenza di rapporti conflittuali, pure addotta a motivo della necessità di più penetrante vaglio, potrebbe risolversi in argomento decisivo ai fini della necessarietà di veri e propri riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, rientrando anche l'aspetto della litigiosità nell'ambito della valutazione ordinaria di cui all' art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., la cui incisività può spingersi fino a rícomprendere la verifica di riscontri, ma una siffatta indagine rimane pur sempre di pertinenza del libero apprezzamento del giudice di merito che valuterà caso per caso la necessità e portata di quella verifica e fino a che punto essa debba spingersi; sicché, ove la valutazione del giudice di merito sia sorretta da idonea e congrua motivazione al riguardo - come nel caso di specie in cui essa va letta nell'ambito del convergente giudizio confluito nelle decisioni conformi di primo e secondo grado - essa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, non essendo rilevabile una violazione di legge in relazione al disposto normativo di cui all'art. 192 comma 3 del codice di rito, che non trova applicazione diretta in relazione alle dichiarazioni della persona offesa - che rimangono tali di là degli interessi o della litigiosità ad esse sottostanti - e può assumere rilievo solo nella misura in cui si traduca in un difetto valutativo-argomentativo, in quanto tale deducibile attraverso il vizio di motivazione; vizio di motivazione che per tutto quanto osservato è manifestamente non ravvisabile nel caso di specie in cui peraltro la censura nell'attaccare la motivazione della sentenza impugnata, per altro verso, genericamente lo adduce. D'altra parte, come ha avuto modo di ribadire di recente questa Corte a Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-04 ). Quanto al terzo motivo si deve solo aggiungere che esso, nella parte in cui assume che la motivazione impugnata è illogica rispetto al significato delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento (così in relazione alle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], Carino e Andreani) ovvero carente per non avere considerato la testimonianza di Molino (che sarebbe stata anch'essa nei termini di totale negazione della minaccia), finisce col dedurre, senza distinguere gli uni dagli altri, travisamenti della prova e travisamenti dei fatti; laddove, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare - come nel caso di specie - soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168) e, dunque, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova e alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata - come accaduto nel caso di specie in cui i riferimenti sono alle parti delle testimonianze estratte dalle 1:rascrizioni - una monca individuazione od un esame parcellizzato. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, tra l'altro, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 Ud. (dep. 17/01/2019), Rv. 274816 - 07) , si appalesa ancor più evidente la inconferenza dell'impostazione seguita nel ricorso in scrutinio, difettando in esso una siffatta indicazione in punto di decisività, implicitamente affermata ma di fatto non supportata da una effettiva comparazione tra il dato che si assume trascurato o frainteso con il ben più ampio, complessivo, compendio probatorio che è stato posto a sostegno della decisione che si è inteso frammentariamente censurare; con la conseguenza che quanto prospettato, di là della inammissibilità dell'oggetto, non è stato neppure porto in termini di decisività; non potendo certamente essere ritenuto decisivo il fatto che alcuni testi non abbiano riferito alcune delle circostanze e dei fatti descritti dalla persona offesa. Né gli argomenti posti a sostegno della insussistenza della minaccia appaiono idonei a sovvertire il giudizio di merito svolto nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, tenuto conto del contesto in esse descritto. D'altronde, k fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicche non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02 Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 Ud. (dep. 20/02/2020), Rv. 278740 - 01). 1.4. Il quarto motivo è affetto dai medesimi limiti di cui ai motivi che precedono; esso per di più non considera che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); laddove nel caso di specie, è proprio in una siffatta ottica che si pongono e muovono le censure in scrutinio, che finiscono per un vero col riproporre la questione del diversa dinamica del ferimento - proponendo qui addirittura l'ipotesi secondo cui la persona offesa si sarebbe posta volontariamente contro la ruota del trattore a marcia arrestata), e, per altro verso, per avallare ipotesi alternative che non hanno trovato alcun tipo dì riscontro nella ricostruzione del fatto come recepita nelle conformi pronunce di merito. Ed invero, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali ( Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901 ). Detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha già avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 ). Né potrebbe assumere di per sé rilievo la singola affermazione di un teste a fronte di una pluralità di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per sé non idoneo a stravolgere l'apparato argomentativo, né, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4000, 00, oltre accessori di legge. Al riguardo va precisato che, come già rappresentato nell'ordinanza pronunciata in limine litis sull'eccezione della difesa del ricorrente che aveva chiesto l'estromissione della parte civile, alla stregua delle documentazione allegata non si possa neppure rigettare la richiesta di condanna alla rifusione delle spese di parte civile avanzata dal difensore, che, regolarmente presente all'udienza in rappresentanza della parte civile costituita, ha articolato ampia discussione sul merito del ricorso; ed invero, la documentazione prodotta consiste unicamente in una missiva della direzione dell'assicurazione Cattolica con cui si comunicava a [OSCURATO:PERSONA] che era stato disposto un bonifico in favore dello stesso, "a perfezionamento del concordato raggiunto, corrisposto a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in conseguenza del sinistro suddetto". Il tenore generico di tale documento non consente, infatti, in alcun modo di definire gli esatti termini della transazione - rispetto alla quale difetta peraltro una formale accettazione - né in relazione ai soggetti sottostanti né in relazione al tipo di danno risarcito. D'altra parte, va anche rilevato che sebbene il documento riporti la data del 2.3.2018, antecedente quindi alla sentenza di appello, di esso non vi è traccia in tale pronuncia né il ricorrente ha addotto di averlo in precedenza prodotto, tant'è che la Corte di appello procedeva a condannare l'imputato alla refusione delle spese di parte civile anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] (e tale capo non risulta oggetto di impugnazione). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 25547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris