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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 48988/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione del divieto di ne bis in idem, è manifestamente infondato, poiché si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della preclusione del giudicato, afferma che si configura identità del fatto quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone sicché costituisce fatto diverso quello che, come nella specie, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato (art. 494 cod. pen.), rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la violazione del divieto di ne bis in idem, è manifestamente infondato, poiché si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della preclusione del giudicato, afferma che si configura identità del fatto quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone sicché costituisce fatto diverso quello che, come nella specie, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato (art. 494 cod. pen.), rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 48988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris