CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso iscritto al n. 2616/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -Riscossione - controricorrente- Avverso la SENTENZA n. 277/01/2020 della COMM. TRIB.REGIONALE dell’[OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito Roma