CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 04174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione d legge ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 22/11/2023 al 21/05/2024 e dal 22/05/2024 al 21/11/2024 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà: in essa si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA], nei due semestri oggetto di ricorso, è incorsa in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 09/05/2024 ed il 20/10/2024, ed i comportamenti sanzionati sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera della condannata - all'opera di rieducazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]