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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 21922/2023

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6178/2020 Cron.

Rep.

Ud. 01/06/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 7251/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 6178/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con ordinanza n. 7251/2022 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Brescia di rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale; successivamente è stato rilevato errore materiale rappresenta t o d al fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrata nella difesa di parte ricorrente in sostituzione di altro legale, non era stata indicata nell’intestazione del provvedimento; CONSIDERATO che Ricorre l'errore materiale evidenziato, avendo questa Corte erroneamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza, quale difensore di parte ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che aveva depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore a seguito di revoca del pre ce d e nte difensore, datata 25/10/2021; deve, quindi, sostituirsi il riferimento, contenuto nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7251/2022, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando invece come difensore del ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; PQM La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 7251/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 6178-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6178/2020 Cron. Rep. Ud. 01/06/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 7251/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 6178/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con ordinanza n. 7251/2022 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Brescia di rigetto dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale; successivamente è stato rilevato errore materiale rappresenta t o d al fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], subentrata nella difesa di parte ricorrente in sostituzione di altro legale, non era stata indicata nell’intestazione del provvedimento; CONSIDERATO che Ricorre l'errore materiale evidenziato, avendo questa Corte erroneamente indicato nell’intestazione dell’ordinanza, quale difensore di parte ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anziché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che aveva depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore a seguito di revoca del pre ce d e nte difensore, datata 25/10/2021; deve, quindi, sostituirsi il riferimento, contenuto nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7251/2022, all’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando invece come difensore del ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; PQM La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 7251/
Sentenza Cassazione n. 21922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris