CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2023
Cassazione n. 25169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 12269del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma, ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n.13 (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e quale procu- ratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], nato a· Roma il 23 marzo 1968, ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52/D (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura del notaio Siniscalchi in Roma del 21.9.2015, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f. MRCRST49D 19D086G), presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, è elettiva- mente domiciliata, con richiesta del difensore di ricevere ogni co- municazione relativa al procedimento anche al numero di [OSCURATO:TELEFONO] od all'indirizzo di posta elettronica certificata stu- [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA]. Intimato nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di Calabria. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 677 depositata il 16 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Con provvedimento del 17 luglio 2023 il Consigliere delegato ha formulato la seguente testuale proposta di definizione accelerata del giudizio: “La ricorrente ha affermato in ricorso che la sentenza impugnata pubblicata il 16.11.2017 è stata notificata in data 19.02.2018 ma non ha prodotto la relata di notifica. Il ricorso appare pertanto improcedibile per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria della Corte di copia au- tentica della decisione impugnata notificata con la relazione di noti- ficazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., in quanto il Ministero non si è costituito, ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'i- stanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022). Il ricorso non supera neppure la prova di resistenza poiché la notifi- cazione è avvenuta il 17.04.2018, quindi oltre il sessantesimo gior- no dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata, prima della quale la notificazione non potrebbe comunque essere avvenu- ta”. -La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis .1 cpc. Considerato che: -La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale (la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabili- tà della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depo- sitare, nel termine stabilito dall'art. 369 cpc (nella specie ampia- mente decorso), copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di accettazione e di con- segna, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibi- le recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e or- mai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cpc (Cass. Su n° 21349/2022). - Infatti, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ri- corrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 cpc, proce- dendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contra- ria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o im- plicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notifica- ta ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricor- rente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 cpc, sorgendo a carico del ricorrente l'onere di deposita- re, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cpc, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della rela- ta di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cpc, la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricor- so, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblica- zione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la rela- zione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presen- te nel fascicolo d'ufficio (Cass. n° 15832/2021). - La ricorrente a seguito della Pda sopra indicata ha depositato in data 25 luglio 2023 “copia della sentenza notificata n. 677/2017 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvisi di ricevimento attestanti l’avvenuta notifica” ed ha quindi chiesto la decisione del ricorso. - È, dunque, evidente che il deposito effettuato dalla ricorrente il 25 luglio 2023, ossia ben oltre i venti giorni dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vale a sanare l’intervenuta improcedibilità del ricorso. - Nulla sulle spese, non essendovi stata costituzione delle contro- parti. Nondimeno, la ricorrente va condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cpc. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei pre- supposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pre- sidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 a favore della Cassa del- le Ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio