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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14316/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12953/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Stresa, n. 53, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t.

Rag.

Er- manno Forcucci, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, con domici- lio eletto in Roma, via Cicerone, n. 49; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 199/14, depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, o secondo comma, n. 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con la condanna alla restituzione dell'importo di Euro 106.767,16, oltre interessi.

A sostegno della domanda, l'attore espose che i pagamenti erano stati effettuati a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in esecuzione di un rapporto di fac- toring, nell'ambito del quale la società fallita aveva autorizzato il factor a pa- gare le somme di cui era creditrice all'[OSCURATO:SOCIETA], in tal modo configurandosi una delegazione di pagamento.

Si costituì la convenuta e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 24 giugno 2010, il Tribunale di Perugia accolse la domanda.

2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 31 marzo 2014.

Rilevato che era indiscusso che i pagamenti erano stati effettuati, su ri- chiesta della CosMeCi, attingendo alla provvista costituita dalle anticipazioni che l'[OSCURATO:PERSONA] operava in favore della società fallita sulla base di fatture da quest'ultima emesse e trasmesse alla società di factoring, la Corte ha ritenuto che tali operazioni fossero qualificabili come delegazioni di pagamento, esclu- dendo che si trattasse di mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, in quanto questi ultimi sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro.

Ha escluso che l'onere della prova della scientia decoctionis incombesse al curatore, richiamando l'art. 67, primo comma, della legge fall., ed ha ritenuto inammissibili le censure riflettenti l'inconsapevolezza dello stato d'insolvenza da parte dell'appellante, in quanto consistenti nella mera riproposizione di allegazioni in fatto disattese dal Tri- bunale sulla base dei documenti prodotti, non accompagnate dall'indicazione degli elementi di prova trascurati o degli errori contenuti nella sentenza di primo grado.3.

Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 1269 cod. civ., osservando che, nel qua- lificare la fattispecie come delegazione di pagamento, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi tra la CosMeCi e l'[OSCURATO:PERSONA], né della circostanza che i pagamenti erano stati effel:tuati da quest'ul- tima con denaro proprio e senza rivalsa nei confronti della società fallita.

Pre- messo infatti che la CosMeCi non vantava alcun credito nei confronti della società di factoring, sostiene che la provvista era stata assicurata da quest'ul- tima mediante anticipazioni sull'importo dei crediti da essa gestiti, che sa- rebbe stato recuperato con la riscossione degli stessi.

Aggiunge che, avendo il terzo pagato con denaro proprio senza rivalersi nei confronti della società fallita, i pagamenti non avevano arrecato alcun pregiudizio alla massa dei creditori, e non erano pertanto assoggettabili a revocatoria.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 2 e secondo comma, della legge fall., osservando che, anche a voler inquadrare i rapporti intercorsi con l'[OSCURATO:PERSONA] nella delegazione di pagamento, i pagamenti impugnati non erano con- figurabili come operazioni anomale.

Premesso che i pagamenti erano stati comunque effettuati in denaro, ribadisce che gli stessi nor erano revocabili, trattandosi di delegazione c.d. allo scoperto, in cui il terzo si era servito di denaro proprio, senza rivalersi nei confronti della società fallita.

Sostiene in- fine che il curatore non aveva fornito la prova della provenienza del denaro utilizzato, aggiungendo che, in assenza di tale prova, i pagamenti dovevano ritenersi eseguiti allo scoperto, e come tali non revocabili.

3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto infatti pacifico che i pagamenti in fa- vore dell'[OSCURATO:SOCIETA] furono eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] su richiesta della Co- sMeci, attingendo alla provvista costituita da anticipazioni effettuate dalla stessa società incaricata sull'importo delle fatture trasmesse dalla società fal- lita, nell'ambito di un rapporto di factoring che prevedeva la detrazione delle somme anticipate in sede di liquidazione delle medesime fatture.

Tale accer- tamento, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per difetto di mo- tivazione o per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 o dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale si è limitata a prospettare il vizio di violazione di legge, insistendo sulla avvenuta effettuazione dei pagamenti con denaro proprio del factor e senza alcuna rivalsa, per poi ammettere, contraddittoriamente, che le somme anti- cipate erano destinate ad essere recuperate attraverso la riscossione delle fatture.

Tanto premesso, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l'avvenuta effettuazione dei pagamenti mediante l'u- tilizzazione di somme anticipate dall'[OSCURATO:PERSONA], e quindi in assenza di un debito preesistente di quest'ultima, escluderebbe la riconducibilità della fatti- specie alla delegazione di pagamento: l'art. 1269, secondo comma, cod. civ., stabilendo che il terzo delegato per effettuare il pagamento° non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, consente infatti di ritenere sussistente la delegatio solvendi anche al di fuori della normale ipo- tesi di una preesistente obbligazione del delegato nei confronti del delegante (cfr. Cass., Sez.

III, 11/04/1978, n. 1698).

In ordine alla revocabilità del pagamento eseguito dal delegato, va poi richiamato il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revoca- toria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio, ma abbia al- tresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez.

I, 30/06/2020, n. 13165; 15/06/ 2018, n. 15794; 31/03/2016, n. 6282).

A tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale il terzo provvede all'e- stinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la re- lativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore, ma anche quan- do, come nella specie, l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato, a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento: in tal caso, infatti, all'estinzione dell'obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si tro- vava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell'apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depaupera- mento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fall., sostenendo che, nel dichiarare inammissibili le censure riguardanti la prova dell'ignoranza dello stato d'insolvenza della debitrice, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della particolarità del meccanismo utilizzato per il pagamento, che, in quanto imperniato sull'anticipazione dei relativi importi da parte della società di fac- toring, rappresentava un chiaro indice di solvibilità ed affidabilità della Co- sMeCi, tale da escludere qualsiasi sospetto in ordine ad un possibile stato di decozione della stessa.

4.1. Il motivo è infondato.

Nel ritenere applicabile la presunzione di conoscenza dello stato d'insol- venza prevista dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., la sentenza im- pugnata si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella delegazione di pagamento uno strumento so- lutorio anomalo, qualificando come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cam- biari (cfr. Cass., Sez.

I, 15/07/2011, n. 15691; 17/01/2003, n. 649; 2/05/ 1996, n. 4040).

L'anormalità del mezzo di pagamento utilizzato non può ri- tenersi esclusa, nella specie, dalla circostanza che i pagamenti siano stati effettuati con somme anticipate dal delegato, la cui disponibilità a fare credito alla delegante, malgrado lo stato d'insolvenza della stessa, lungi dal trovare giustificazione nella solvibilità della società poi fallita, si spiega verosimil- mente soltanto con il contestuale riconoscimento in favore del factor della facoltà di rivalersi sugl'importi delle fatture delle quali gli era stata affidata la riscossione, il cui esercizio gli avrebbe consentito di sottrarre il proprio credito al concorso con gli altri creditori.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione in favore del difensore della cortroricorrente, di- chiaratosene anticipatario.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, c:on distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12953/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Stresa, n. 53, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Rag. Er- manno Forcucci, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, con domici- lio eletto in Roma, via Cicerone, n. 49; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 199/14, depositata il 31 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, o secondo comma, n. 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della convenuta nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con la condanna alla restituzione dell'importo di Euro 106.767,16, oltre interessi. A sostegno della domanda, l'attore espose che i pagamenti erano stati effettuati a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in esecuzione di un rapporto di fac- toring, nell'ambito del quale la società fallita aveva autorizzato il factor a pa- gare le somme di cui era creditrice all'[OSCURATO:SOCIETA], in tal modo configurandosi una delegazione di pagamento. Si costituì la convenuta e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del 24 giugno 2010, il Tribunale di Perugia accolse la domanda. 2. L'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 31 marzo 2014. Rilevato che era indiscusso che i pagamenti erano stati effettuati, su ri- chiesta della CosMeCi, attingendo alla provvista costituita dalle anticipazioni che l'[OSCURATO:PERSONA] operava in favore della società fallita sulla base di fatture da quest'ultima emesse e trasmesse alla società di factoring, la Corte ha ritenuto che tali operazioni fossero qualificabili come delegazioni di pagamento, esclu- dendo che si trattasse di mezzi normali di pagamento diversi dal denaro, in quanto questi ultimi sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro. Ha escluso che l'onere della prova della scientia decoctionis incombesse al curatore, richiamando l'art. 67, primo comma, della legge fall., ed ha ritenuto inammissibili le censure riflettenti l'inconsapevolezza dello stato d'insolvenza da parte dell'appellante, in quanto consistenti nella mera riproposizione di allegazioni in fatto disattese dal Tri- bunale sulla base dei documenti prodotti, non accompagnate dall'indicazione degli elementi di prova trascurati o degli errori contenuti nella sentenza di primo grado.3. Avverso la predetta sentenza l'[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 1269 cod. civ., osservando che, nel qua- lificare la fattispecie come delegazione di pagamento, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi tra la CosMeCi e l'[OSCURATO:PERSONA], né della circostanza che i pagamenti erano stati effel:tuati da quest'ul- tima con denaro proprio e senza rivalsa nei confronti della società fallita. Pre- messo infatti che la CosMeCi non vantava alcun credito nei confronti della società di factoring, sostiene che la provvista era stata assicurata da quest'ul- tima mediante anticipazioni sull'importo dei crediti da essa gestiti, che sa- rebbe stato recuperato con la riscossione degli stessi. Aggiunge che, avendo il terzo pagato con denaro proprio senza rivalersi nei confronti della società fallita, i pagamenti non avevano arrecato alcun pregiudizio alla massa dei creditori, e non erano pertanto assoggettabili a revocatoria. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 2 e secondo comma, della legge fall., osservando che, anche a voler inquadrare i rapporti intercorsi con l'[OSCURATO:PERSONA] nella delegazione di pagamento, i pagamenti impugnati non erano con- figurabili come operazioni anomale. Premesso che i pagamenti erano stati comunque effettuati in denaro, ribadisce che gli stessi nor erano revocabili, trattandosi di delegazione c.d. allo scoperto, in cui il terzo si era servito di denaro proprio, senza rivalersi nei confronti della società fallita. Sostiene in- fine che il curatore non aveva fornito la prova della provenienza del denaro utilizzato, aggiungendo che, in assenza di tale prova, i pagamenti dovevano ritenersi eseguiti allo scoperto, e come tali non revocabili. 3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati. La sentenza impugnata ha ritenuto infatti pacifico che i pagamenti in fa- vore dell'[OSCURATO:SOCIETA] furono eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] su richiesta della Co- sMeci, attingendo alla provvista costituita da anticipazioni effettuate dalla stessa società incaricata sull'importo delle fatture trasmesse dalla società fal- lita, nell'ambito di un rapporto di factoring che prevedeva la detrazione delle somme anticipate in sede di liquidazione delle medesime fatture. Tale accer- tamento, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per difetto di mo- tivazione o per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 o dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale si è limitata a prospettare il vizio di violazione di legge, insistendo sulla avvenuta effettuazione dei pagamenti con denaro proprio del factor e senza alcuna rivalsa, per poi ammettere, contraddittoriamente, che le somme anti- cipate erano destinate ad essere recuperate attraverso la riscossione delle fatture. Tanto premesso, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l'avvenuta effettuazione dei pagamenti mediante l'u- tilizzazione di somme anticipate dall'[OSCURATO:PERSONA], e quindi in assenza di un debito preesistente di quest'ultima, escluderebbe la riconducibilità della fatti- specie alla delegazione di pagamento: l'art. 1269, secondo comma, cod. civ., stabilendo che il terzo delegato per effettuare il pagamento° non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante, consente infatti di ritenere sussistente la delegatio solvendi anche al di fuori della normale ipo- tesi di una preesistente obbligazione del delegato nei confronti del delegante (cfr. Cass., Sez. III, 11/04/1978, n. 1698). In ordine alla revocabilità del pagamento eseguito dal delegato, va poi richiamato il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legitti- mità, secondo cui il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revoca- toria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio, ma abbia al- tresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13165; 15/06/ 2018, n. 15794; 31/03/2016, n. 6282). A tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale il terzo provvede all'e- stinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la re- lativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore, ma anche quan- do, come nella specie, l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato, a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento: in tal caso, infatti, all'estinzione dell'obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro l'insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella medesima situazione in cui si tro- vava l'accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma intervenuto prima dell'apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depaupera- mento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fall., sostenendo che, nel dichiarare inammissibili le censure riguardanti la prova dell'ignoranza dello stato d'insolvenza della debitrice, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della particolarità del meccanismo utilizzato per il pagamento, che, in quanto imperniato sull'anticipazione dei relativi importi da parte della società di fac- toring, rappresentava un chiaro indice di solvibilità ed affidabilità della Co- sMeCi, tale da escludere qualsiasi sospetto in ordine ad un possibile stato di decozione della stessa. 4.1. Il motivo è infondato. Nel ritenere applicabile la presunzione di conoscenza dello stato d'insol- venza prevista dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., la sentenza im- pugnata si è infatti attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella delegazione di pagamento uno strumento so- lutorio anomalo, qualificando come mezzi normali di pagamento diversi dal denaro soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cam- biari (cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2011, n. 15691; 17/01/2003, n. 649; 2/05/ 1996, n. 4040). L'anormalità del mezzo di pagamento utilizzato non può ri- tenersi esclusa, nella specie, dalla circostanza che i pagamenti siano stati effettuati con somme anticipate dal delegato, la cui disponibilità a fare credito alla delegante, malgrado lo stato d'insolvenza della stessa, lungi dal trovare giustificazione nella solvibilità della società poi fallita, si spiega verosimil- mente soltanto con il contestuale riconoscimento in favore del factor della facoltà di rivalersi sugl'importi delle fatture delle quali gli era stata affidata la riscossione, il cui esercizio gli avrebbe consentito di sottrarre il proprio credito al concorso con gli altri creditori. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione in favore del difensore della cortroricorrente, di- chiaratosene anticipatario. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, c:on distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis de
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