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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 luglio 1954

Cassazione n. 37543/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] N. IL 31/07/1954 avverso la sentenza n. 1234/2018 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/04/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in p rsoncaZI)ott. che ha concluso per Le, (l.; (ut JA53 Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di furto di energia elettrica.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello non ha tenuto conto delle considerazioni illustrate dal consulente di parte dell'imputato circa l'incapacità di un magnete di incidere sulla corretta funzionalità di un contatore e di alterare la misura di energia fornita dall'ente erogatore.

Tanto più che il consulente di parte aveva fatto rilevare i dubbi che riguardavano il metodo di valutazione del calcolo percentuale del danno subìto per la presunta mancata misurazione dell'energia erogata dall'ente distributore.

Dalle tabelle di valutazione dell'energia misurata dal contatore, dell'energia da conguagliare e dell'energia totale attribuita, elaborate dall' Enel, non si evince con quali criteri esse siano state redatte.

Emerge, inoltre, una discordanza tra potenza impegnata (31 Kw) e potenza attribuita (58 kw).

2.1. La verifica ha natura di accertamento tecnico irripetibile, essendosi trattato di un'attività di polizia giudiziaria programmata, incidente su una situazione obiettiva preesistente e idonea a determinare un mutamento della stessa; eseguita in assenza del titolare dell'attività, odierno imputato, e senza consentire a quest'ultimo di assistervi e di nominare un difensore e un consulente di parte.

Inoltre gli accertatori prima si sono recati nell' androne dove c'erano i contatori e solo dopo hanno chiamato il figlio del titolare.

Anche l'esame del magnete effettuato a distanza di anni non dà gli stessi risultati, potendo quest'ultimo perdere o mutare le proprie caratteristiche di conduzione magnetica.

2.2. Il fatto ben può essere ascrivibile a un complotto ordito contro il D'Alessandro da terzi che avevano nei confronti del ricorrente motivi di rancore e inimicizia, come il titolare del bar attiguo, diretto competitor, con il quale esistevano contrasti, e un dipendente responsabile di probabili condotte calunniatrici verso l'imputato.

2.3. Non vi è correlazione tra l'imputazione, che fa riferimento alla violenza sulle cose, e la sentenza, che fa riferimento all'uso di un mezzo fraudolento.

Ma il magnete è uno strumento inidoneo a integrare gli estremi sia della fraudolenza che della violenza sulle cose.

E comunque nell'imputazione non si fa riferimento alla presenza di un magnete e non viene esplicitato in che cosa sarebbe consistita la violenza sulle cose.

2.4. La condotta va qualificata come truffa, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, poiché sussisteva un regolare contratto di fornitura con relativo consenso della persona offesa.

2.5. Ingiustificatamente le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, nonostante l'ineccepibile comportamento processuale dell'imputato, che ha anche proceduto ai pagamenti nei confronti dell'Enel.Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Con conclusioni scritte, in data 2 luglio 2021, la Difesa, oltre ad insistere per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d.

I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U, 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). 1-1.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato il rinvenimento, in sede di verifica da parte della polizia giudiziaria operante e di personale dell'Enel, di un magnete, sottoposto a sequestro, che causava una registrazione dei consumi di energia elettrica in misura inferiore del 67% rispetto a quella effettivamente erogata, come accertato, alla presenza del figlio dell'imputato, attraverso uno strumento campione in dotazione all'Enel.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo già la Corte d'appello correttamente evidenziato che non viene in rilievo il disposto dell'art. 360 cod.proc. pen., non trattandosi di attività tecnica disposta dal pubblico ministero né di attività irripetibile che abbia per oggetto cose soggette a modificazione, in quanto il magnete, rinvenuto sopra il contatore, venne sequestrato e dunque per la difesa era ben possibile ispezionarlo anche in un momento successivo e verificarne l'effettiva capacità di alterare la registrazione dei consumi, attività che non risultava espletata dal consulente tecnico della difesa, che aveva formulato rilievi meramente teorici e privi del necessario riscontro specifico in riferimento al caso in esame.

3. Anche il terzo motivo di ricorso esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito, avendo la Corte d'appello posto in rilievo come la tesi del complotto ordito contro il D'Alessandro sia priva del benché minimo riscontro, nulla inducendo a ritenere che terzi soggetti, animati da motivi di rancore o inimicizia nei confronti dell'imputato, avessero collocato artatamente il magnete in modo da farlo rinvenire in occasione del sopralluogo.

Né l'imputato, nell'immediatezza del controllo, ha manifestato ai Carabinieri alcun sospetto verso chicchessia.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché correttamente, e con motivazione immune da vizi logico-giuridici, la Corte d'appello ha posto in rilievo che l'impiego di un magnete costituisce un mezzo fraudolento per prelevare indebitamente energia elettrica, trattandosi di condotta connotata da marcata insidiosità ed efficienza offensiva, tale da vanificare le misure apprestate a difesa del possesso e cioè l'installazione di un contatore dotato di sigilli, a presidio dell' integrità dell'impianto.

D'altronde - argomenta correttamente la Corte d'appello - non è ravvisabile nemmeno alcuna violazione del diritto di difesa, essendo rimasto immutato in tutti i suoi elementi materiali e circostanziali il fatto contestato, su cui l'imputato ha avuto modo di articolare le proprie difese, cognita causa. 5.Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso.

Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che altera il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa, poiché detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, con la conseguenza che la condotta dell' agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all' impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario ( Sez.

U, n. 10495 del 6-12-1996, Nastasi).

6. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di valenza, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che al D'Alessandro, recidivo specifico, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, onde nessun vizio è da ravvisare nella sentenza in esame, non avendo il ricorrente addotto alcun elemento idoneo ad inficiare la validità delle predette statuizioni. 7.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] N. IL 31/07/1954 avverso la sentenza n. 1234/2018 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/04/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in p rsoncaZI)ott. che ha concluso per Le, (l.; (ut JA53 Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di furto di energia elettrica. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello non ha tenuto conto delle considerazioni illustrate dal consulente di parte dell'imputato circa l'incapacità di un magnete di incidere sulla corretta funzionalità di un contatore e di alterare la misura di energia fornita dall'ente erogatore. Tanto più che il consulente di parte aveva fatto rilevare i dubbi che riguardavano il metodo di valutazione del calcolo percentuale del danno subìto per la presunta mancata misurazione dell'energia erogata dall'ente distributore. Dalle tabelle di valutazione dell'energia misurata dal contatore, dell'energia da conguagliare e dell'energia totale attribuita, elaborate dall' Enel, non si evince con quali criteri esse siano state redatte. Emerge, inoltre, una discordanza tra potenza impegnata (31 Kw) e potenza attribuita (58 kw). 2.1. La verifica ha natura di accertamento tecnico irripetibile, essendosi trattato di un'attività di polizia giudiziaria programmata, incidente su una situazione obiettiva preesistente e idonea a determinare un mutamento della stessa; eseguita in assenza del titolare dell'attività, odierno imputato, e senza consentire a quest'ultimo di assistervi e di nominare un difensore e un consulente di parte. Inoltre gli accertatori prima si sono recati nell' androne dove c'erano i contatori e solo dopo hanno chiamato il figlio del titolare. Anche l'esame del magnete effettuato a distanza di anni non dà gli stessi risultati, potendo quest'ultimo perdere o mutare le proprie caratteristiche di conduzione magnetica. 2.2. Il fatto ben può essere ascrivibile a un complotto ordito contro il D'Alessandro da terzi che avevano nei confronti del ricorrente motivi di rancore e inimicizia, come il titolare del bar attiguo, diretto competitor, con il quale esistevano contrasti, e un dipendente responsabile di probabili condotte calunniatrici verso l'imputato. 2.3. Non vi è correlazione tra l'imputazione, che fa riferimento alla violenza sulle cose, e la sentenza, che fa riferimento all'uso di un mezzo fraudolento. Ma il magnete è uno strumento inidoneo a integrare gli estremi sia della fraudolenza che della violenza sulle cose. E comunque nell'imputazione non si fa riferimento alla presenza di un magnete e non viene esplicitato in che cosa sarebbe consistita la violenza sulle cose. 2.4. La condotta va qualificata come truffa, con conseguente improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, poiché sussisteva un regolare contratto di fornitura con relativo consenso della persona offesa. 2.5. Ingiustificatamente le attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, nonostante l'ineccepibile comportamento processuale dell'imputato, che ha anche proceduto ai pagamenti nei confronti dell'Enel.Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Con conclusioni scritte, in data 2 luglio 2021, la Difesa, oltre ad insistere per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). 1-1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, segnatamente laddove viene evidenziato il rinvenimento, in sede di verifica da parte della polizia giudiziaria operante e di personale dell'Enel, di un magnete, sottoposto a sequestro, che causava una registrazione dei consumi di energia elettrica in misura inferiore del 67% rispetto a quella effettivamente erogata, come accertato, alla presenza del figlio dell'imputato, attraverso uno strumento campione in dotazione all'Enel. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo già la Corte d'appello correttamente evidenziato che non viene in rilievo il disposto dell'art. 360 cod.proc. pen., non trattandosi di attività tecnica disposta dal pubblico ministero né di attività irripetibile che abbia per oggetto cose soggette a modificazione, in quanto il magnete, rinvenuto sopra il contatore, venne sequestrato e dunque per la difesa era ben possibile ispezionarlo anche in un momento successivo e verificarne l'effettiva capacità di alterare la registrazione dei consumi, attività che non risultava espletata dal consulente tecnico della difesa, che aveva formulato rilievi meramente teorici e privi del necessario riscontro specifico in riferimento al caso in esame. 3. Anche il terzo motivo di ricorso esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito, avendo la Corte d'appello posto in rilievo come la tesi del complotto ordito contro il D'Alessandro sia priva del benché minimo riscontro, nulla inducendo a ritenere che terzi soggetti, animati da motivi di rancore o inimicizia nei confronti dell'imputato, avessero collocato artatamente il magnete in modo da farlo rinvenire in occasione del sopralluogo. Né l'imputato, nell'immediatezza del controllo, ha manifestato ai Carabinieri alcun sospetto verso chicchessia. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché correttamente, e con motivazione immune da vizi logico-giuridici, la Corte d'appello ha posto in rilievo che l'impiego di un magnete costituisce un mezzo fraudolento per prelevare indebitamente energia elettrica, trattandosi di condotta connotata da marcata insidiosità ed efficienza offensiva, tale da vanificare le misure apprestate a difesa del possesso e cioè l'installazione di un contatore dotato di sigilli, a presidio dell' integrità dell'impianto. D'altronde - argomenta correttamente la Corte d'appello - non è ravvisabile nemmeno alcuna violazione del diritto di difesa, essendo rimasto immutato in tutti i suoi elementi materiali e circostanziali il fatto contestato, su cui l'imputato ha avuto modo di articolare le proprie difese, cognita causa. 5.Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che altera il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa, poiché detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, con la conseguenza che la condotta dell' agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all' impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario ( Sez. U, n. 10495 del 6-12-1996, Nastasi). 6. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di valenza, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che al D'Alessandro, recidivo specifico, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, onde nessun vizio è da ravvisare nella sentenza in esame, non avendo il ricorrente addotto alcun elemento idoneo ad inficiare la validità delle predette statuizioni. 7.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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