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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24762/2026

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bastiano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/19834) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto deiricorsi.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per iltramite del sostituto processuale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del proprio ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 9 dicembre 2022 il Tribunale di Bari, in rito abbreviato,ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 anni di reclusione per i reati dicui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo n. 2), 56-575 cod. pen. (capo n. 3), 2 4 e7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo n. 4), 648 cod. pen. (capo n. 5), Giuseppe377-bis cod. pen. (capo n. 6), [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni direclusione per il medesimo reato di cui al capo n. 6, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per il reato di cui all’art 2l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 7).Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza di primo grado: 1) con riferimento alla posizione diAndrea [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello dell’imputato ed accolto l'appello delpubblico ministero e lo ha riconosciuto responsabile anche del reato di cui al capon. 1, rideterminando la pena complessiva in 10 anni ed 8 mesi di reclusione; 2)con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto lacontinuazione tra il reato giudicato nel presente giudizio e quelli di cui allasentenza della Corte d'appello di Bari del 24 gennaio 2023 rideterminando perl'effetto la pena del reato continuato in 4 anni ed 8 mesi di reclusione; 3) conriferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto gliappelli degli imputati.2.

Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati,per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti neilimiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso De GiglioCon un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n. 3, in quanto l'imputatonon ha agito per uccidere qualcuno dei membri della famiglia Caputo, atteso cheè vero che ha sparato insieme ai correi n. 23 colpi di arma da fuoco versol'abitazione abitata dai Caputo, ma nessun colpo è stato sparato verso la cucinain cui era accesa la luce e si trovava la moglie di Caputo, la maggior parte deiproiettili sono stati sparati verso il muro perimetrale della villa, solo tre hannoforato la porta d'ingresso ed uno ha attinto un cuscino del divano dove era stesoPietro Caputo; la sentenza impugnata ha ricavato il dolo di omicidio dal fatto chei proiettili erano stati sparati ad altezza d'uomo ma non ha considerato che unodei proiettili ha forato lo pneumatico dell'autovettura che sicuramente non puòessere ritenuto ad altezza d'uomo, quello che ha oltrepassato la porta d'ingressolo ha fatto a 83 cm dal suolo, anche questo non è uno standard dell’altezza di unuomo, il cuscino del divano risultava forato all'altezza di 63 cm dal suolo e il forosull'anta del mobile ubicato nella cameretta della figlia di Caputo è statorepertato a 155 cm e il foro d'ingresso sulla parete esterna a 132 cm contraiettoria leggermente inclinata verso l'alto, ad ulteriore dimostrazione del fattoche chi sparava manteneva bassa la volata delle armi non intendendo colpirealcuno; la sentenza impugnata scrive che non può escludersi, nè affermarsi, cheCaputo non fosse visibile agli occhi degli attentatori, ma quindi fonda lacondanna su una congettura, così come è una congettura che i colpi risultasserosparati verso il punto in cui si trovava Caputo perché tre sono penetrati dallaporta d’ingresso, ovvero un luogo diverso da quello in cui si trovava l’obiettivodella azione; non si è, inoltre, tenuto conto che i colpi sono stati sparati conl’arma a ventaglio in direzione delle mura perimetrali.2.2.

Ricorso FrancoCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al giudizio di responsabilità, perché la sentenza non si è confrontatacon le argomentazioni rese dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanzacon cui aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare, ovvero chemancava la prova che le minacce rivolte alla madre ed al compagno della madredel collaboratore di giustizia fossero, in realtà, dirette al collaboratore e chequest'ultimo avesse subito la forza di tali intimidazioni; peraltro, il collaboratoreha riferito di aver appreso di queste condotte minatorie solo in epoca successiva;non spiega la sentenza in quale parte del narrato del collaboratore emergerebbela coartazione subita dal medesimo al fine di far cessare il percorso collaborativo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla aggravante mafiosa, che deve escludersi in quanto non è datoevincere nel corpo motivazionale alcuna indicazione circa lo scopo di apportareun vantaggio all'associazione; d'altronde, il ricorrente non è considerato unsoggetto interno all'associazione, ma solo un soggetto dedito ad attività dispaccio; l’aggravante del metodo non può ritenersi integrata dalla meraostentazione di comportamenti propri dell'organizzazione criminale.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta esistenza della recidiva, in quanto è stato omesso divalutare la risalenza nel tempo dei precedenti penali a carico dell'imputato.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al diniego delle attenuanti generiche, in quanto lo stesso non è statomotivato, all'aumento di pena per la continuazione, perché la Corte ha omesso difornire qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico seguito; manca, inoltre,la motivazione anche con riferimento all'applicazione dell'aumento facoltativo pereffetto della doppia aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma4,cod. pen.2.3.

Ricorso SebastianoCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla quantificazione della pena inflitta, atteso che il giudice deve darconto con congrua motivazione della scelta di discostarsi dal minimo edittale, e lasentenza impugnata è priva di qualsiasi motivazione sul punto, se non quellagenerica circa la gravità dei fatti.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, le poche righescritte in relazione alla questione si risolvono in una motivazione apparente; nonè stato tenuto conto della sofferenza indotta dallo stato detentivo.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art 114 cod. pen. inquanto l'imputato ha mostrato da subito un atteggiamento collaborativo, hasottoscritto una dichiarazione con cui ha espresso il proprio rammarico; dagliorari della videocamera di sorveglianza risulta che l’imputato è rimasto sull’usciodella porta, ed è stato presente ai fatti solo per pochi minuti.2.4.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Con un unico, cumulativo, motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, perché sulladisponibilità dell'arma contestata manca la motivazione, atteso che tutto ciò cheha ammesso l'imputato è che l'arma è stata passata a lui e lui l'ha presa con uncappello per non lasciare impronte e l'ha fatta avere a “zio Salvatore”, che era ilsoggetto incaricato di custodire le armi per conto del gruppo, il vuotomotivazionale resta anche dopo la sentenza d'appello; con riferimento allamancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state riconosciute allamaggior parte degli altri imputati, i giudici del merito hanno fatto ricorso ad unmetro di giudizio discriminatorio censurando di fatto la protesta di innocenzadell'imputato, ovvero una scelta processuale; con riferimento alla pena base, lasentenza impugnata ha motivato lo scostamento dal minimo edittale con iprecedenti penali e la gravità del reato, ma è una scelta incoerente con ilriconoscimento dell'attenuante della dissociazione individuare una pena baselontano dal minimo edittale che ha finito per svuotare il riconoscimentodell'attenuante; con riferimento alle nuove pene sostitutive di cui all’art. 53 l. 24novembre 1981, n. 689, la sentenza d'appello ha omesso di informare l'imputatodella possibilità offerto dal nuovo strumento processuale, determinando pertantouna violazione dell'art. 20-bis cod. pen.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto dei ricorsi.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituitodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Nessuno è stato presente in udienza per gli altri imputati.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1.

Ricorso De GiglioLa sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’orientamento consolidatodi legittimità secondo cui, in assenza di esplicite ammissioni da partedell'imputato, la direzione teleologica della volontà dell'agente deve esserericavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione conriferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioniumanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01: in tema di omicidio tentato,in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamentodella sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, almomento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamenteprevedibili del caso.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di meritoavessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dallapericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - daldistretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dalcomportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare unmovimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Tisgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , n. 29101 del 18/6/2019, Musicò,Rv. 276401 – 02 : “in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti vaaccertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologicadella volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concretadella sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto dimira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile allaindividuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto inpericolo”).Nella motivazione di entrambe le sentenze di merito la qualificazionegiuridica del reato come tentato omicidio è stata, infatti, ricavata da parametrinon illogici di valutazione della direzione teleologica della condotta, quali lasventagliata di spari (ben ventitré) che sono stati diretti verso l'abitazione adaltezza d'uomo, l’uso di armi micidiali per realizzare un’azione eclatante, laconsapevolezza che in casa fossero presenti persone derivante dalle luci accese,tutti elementi dai quali i giudici del merito hanno ricavato in modo non illogico laconclusione che gli autori delle sventagliata di spari abbiano posto in esserecoscientemente una condotta idonea a provocare con certezza o alto grado diprobabilità la morte delle persone verso cui l’azione criminale si dirigeva, morteevitata per la provvidenziale decisione degli occupanti l'edificio di sdraiarsi aterra che ha consentito loro di uscire indenni dall'azione armata.Nessuna delle deduzioni proposte dalla difesa nel motivo di ricorso è idoneaad inficiare il percorso logico con cui la sentenza di secondo grado è pervenuta aqualificare il fatto in termini di tentativo di omicidio.La deduzione secondo cui la sentenza non ha considerato che uno dei colpiha forato lo pneumatico dell'autovettura, che sicuramente non può essereritenuto sparato ad altezza d'uomo, è inammissibile perché inconferente, inquanto lo sparo che ha forato lo pneumatico ha avuto con evidenza la funzione dievitare che la vittima potesse usare l’automobile per inseguire gli autori delreato, ed e, quindi, neutro al fine di verificare la direzione teleologica dellacondotta, ed anzi - per l’attenzione dimostrata dagli autori del reato anche aquesto particolare - dimostra come la spedizione fosse stata accuratamentepreparata e che nulla di ciò che è accaduto sia stato realizzato per caso.La deduzione secondo cui il proiettile che ha oltrepassato la porta d'ingressolo ha fatto a 83 cm dal suolo, e che il cuscino del divano risultava foratoall'altezza di 63 cm dal suolo, il che smentirebbe l’assunto della sentenzasecondo cui gli autori del reato hanno sparato ad altezza d'uomo, èmanifestamente infondata, posto che nella sentenza con l’espressione “altezzad’uomo” non si intende l’altezza del punto più alto del corpo umano, maun’altezza compatibile con uno dei punti del corpo umano in cui sono contenutiorgani vitali.La deduzione secondo cui il foro sull'anta del mobile ubicato nella camerettadella figlia di Caputo è stato repertato a 155 cm dal suolo e il foro d'ingressosulla parete esterna a 132 cm dal suolo con traiettoria leggermente inclinataverso l'alto, il che, secondo il ricorso, dimostrerebbe che chi sparava mantenevabassa la volata delle armi non intendendo colpire alcuno, è inammissibile permancanza di coerenza tra le premesse e le conclusioni, perchè la circostanza chequesto proiettile risulti sparato verso l’alto dimostra, al contrario, che gli autoridel reto non si sono preoccupati di tenere rasoterra la traiettoria dei colpi chesparavano.La deduzione secondo cui la sentenza impugnata, scrivendo che non puòescludersi, nè affermarsi, che Caputo non fosse visibile agli occhi deglicongettura che i colpi risultassero sparati verso il punto in cui si trovava Caputoperché tre proiettili sono penetrati dalla porta d’ingresso, ovvero da un luogodiverso da quello in cui si trovava l’obiettivo della azione, è infondata perché ilgiudizio di responsabilità deriva non dal fatto che gli imputati conoscessero laposizione esatta della vittima e volessero la morte come conseguenza dellapropria condotta, ma dal fatto che gli imputati hanno tenuto un atteggiamento diindifferenza verso la tipologia di evento di danno per la vita, o l’incolumità, dellepersone che si trovavano nell’abitazione che avrebbero cagionato (Sez. 1, n.47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01).La deduzione secondo cui non si è tenuto conto che i colpi sono stati sparaticon l’arma a ventaglio in direzione delle mura perimetrali è inammissibile permancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che ha evidenziato che ben tre proiettili sono penetrati all’internodell’abitazione dalla porta di ingresso ed hanno raggiunto il soggiorno e lacameretta.Il ricorso è, nel complesso, infondato.2.

Ricorso Franco2.1.

Il primo motivo è infondato.La deduzione secondo cui la sentenza non si è confrontata con leargomentazioni rese nell'ordinanza con cui era stata respinta la richiesta diapplicazione di misura cautelare, ovvero che mancava la prova che le minaccerivolte alla madre ed al compagno della madre del collaboratore di giustiziafossero, in realtà, dirette al collaboratore e che quest'ultimo avesse subito laforza di tali intimidazioni, è infondata, perché - premesso che tra provvedimentocautelare e sentenza sul merito, per la differenza di piattaforma probatoria su cuiè fondata la decisione e di parametri di valutazione della responsabilitàdell’imputato, il rapporto è diverso rispetto a quello esistente tra sentenza diprimo e di secondo grado, per cui non è possibile riproporre lo schema dellamotivazione rafforzata (v.

Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982– 04, in motivazione: “la ragione per la quale, in materia di impugnazionicautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cosiddetta"motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo, siasotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa ilprocedimento principale rispetto al procedimento incidentale de libertate”) -anche a voler valutare la deduzione sotto il profilo della logicità dellamotivazione, la sentenza impugnata non contiene fratture logiche sul punto,perché lo specifico riferimento al collaboratore formulato dagli autori del reatonel momento in cui hanno approcciato i due congiunti dello stesso, la specificarichiesta sul se lo stesso avesse deciso di iniziare a collaborare che ha obbligato ilsuocero ad una risposta evasiva, la quasi contemporaneità tra la data del fatto(15 luglio 2019) e la data di inizio del percorso collaborativo (27 giugno 2019),rendono non illogico il percorso motivazionale della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che le minacce fossero dirette a coartare non la volontàdei congiunti del collaboratore, ma il collaboratore stesso, ed ad orientarne ledichiarazioni che egli si accingeva a rendere.La deduzione del ricorso secondo cui il collaboratore ha riferito di averappreso di queste condotte minatorie solo in epoca successiva è, invece,inconferente perché il ricorrente è stato giudicato responsabile di un reatotentato, e quindi ciò che deve essere valutata, in conformità alle regole generalisul tentativo, è soltanto la idoneità e la univocità della condotta tenuta.La deduzione del ricorso secondo cui la sentenza non spiega in quale partedel narrato del collaboratore emergerebbe la coartazione subita dal medesimo alfine di far cessare il percorso collaborativo è, a sua volta, inammissibile perchéinconferente con il titolo di reato contestato, posto che, come detto, si tratta diun tentativo.2.2.

Il secondo motivo, dedicato all’aggravante mafiosa, è inammissibile pergenericità, perché in punto di metodo si risolve nel mero richiamo di unamassima giurisprudenziale, corredato di affermazioni generali, prive di qualsiasiriferimento al caso concreto, mentre, per quanto riguarda la finalità diagevolazione, la deduzione secondo cui il ricorrente non è considerato unsoggetto interno all'associazione ma solo un soggetto dedito ad attività di spaccioè inammissibile sia perché non è allegato o trascritto in ricorso l’elemento diprova da cui si dovrebbe ricavare tale circostanza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti,rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), sia perché ladeduzione introduce un elemento scarsamente significativo ai fini delladecisione.Al riguardo, è pacifico che la circostanza aggravante in esame nelladuplice forma di manifestazione contestata non postula l'appartenenza delsoggetto agente a sodalizio mafioso, ma soltanto che la sua condotta replichi iltipico agire degli esponenti mafiosi e sia posta in essere nella consapevolevolontà di agevolare associazione di stampo mafioso.2.3.

Il terzo motivo, relativo alla recidiva, è infondato.La sentenza di appello ha preso in considerazione la risalenza delle date deitre reati per cui l’imputato è stato già condannato con sentenza passata ingiudicato, ma ha notato, in modo scevro da vizi logici, che dalle tre condanneemerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato stabilmente dedito alla cessione di sostanzestupefacenti e che la condotta contestata in questo giudizio è stata finalizzata adevitare che il collaboratore di giustizia parlasse all’autorità giudiziaria dellecondotta è collegata alle precedenti da un nesso di non occasionalità che rendenon illogica la motivazione che ha ritenuto esistente l’aumento di capacitàcriminale che caratterizza il giudizio sulla recidiva.2.4.

Il quarto motivo, dedicato al trattamento sanzionatorio, èinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] la pena nella sentenza di primo grado, poi confermata in appello,è stata determinata, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, nelseguente modo: pena base, atteso il reato tentato, 2 anni e 6 mesi di reclusione;aumentata per la aggravante mafiosa a 3 anni e 6 mesi di reclusione; ridotta peril rito.Ne consegue che il motivo sulle attenuanti generiche è inammissibile perchéesse, in realtà, sono state concesse; il motivo sulla continuazione è inammissibileperché nel calcolo della pena non è stato effettuato alcun aumento per lacontinuazione; il motivo sull’art. 63, comma 4, cod. pen. è inammissibile perchénel calcolo della pena non è stato effettuato alcun aumento ai sensi di talenorma.2.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.3.

Ricorso Sebastiano3.1.

Il primo motivo, dedicato alla quantificazione della pena, è infondato.La pena si è discostata rispetto al minimo edittale (che era di 8 mesi per ilreato tentato, il giudice di appello ha individuato una pena di 2 anni e 6 mesi direclusione), e la scelta della pena inflitta in concreto è stata motivata con lareiterazione delle condotte.Si tratta di una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità cheritiene che nella definizione del trattamento sanzionatorio il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), comeavvenuto nella specie, mediante il richiamo agli elementi del fatto che sono statiritenuti prevalenti, senza che sia necessario prenderli in considerazione tutti(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waichey, Rv. 258410).3.2.

Il secondo motivo, dedicato alla mancata concessione delle attenuantigeneriche, è inammissibile, perché, in realtà, le attenuanti sono state concesse.La pena in primo grado è stata determinata, infatti, così: pena base: 2 annie sei mesi; aumentata per l'aggravante mafiosa a 3 anni e 6 mesi; ridotta per leIn secondo grado la pena è stata ridotta ricalcolandola in questo modo: penabase: 2 anni e 6 mesi di reclusione, aumentata per l’aggravante mafiosa a 3 annie 6 mesi; ridotta per attenuanti generiche a 2 anni e 4 mesi; ridotta per il rito.Ne consegue che le attenuanti generiche sono state concesse sia in primoche in secondo grado.3.3.

Il terzo motivo dedicato alla mancata applicazione dell'attenuantedell'art. 114 cod. pen. è inammissibile, perché in presenza dell’aggravantedell’art. 112 cod. pen. è normativamente precluso il riconoscimentodell’attenuante (v. art. 114, comma 2, cod pen.: “Tale disposizione non si applicanei casi indicati nell'articolo 112.”).3.4.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.4.

Ricorso MastrorosaL’unico motivo è inammissibile nella parte relativa al giudizio diresponsabilità, in quanto la sentenza di appello alle pagg. 141 e 142 ha spiegatoperché ritiene che dalla dichiarazione autoaccusatoria resa dal collaboratoreemerga l’evidenza del reato, spiegando anche che vi è stata una autonomia nelladetenzione dell’arma da parte dell’imputato, perché lo stesso ha avuto indisponibilità l’arma per un lasso temporale apprezzabile, atteso che l’ha ricevutain consegna e l’ha portata allo “zio Salvatore”, armiere del gruppo criminale, chenon era presente nel luogo e nell’ora in cui gli era stata consegnata; ladetenzione ha, quindi, avuto in fatto una durata apprezzabile.Il ricorso non contiene una critica articolata al percorso logico della sentenzaimpugnata ed è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità.Il motivo è infondato, invece nella parte in cui contesta la mancataconcessione delle generiche.La sentenza impugnata ha motivato il diniego rilevando che l’imputatocontinua a protestare la sua innocenza e che, pur essendo un collaboratore digiustizia, non esprime resipiscenza su tale fatto.Il ricorso deduce che in questo modo la sentenza ha censurato una sceltaprocessuale.L’argomento è infondato in quanto la motivazione della Corte d'appello fariferimento non al diritto al silenzio in quanto tale, ma, più ampiamente, alcomportamento processuale dell'imputato che sarebbe privo di qualsiasielemento di resipiscenza.

Il giudizio sulla resipiscenza, pertanto, attiene a unpiano diverso e più ampio del diritto al silenzio, che il giudice di merito puòlegittimamente desumere da una pluralità di indicatori, tra cui l'atteggiamentocomplessivo tenuto dall'imputato nel corso dell'intero procedimento (Sez. 1, n.11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606 - 01, più di recente Sez. 7,n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n. 29699 del 18/6/2025, I., n.m.;Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.).Il motivo di ricorso è invece, inammissibile nella parte in cui contesta lapena base, in quanto la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento dalminimo edittale con i precedenti penali e la gravità del reato, con unamotivazione molto ampia (si tratta di arma da guerra, era un’arma utilizzata percommettere un tentato omicidio, quindi l’imputato aveva un ruolo importante; lacapacità a delinquere era elevata ed è stata desunta dai precedenti penali), cherende non manifestamente illogico il percorso attraverso cui il giudice del meritoè giunto a determinare la pena.Il motivo di ricorso è, invece, infondato, con riferimento alle nuove penesostitutive di cui all’art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689.Il ricorso deduce che la sentenza d'appello ha omesso di informarel'imputato della possibilità offerto dal nuovo strumento processuale,determinando pertanto una violazione dell'art. 20-bis cod. pen.Il motivo è infondato in quanto, in mancanza di una esplicita richiestadell’imputato nei motivi di appello o nelle conclusioni dell’udienza di appello, “intema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto aproporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva,essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessaformulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza,presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti peraccedere alla misura sostitutiva” (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S.,Rv. 285710 – 01; Sez. 7, n. 13438 del 20/02/2025, D’Angelo, n.m.; Sez. 5, n.11754 del 22/01/2025, P., n.m.).Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, nel complesso, infondato.5.

Statuizioni consequenzialiAi sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bastiano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/19834) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto deiricorsi.Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che, per iltramite del sostituto processuale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del proprio ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 9 dicembre 2022 il Tribunale di Bari, in rito abbreviato,ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 anni di reclusione per i reati dicui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo n. 2), 56-575 cod. pen. (capo n. 3), 2 4 e7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo n. 4), 648 cod. pen. (capo n. 5), Giuseppe377-bis cod. pen. (capo n. 6), [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni direclusione per il medesimo reato di cui al capo n. 6, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa per il reato di cui all’art 2l. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 7).Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza di primo grado: 1) con riferimento alla posizione diAndrea [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello dell’imputato ed accolto l'appello delpubblico ministero e lo ha riconosciuto responsabile anche del reato di cui al capon. 1, rideterminando la pena complessiva in 10 anni ed 8 mesi di reclusione; 2)con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto lacontinuazione tra il reato giudicato nel presente giudizio e quelli di cui allasentenza della Corte d'appello di Bari del 24 gennaio 2023 rideterminando perl'effetto la pena del reato continuato in 4 anni ed 8 mesi di reclusione; 3) conriferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto gliappelli degli imputati.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati,per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti neilimiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso De GiglioCon un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n. 3, in quanto l'imputatonon ha agito per uccidere qualcuno dei membri della famiglia Caputo, atteso cheè vero che ha sparato insieme ai correi n. 23 colpi di arma da fuoco versol'abitazione abitata dai Caputo, ma nessun colpo è stato sparato verso la cucinain cui era accesa la luce e si trovava la moglie di Caputo, la maggior parte deiproiettili sono stati sparati verso il muro perimetrale della villa, solo tre hannoforato la porta d'ingresso ed uno ha attinto un cuscino del divano dove era stesoPietro Caputo; la sentenza impugnata ha ricavato il dolo di omicidio dal fatto chei proiettili erano stati sparati ad altezza d'uomo ma non ha considerato che unodei proiettili ha forato lo pneumatico dell'autovettura che sicuramente non puòessere ritenuto ad altezza d'uomo, quello che ha oltrepassato la porta d'ingressolo ha fatto a 83 cm dal suolo, anche questo non è uno standard dell’altezza di unuomo, il cuscino del divano risultava forato all'altezza di 63 cm dal suolo e il forosull'anta del mobile ubicato nella cameretta della figlia di Caputo è statorepertato a 155 cm e il foro d'ingresso sulla parete esterna a 132 cm contraiettoria leggermente inclinata verso l'alto, ad ulteriore dimostrazione del fattoche chi sparava manteneva bassa la volata delle armi non intendendo colpirealcuno; la sentenza impugnata scrive che non può escludersi, nè affermarsi, cheCaputo non fosse visibile agli occhi degli attentatori, ma quindi fonda lacondanna su una congettura, così come è una congettura che i colpi risultasserosparati verso il punto in cui si trovava Caputo perché tre sono penetrati dallaporta d’ingresso, ovvero un luogo diverso da quello in cui si trovava l’obiettivodella azione; non si è, inoltre, tenuto conto che i colpi sono stati sparati conl’arma a ventaglio in direzione delle mura perimetrali.2.2. Ricorso FrancoCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al giudizio di responsabilità, perché la sentenza non si è confrontatacon le argomentazioni rese dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanzacon cui aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare, ovvero chemancava la prova che le minacce rivolte alla madre ed al compagno della madredel collaboratore di giustizia fossero, in realtà, dirette al collaboratore e chequest'ultimo avesse subito la forza di tali intimidazioni; peraltro, il collaboratoreha riferito di aver appreso di queste condotte minatorie solo in epoca successiva;non spiega la sentenza in quale parte del narrato del collaboratore emergerebbela coartazione subita dal medesimo al fine di far cessare il percorso collaborativo.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla aggravante mafiosa, che deve escludersi in quanto non è datoevincere nel corpo motivazionale alcuna indicazione circa lo scopo di apportareun vantaggio all'associazione; d'altronde, il ricorrente non è considerato unsoggetto interno all'associazione, ma solo un soggetto dedito ad attività dispaccio; l’aggravante del metodo non può ritenersi integrata dalla meraostentazione di comportamenti propri dell'organizzazione criminale.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta esistenza della recidiva, in quanto è stato omesso divalutare la risalenza nel tempo dei precedenti penali a carico dell'imputato.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al diniego delle attenuanti generiche, in quanto lo stesso non è statomotivato, all'aumento di pena per la continuazione, perché la Corte ha omesso difornire qualsiasi argomentazione in merito all'iter logico seguito; manca, inoltre,la motivazione anche con riferimento all'applicazione dell'aumento facoltativo pereffetto della doppia aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma4,cod. pen.2.3. Ricorso SebastianoCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla quantificazione della pena inflitta, atteso che il giudice deve darconto con congrua motivazione della scelta di discostarsi dal minimo edittale, e lasentenza impugnata è priva di qualsiasi motivazione sul punto, se non quellagenerica circa la gravità dei fatti.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, le poche righescritte in relazione alla questione si risolvono in una motivazione apparente; nonè stato tenuto conto della sofferenza indotta dallo stato detentivo.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art 114 cod. pen. inquanto l'imputato ha mostrato da subito un atteggiamento collaborativo, hasottoscritto una dichiarazione con cui ha espresso il proprio rammarico; dagliorari della videocamera di sorveglianza risulta che l’imputato è rimasto sull’usciodella porta, ed è stato presente ai fatti solo per pochi minuti.2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].Con un unico, cumulativo, motivo deduce violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, perché sulladisponibilità dell'arma contestata manca la motivazione, atteso che tutto ciò cheha ammesso l'imputato è che l'arma è stata passata a lui e lui l'ha presa con uncappello per non lasciare impronte e l'ha fatta avere a “zio Salvatore”, che era ilsoggetto incaricato di custodire le armi per conto del gruppo, il vuotomotivazionale resta anche dopo la sentenza d'appello; con riferimento allamancata concessione delle attenuanti generiche, che sono state riconosciute allamaggior parte degli altri imputati, i giudici del merito hanno fatto ricorso ad unmetro di giudizio discriminatorio censurando di fatto la protesta di innocenzadell'imputato, ovvero una scelta processuale; con riferimento alla pena base, lasentenza impugnata ha motivato lo scostamento dal minimo edittale con iprecedenti penali e la gravità del reato, ma è una scelta incoerente con ilriconoscimento dell'attenuante della dissociazione individuare una pena baselontano dal minimo edittale che ha finito per svuotare il riconoscimentodell'attenuante; con riferimento alle nuove pene sostitutive di cui all’art. 53 l. 24novembre 1981, n. 689, la sentenza d'appello ha omesso di informare l'imputatodella possibilità offerto dal nuovo strumento processuale, determinando pertantouna violazione dell'art. 20-bis cod. pen.3. Il Procuratore generale ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto dei ricorsi.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituitodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Nessuno è stato presente in udienza per gli altri imputati.Considerato in dirittoI ricorsi sono infondati.1. Ricorso De GiglioLa sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’orientamento consolidatodi legittimità secondo cui, in assenza di esplicite ammissioni da partedell'imputato, la direzione teleologica della volontà dell'agente deve esserericavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione conriferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioniumanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 11928 del29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01: in tema di omicidio tentato,in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamentodella sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, almomento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamenteprevedibili del caso. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di meritoavessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dallapericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - daldistretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dalcomportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare unmovimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Tisgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , n. 29101 del 18/6/2019, Musicò,Rv. 276401 – 02 : “in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti vaaccertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologicadella volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concretadella sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto dimira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile allaindividuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto inpericolo”).Nella motivazione di entrambe le sentenze di merito la qualificazionegiuridica del reato come tentato omicidio è stata, infatti, ricavata da parametrinon illogici di valutazione della direzione teleologica della condotta, quali lasventagliata di spari (ben ventitré) che sono stati diretti verso l'abitazione adaltezza d'uomo, l’uso di armi micidiali per realizzare un’azione eclatante, laconsapevolezza che in casa fossero presenti persone derivante dalle luci accese,tutti elementi dai quali i giudici del merito hanno ricavato in modo non illogico laconclusione che gli autori delle sventagliata di spari abbiano posto in esserecoscientemente una condotta idonea a provocare con certezza o alto grado diprobabilità la morte delle persone verso cui l’azione criminale si dirigeva, morteevitata per la provvidenziale decisione degli occupanti l'edificio di sdraiarsi aterra che ha consentito loro di uscire indenni dall'azione armata.Nessuna delle deduzioni proposte dalla difesa nel motivo di ricorso è idoneaad inficiare il percorso logico con cui la sentenza di secondo grado è pervenuta aqualificare il fatto in termini di tentativo di omicidio.La deduzione secondo cui la sentenza non ha considerato che uno dei colpiha forato lo pneumatico dell'autovettura, che sicuramente non può essereritenuto sparato ad altezza d'uomo, è inammissibile perché inconferente, inquanto lo sparo che ha forato lo pneumatico ha avuto con evidenza la funzione dievitare che la vittima potesse usare l’automobile per inseguire gli autori delreato, ed e, quindi, neutro al fine di verificare la direzione teleologica dellacondotta, ed anzi - per l’attenzione dimostrata dagli autori del reato anche aquesto particolare - dimostra come la spedizione fosse stata accuratamentepreparata e che nulla di ciò che è accaduto sia stato realizzato per caso.La deduzione secondo cui il proiettile che ha oltrepassato la porta d'ingressolo ha fatto a 83 cm dal suolo, e che il cuscino del divano risultava foratoall'altezza di 63 cm dal suolo, il che smentirebbe l’assunto della sentenzasecondo cui gli autori del reato hanno sparato ad altezza d'uomo, èmanifestamente infondata, posto che nella sentenza con l’espressione “altezzad’uomo” non si intende l’altezza del punto più alto del corpo umano, maun’altezza compatibile con uno dei punti del corpo umano in cui sono contenutiorgani vitali.La deduzione secondo cui il foro sull'anta del mobile ubicato nella camerettadella figlia di Caputo è stato repertato a 155 cm dal suolo e il foro d'ingressosulla parete esterna a 132 cm dal suolo con traiettoria leggermente inclinataverso l'alto, il che, secondo il ricorso, dimostrerebbe che chi sparava mantenevabassa la volata delle armi non intendendo colpire alcuno, è inammissibile permancanza di coerenza tra le premesse e le conclusioni, perchè la circostanza chequesto proiettile risulti sparato verso l’alto dimostra, al contrario, che gli autoridel reto non si sono preoccupati di tenere rasoterra la traiettoria dei colpi chesparavano.La deduzione secondo cui la sentenza impugnata, scrivendo che non puòescludersi, nè affermarsi, che Caputo non fosse visibile agli occhi deglicongettura che i colpi risultassero sparati verso il punto in cui si trovava Caputoperché tre proiettili sono penetrati dalla porta d’ingresso, ovvero da un luogodiverso da quello in cui si trovava l’obiettivo della azione, è infondata perché ilgiudizio di responsabilità deriva non dal fatto che gli imputati conoscessero laposizione esatta della vittima e volessero la morte come conseguenza dellapropria condotta, ma dal fatto che gli imputati hanno tenuto un atteggiamento diindifferenza verso la tipologia di evento di danno per la vita, o l’incolumità, dellepersone che si trovavano nell’abitazione che avrebbero cagionato (Sez. 1, n.47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 - 01).La deduzione secondo cui non si è tenuto conto che i colpi sono stati sparaticon l’arma a ventaglio in direzione delle mura perimetrali è inammissibile permancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico delladecisione che ha evidenziato che ben tre proiettili sono penetrati all’internodell’abitazione dalla porta di ingresso ed hanno raggiunto il soggiorno e lacameretta.Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. Ricorso Franco2.1. Il primo motivo è infondato.La deduzione secondo cui la sentenza non si è confrontata con leargomentazioni rese nell'ordinanza con cui era stata respinta la richiesta diapplicazione di misura cautelare, ovvero che mancava la prova che le minaccerivolte alla madre ed al compagno della madre del collaboratore di giustiziafossero, in realtà, dirette al collaboratore e che quest'ultimo avesse subito laforza di tali intimidazioni, è infondata, perché - premesso che tra provvedimentocautelare e sentenza sul merito, per la differenza di piattaforma probatoria su cuiè fondata la decisione e di parametri di valutazione della responsabilitàdell’imputato, il rapporto è diverso rispetto a quello esistente tra sentenza diprimo e di secondo grado, per cui non è possibile riproporre lo schema dellamotivazione rafforzata (v. Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982– 04, in motivazione: “la ragione per la quale, in materia di impugnazionicautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cosiddetta"motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo, siasotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa ilprocedimento principale rispetto al procedimento incidentale de libertate”) -anche a voler valutare la deduzione sotto il profilo della logicità dellamotivazione, la sentenza impugnata non contiene fratture logiche sul punto,perché lo specifico riferimento al collaboratore formulato dagli autori del reatonel momento in cui hanno approcciato i due congiunti dello stesso, la specificarichiesta sul se lo stesso avesse deciso di iniziare a collaborare che ha obbligato ilsuocero ad una risposta evasiva, la quasi contemporaneità tra la data del fatto(15 luglio 2019) e la data di inizio del percorso collaborativo (27 giugno 2019),rendono non illogico il percorso motivazionale della sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che le minacce fossero dirette a coartare non la volontàdei congiunti del collaboratore, ma il collaboratore stesso, ed ad orientarne ledichiarazioni che egli si accingeva a rendere.La deduzione del ricorso secondo cui il collaboratore ha riferito di averappreso di queste condotte minatorie solo in epoca successiva è, invece,inconferente perché il ricorrente è stato giudicato responsabile di un reatotentato, e quindi ciò che deve essere valutata, in conformità alle regole generalisul tentativo, è soltanto la idoneità e la univocità della condotta tenuta.La deduzione del ricorso secondo cui la sentenza non spiega in quale partedel narrato del collaboratore emergerebbe la coartazione subita dal medesimo alfine di far cessare il percorso collaborativo è, a sua volta, inammissibile perchéinconferente con il titolo di reato contestato, posto che, come detto, si tratta diun tentativo.2.2. Il secondo motivo, dedicato all’aggravante mafiosa, è inammissibile pergenericità, perché in punto di metodo si risolve nel mero richiamo di unamassima giurisprudenziale, corredato di affermazioni generali, prive di qualsiasiriferimento al caso concreto, mentre, per quanto riguarda la finalità diagevolazione, la deduzione secondo cui il ricorrente non è considerato unsoggetto interno all'associazione ma solo un soggetto dedito ad attività di spaccioè inammissibile sia perché non è allegato o trascritto in ricorso l’elemento diprova da cui si dovrebbe ricavare tale circostanza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti,rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), sia perché ladeduzione introduce un elemento scarsamente significativo ai fini delladecisione.Al riguardo, è pacifico che la circostanza aggravante in esame nelladuplice forma di manifestazione contestata non postula l'appartenenza delsoggetto agente a sodalizio mafioso, ma soltanto che la sua condotta replichi iltipico agire degli esponenti mafiosi e sia posta in essere nella consapevolevolontà di agevolare associazione di stampo mafioso.2.3. Il terzo motivo, relativo alla recidiva, è infondato.La sentenza di appello ha preso in considerazione la risalenza delle date deitre reati per cui l’imputato è stato già condannato con sentenza passata ingiudicato, ma ha notato, in modo scevro da vizi logici, che dalle tre condanneemerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato stabilmente dedito alla cessione di sostanzestupefacenti e che la condotta contestata in questo giudizio è stata finalizzata adevitare che il collaboratore di giustizia parlasse all’autorità giudiziaria dellecondotta è collegata alle precedenti da un nesso di non occasionalità che rendenon illogica la motivazione che ha ritenuto esistente l’aumento di capacitàcriminale che caratterizza il giudizio sulla recidiva.2.4. Il quarto motivo, dedicato al trattamento sanzionatorio, èinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] la pena nella sentenza di primo grado, poi confermata in appello,è stata determinata, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, nelseguente modo: pena base, atteso il reato tentato, 2 anni e 6 mesi di reclusione;aumentata per la aggravante mafiosa a 3 anni e 6 mesi di reclusione; ridotta peril rito.Ne consegue che il motivo sulle attenuanti generiche è inammissibile perchéesse, in realtà, sono state concesse; il motivo sulla continuazione è inammissibileperché nel calcolo della pena non è stato effettuato alcun aumento per lacontinuazione; il motivo sull’art. 63, comma 4, cod. pen. è inammissibile perchénel calcolo della pena non è stato effettuato alcun aumento ai sensi di talenorma.2.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato.3. Ricorso Sebastiano3.1. Il primo motivo, dedicato alla quantificazione della pena, è infondato.La pena si è discostata rispetto al minimo edittale (che era di 8 mesi per ilreato tentato, il giudice di appello ha individuato una pena di 2 anni e 6 mesi direclusione), e la scelta della pena inflitta in concreto è stata motivata con lareiterazione delle condotte.Si tratta di una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità cheritiene che nella definizione del trattamento sanzionatorio il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), comeavvenuto nella specie, mediante il richiamo agli elementi del fatto che sono statiritenuti prevalenti, senza che sia necessario prenderli in considerazione tutti(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waichey, Rv. 258410).3.2. Il secondo motivo, dedicato alla mancata concessione delle attenuantigeneriche, è inammissibile, perché, in realtà, le attenuanti sono state concesse.La pena in primo grado è stata determinata, infatti, così: pena base: 2 annie sei mesi; aumentata per l'aggravante mafiosa a 3 anni e 6 mesi; ridotta per leIn secondo grado la pena è stata ridotta ricalcolandola in questo modo: penabase: 2 anni e 6 mesi di reclusione, aumentata per l’aggravante mafiosa a 3 annie 6 mesi; ridotta per attenuanti generiche a 2 anni e 4 mesi; ridotta per il rito.Ne consegue che le attenuanti generiche sono state concesse sia in primoche in secondo grado.3.3. Il terzo motivo dedicato alla mancata applicazione dell'attenuantedell'art. 114 cod. pen. è inammissibile, perché in presenza dell’aggravantedell’art. 112 cod. pen. è normativamente precluso il riconoscimentodell’attenuante (v. art. 114, comma 2, cod pen.: “Tale disposizione non si applicanei casi indicati nell'articolo 112.”).3.4. Il ricorso è, nel complesso, infondato.4. Ricorso MastrorosaL’unico motivo è inammissibile nella parte relativa al giudizio diresponsabilità, in quanto la sentenza di appello alle pagg. 141 e 142 ha spiegatoperché ritiene che dalla dichiarazione autoaccusatoria resa dal collaboratoreemerga l’evidenza del reato, spiegando anche che vi è stata una autonomia nelladetenzione dell’arma da parte dell’imputato, perché lo stesso ha avuto indisponibilità l’arma per un lasso temporale apprezzabile, atteso che l’ha ricevutain consegna e l’ha portata allo “zio Salvatore”, armiere del gruppo criminale, chenon era presente nel luogo e nell’ora in cui gli era stata consegnata; ladetenzione ha, quindi, avuto in fatto una durata apprezzabile.Il ricorso non contiene una critica articolata al percorso logico della sentenzaimpugnata ed è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità.Il motivo è infondato, invece nella parte in cui contesta la mancataconcessione delle generiche.La sentenza impugnata ha motivato il diniego rilevando che l’imputatocontinua a protestare la sua innocenza e che, pur essendo un collaboratore digiustizia, non esprime resipiscenza su tale fatto.Il ricorso deduce che in questo modo la sentenza ha censurato una sceltaprocessuale.L’argomento è infondato in quanto la motivazione della Corte d'appello fariferimento non al diritto al silenzio in quanto tale, ma, più ampiamente, alcomportamento processuale dell'imputato che sarebbe privo di qualsiasielemento di resipiscenza. Il giudizio sulla resipiscenza, pertanto, attiene a unpiano diverso e più ampio del diritto al silenzio, che il giudice di merito puòlegittimamente desumere da una pluralità di indicatori, tra cui l'atteggiamentocomplessivo tenuto dall'imputato nel corso dell'intero procedimento (Sez. 1, n.11302 del 14/10/1993, Contino, Rv. 195606 - 01, più di recente Sez. 7,n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n. 29699 del 18/6/2025, I., n.m.;Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.).Il motivo di ricorso è invece, inammissibile nella parte in cui contesta lapena base, in quanto la sentenza impugnata ha motivato lo scostamento dalminimo edittale con i precedenti penali e la gravità del reato, con unamotivazione molto ampia (si tratta di arma da guerra, era un’arma utilizzata percommettere un tentato omicidio, quindi l’imputato aveva un ruolo importante; lacapacità a delinquere era elevata ed è stata desunta dai precedenti penali), cherende non manifestamente illogico il percorso attraverso cui il giudice del meritoè giunto a determinare la pena.Il motivo di ricorso è, invece, infondato, con riferimento alle nuove penesostitutive di cui all’art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689.Il ricorso deduce che la sentenza d'appello ha omesso di informarel'imputato della possibilità offerto dal nuovo strumento processuale,determinando pertanto una violazione dell'art. 20-bis cod. pen.Il motivo è infondato in quanto, in mancanza di una esplicita richiestadell’imputato nei motivi di appello o nelle conclusioni dell’udienza di appello, “intema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto aproporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva,essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessaformulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza,presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti peraccedere alla misura sostitutiva” (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S.,Rv. 285710 – 01; Sez. 7, n. 13438 del 20/02/2025, D’Angelo, n.m.; Sez. 5, n.11754 del 22/01/2025, P., n.m.).Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, nel complesso, infondato.5. Statuizioni consequenzialiAi sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris