CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09865/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I C. C. !nato ai omissis avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, contestualmente, dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare presentate da C.C. in relazione alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a multa pari ad euro 1.000, oggetto del provvedimento n. 322/2019 SIEP emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, in data 16 settembre 2019, con contestuale decreto di sospensione, provvedimento questo notificato in data 27 settembre 2019. In particolare, con riguardo alla domanda di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova, il Collegio riteneva di dover emettere provvedimento reiettivo in ragione dei numerosi precedenti e dei procedimenti pendenti per fatti recenti a carico di I C.C. I Vieppiù, la valutazione prognostica in senso negativo all'idoneità della misura suddetta a fronteggiare la pericolosità sociale dell'istante veniva avvalorata dal tenore negativo del rapporto dei Carabinieri di Oria e dalla nota dell'UEPE di Brindisi attraverso cui si dava atto della mancata presentazione di C.C. agli incontri a cui era stato convocato. In via preliminare, peraltro, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla difesa in udienza sulla scorta del fatto che allorquando si emetteva il provvedimento di esecuzione pene concorrenti, collegato all'ordine di esecuzione prima detto, perché contenente la pena di cui alla condanna che quel provvedimento intendeva attuare, ossia il giorno 29 gennaio 2022, C.C. , nato il 4 ottobre 1995, era ormai divenuto ultraventicinquenne e, dunque, era da tempo cessata la competenza a decidere del Giudice minorile. 2. L'interessato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1.Con primo motivo denuncia la violazione del d.P.R. n. 448 del 1988, art. 3p,nonchéz contestuale vizio di motivazione. Essendo il ricorrente nato il 4 ottobre 1995, al momento della presentazione dell'istanza di misura alternativa, ovvero il 25 ottobre 2019, egli non aveva ancora compiuto venticinque anni; sicché, sulla scorta dell'eccezione difensiva il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al competente Tribunale per i minorenni di Lecce in funzione di Tribunale di sorveglianza, ai sensi del d.P.R. n. 448 del 1988, art. 3, comma 2. 2.2.Con secondo motivo ci si duole del mancato accoglimento della richiesta di ammissione alla misura dell'affidamento in prova che, secondo la difesa, è dipesa dall'erronea applicazione del disposto dell'art. 47 ord. pen. e dal fatto che il Giudice abbia mal motivato il proprio diniego essendosi l'argomentazione basata unicamente sul curriculum di I C.C. [senza tenere conto dell'evoluzione della personalità dello stesso nel periodo successivo alla commissione del reato. Peraltro, non corrisponde a verità il resoconto fatto dal Collegio in ordine alla relazione del ricorrente con l'Ufficio di esecuzione penale esterna perché, in altra nota, a cui non si fa cenno alcuno, il funzionario del citato servizio dava conto della circostanza che gli interventi professionali a carico del soggetto, per motivi di salute dello stesso, seppur intrapresi non si erano conclusi e perciò si chiedeva un rinvio dell'udienza. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta, chiede che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. E' opportuno rammentare che l'art. 3 ("Competenza") del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 dispone che: "1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età". In base al dettato della norma ora riprodotta, la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale età sono di competenza del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare la perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni (Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234703 - 01). 3. Tale principio non è stato correttamente applicato e questo in ragione del fatto che il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la competenza a provvedere spetta, comunque, al magistrato o al tribunale di sorveglianza per i minorenni nel caso, come quello di specie, in cui, al momento della presentazione dell'istanza, il condannato non abbia ancora compiuto il venticinquesimo anno di età.Deve, invero, rammentarsi e riaffermarsi che, in base al principio della perpetuatío iurisdictionis, rettamente inteso, la competenza a provvedere nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si radica con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento e resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire (v., con riguardo al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 57954 del 19/9/2018, Iorio, Rv. 275317 - 01; con riguardo al procedimento di esecuzione, Sez. 1, n. 6739 del 30/1/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171 - 01): si tratta, invero, di un criterio di orientamento certo e obiettivo, che consente di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi in relazione al continuo eventuale aggiornamento della posizione di un condannato. Siffatto principio, del resto, è stato già applicato da questa Corte con riferimento a casi analoghi a quello di specie, nei quali si è ribadito che la competenza deve essere determinata, a norma del d.P.R. n. 448 del 1988, art. 3, comma 2, con riguardo all'età del condannato "alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare" (v. ancora Sez. 1, n. 21849 del 23/5/2006, cit., in motivazione; Sez. 1, n. 22576 del 24.3.2015, Confl. comp. in proc. M., n. m.), ossia al momento di presentazione della domanda. Nella situazione in esame, poiché il condannato, nato il 4 ottobre 1995, ha presentato la domanda per ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova o la detenzione domiciliare in data 25 ottobre 2019, quando era ancora infraventicinquenne, sulla scorta dell'ordine di esecuzione emesso in data 16 settembre 2019, n. SIEP 322/2019, correttamente la difesa aveva eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza ordinario, ancorché alla data del provvedimento di cumulo n. 27/2022, legato allo stesso n. SIEP e contenente la condanna della cui esecuzione si trattava, ossia il 29 gennaio 2022, il ricorrente aveva già compiuto 26 anni. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha erroneamente ritenuto la propria competenza considerando un dato cronologico errato perché non rilevante. Difatti, nel caso in discussione, non rileva quella giurisprudenza di legittimità che seppur concernente la questione di competenza funzionale dell'organo di sorveglianza in tema di misure alternative alla detenzione - come nella vicenda in discussione - si correla alla presupposta esistenza di plurimi titoli esecutivi, emessi sia dal Giudice ordinario che dal Giudice minorile, mentre nel caso che ci occupa la questione di competenza, sempre in tema di misure alternative, viene agitata all'interno di un unico medesimo procedimento.Non può, quindi, estendersi, proprio per la diversità delle fattispecie in confronto, alla situazione processuale del ricorrente il principio, sancito in quelle decisioni, secondo il quale spetta al Tribunale di sorveglianza ordinario, e non al Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza di misure alternative alla detenzione proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età, a nulla rilevando che il predetto non abbia ancora compiuto i venticinque anni d'età (fra molte, cfr. Sez. 1, n. 7235 del 15/12/2017, dep. 14/2/2018, T., Rv. 272410 - 01, in cui viene spiegato che, in assenza di una norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nell'ordinamento penitenziario, non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza quando ci si debba rapportare a un provvedimento di unificazione di pene concorrenti se alcune di esse siano state irrogate per reati commessi dal condannato già divenuto maggiorenne, anche se infraventicinquenne). 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso per la riconosciuta sussistenza del vizio di incompetenza funzionale comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di impugnazione. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Lecce in funzione di Tribunale di sorveglianza. Deriva, altresì, l'oscuramento di dati sensibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Lecce in funzione di Tribunale di sorveglianza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. n.