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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 37886/2022

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rLeL &<ke, ORDINANZA sul ricorso 27561/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA], in persona della sua omonima titolare, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente — avverso la sentenza n. 2021/2017 della Corte di Appello di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 695/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale di autotrasporti, con la quale domanda l'attore invocava la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento orale del 30.11.2006, l'illegittimità del licenziamento, questa volta scritto, in data 13.1.2007, e la reintegra nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento della datrice di lavoro del risarcimento del danno.

Secondo il ricorrente, egli era stato licenziato oralmente il 30.11.2006 da [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare dell'azienda, e dal quale lui stesso riceveva gli ordini di servizio, a seguito dei fatti intervenuti in data 27.11.2006, allorquando il Ditroilo, recatosi presso la stazione di servizio Agip, sita in Rutigliano, aveva riscontrato la sottoscrizione ad opera del Campobasso di buoni di rifornimento di gasolio in quantitativo superiore a quello effettivamente utilizzato per lo svolgimento dei tragitti prestabiliti.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello che il Campobasso aveva interposto contro la sentenza di primo grado, condannandolo al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del secondo grado, come liquidate e in distrazione.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ritenuto ammissibile il gravame alla stessa proposto, respingeva il primo motivo d'appello, con il quale l'allora appellante censurava la parto della g@nterrie di primo grado nella qkdiQie- Si affermava l'insussistenza del licenziamento orale; respingeva, altresì, il secondo motivo, con il quale lo stesso si doleva che la sentenza non avesse tenuto conto della valutazione relativa all'attendibilità dei testi effettuata all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel processo penale a carico dello stesso Campobasso, nonché il terzo motivo d'appello, a mezzo del quale deduceva che la sentenza di prime cure non teneva conto della discordanza tra l'importo alla pompa e l'importo sui buoni, differenza invece valutata nel giudicato penale.

Per altro verso, la stessa Corte, in relazione al quarto motivo d'appello, riteneva che l'impugnazione del licenziamento era intervenuta tempestivamente, ma che la sentenza non potesse essere tuttavia riformata, perché le risultanze probatorie in precedenza esaminate dalla stessa Corte convergevano nel confermare la fondatezza del licenziamento e la sussistenza di una giusta causa alla base dello stesso.

Infine, disattendeva anche l'ultimo motivo di gravame, a mezzo del quale l'allora appellante si lamentava della mancata valutazione da parte del Tribunale di alcuni dati di causa (importo del credito vantato nei confronti dell'azienda da parte del lavoratore, entità del danno subito dall'azienda, correttezza del contegno tenuto dall'autista nel corso della carriera, il rischio affrontato nell'esecuzione della prestazione).

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso.

6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia "Con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione della legge 604/66, art. 18 Statuto dei lavoratori, e modificazioni, 2967 c.c. (onere della prova) e 115 c.p.c..

Omesso esame di fatto decisivo per la decisione".

Secondo il ricorrente, "la sentenza ha omesso di analizzare che atto di contestazione dell'addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportando testualmente le seguenti parole: Innanzitutto va analizzato se la contestazione dell'addebito ex art. 7 dello Statuto contiene la indicazione della somma di danaro pagata all'Agip come da lettera del

29.11.06. Se la lettera non contiene elementi precisi, la contestazione non è valida.

Quindi questa contestazione non è valida".

Inoltre per l'impugnante, "nelle lettere di contestazione non è possibile quando si parla di somme di danaro, non essere precisi ed impedire alle altre parti di verificare lo stato della situazione.

Quindi, la sentenza impugnata va cassata a norma dell'art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. avendo omesso di approfondire fatti essenziali".

Sempre a detta del ricorrente, "sulla base di un'analisi precisa della fattispecie de quo, stando lo stato dei fatti, chi ha ricevuto un vantaggio dall'errore della sottoscrizione, è esclusivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della stazione di servizio, che si è giovato della differenza della benzina rimanente nella "pompa", maggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto erogare così come indicato sul buono.

In definitiva si rileva e censura un'interpretazione posta in essere in violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5".

2. Nel costituirsi in questa sede di legittimità, la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per cassazione sotto molteplici profili.

3. Ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso in esame in relazione ai profili che inverano in tal senso la ragione più liquida.

3.1. In primo luogo, secondo le Sezioni unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).

3.2. Ebbene, come emerge già dai passi innanzi riportati dell'unica censura in esame e, meglio, dal suo intero sviluppo, il ricorrente, deducendo nel contempo sia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto che l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, propone, in realtà, una propria rivisitazione della vicenda di cui è processo.

4. Soggiunge il Collegio che sempre le Sezioni Unite hanno insegnato che: L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21973).

4.1. Ebbene, come risulta dalla sintesi sopra esposta, l'unico motivo di ricorso, benché faccia riferimento anche all'ipotesi della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ruota soprattutto sul distinto mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

4.2. Come si è visto, però, in un primo momento, il ricorrente pare voler dedurre che il fatto che la sentenza impugnata avrebbe "omesso di analizzare" sarebbe un atto di contestazione dell'addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche se poi dopo si parla di una lettera del 29.11.2006, salvo ancor dopo parlare di "lettere di contestazione".

4.3. In disparte ciò, il ricorrente neppure ha allegato in che senso questi documenti sarebbero decisivi, e come e quando sarebbero stati dibattuti inter partes.

In parte qua, peraltro, il motivo difetta anche di autosufficienza nel senso che non è specificato come e quando sarebbero stati prodotti, e in quale fascicolo si trovino, tali documenti (ove si tratti di più documenti).

4.4. Non senza notare che non risulta assolutamente ex actis che il primo asserito licenziamento orale (del 30.11.2006) fosse stato preceduto da un atto di contestazione del 26.11.2006 e/o da una lettera del 29.11.2006.

Stando, infatti, alla ricostruzione della Corte territoriale, la vicenda di cui è causa, secondo la prospettazione dell'attore stesso, aveva avuto inizio il 30.11.2006, allorché il lavoratore sarebbe stato licenziato verbalmente (cosa, poi, esclusa dalla stessa Corte), sebbene in relazione a fatti occorsi il 27.11 precedente.

4.5. Come si è visto, poi, il ricorrente pare adombrare un'invalidità di questa contestazione disciplinare perché sarebbe stata imprecisa.

Al netto del dato che tale contestazione neppure emerge dagli atti, almeno come contestazione formulata per iscritto, il ricorrente ha così introdotto una questione, a quanto consta, mai trattata in precedenza, laddove, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 27.8.2003, n. 12571).

5. Resta, perciò, confermata l'inammissibilità del ricorso in esame, che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. civ., sez.

V. 4.4.2017, n. 8758).

6. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rLeL &<ke, ORDINANZA sul ricorso 27561/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA], in persona della sua omonima titolare, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente — avverso la sentenza n. 2021/2017 della Corte di Appello di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 695/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale di autotrasporti, con la quale domanda l'attore invocava la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento orale del 30.11.2006, l'illegittimità del licenziamento, questa volta scritto, in data 13.1.2007, e la reintegra nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento della datrice di lavoro del risarcimento del danno. Secondo il ricorrente, egli era stato licenziato oralmente il 30.11.2006 da [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare dell'azienda, e dal quale lui stesso riceveva gli ordini di servizio, a seguito dei fatti intervenuti in data 27.11.2006, allorquando il Ditroilo, recatosi presso la stazione di servizio Agip, sita in Rutigliano, aveva riscontrato la sottoscrizione ad opera del Campobasso di buoni di rifornimento di gasolio in quantitativo superiore a quello effettivamente utilizzato per lo svolgimento dei tragitti prestabiliti. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello che il Campobasso aveva interposto contro la sentenza di primo grado, condannandolo al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del secondo grado, come liquidate e in distrazione. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ritenuto ammissibile il gravame alla stessa proposto, respingeva il primo motivo d'appello, con il quale l'allora appellante censurava la parto della g@nterrie di primo grado nella qkdiQie- Si affermava l'insussistenza del licenziamento orale; respingeva, altresì, il secondo motivo, con il quale lo stesso si doleva che la sentenza non avesse tenuto conto della valutazione relativa all'attendibilità dei testi effettuata all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel processo penale a carico dello stesso Campobasso, nonché il terzo motivo d'appello, a mezzo del quale deduceva che la sentenza di prime cure non teneva conto della discordanza tra l'importo alla pompa e l'importo sui buoni, differenza invece valutata nel giudicato penale. Per altro verso, la stessa Corte, in relazione al quarto motivo d'appello, riteneva che l'impugnazione del licenziamento era intervenuta tempestivamente, ma che la sentenza non potesse essere tuttavia riformata, perché le risultanze probatorie in precedenza esaminate dalla stessa Corte convergevano nel confermare la fondatezza del licenziamento e la sussistenza di una giusta causa alla base dello stesso. Infine, disattendeva anche l'ultimo motivo di gravame, a mezzo del quale l'allora appellante si lamentava della mancata valutazione da parte del Tribunale di alcuni dati di causa (importo del credito vantato nei confronti dell'azienda da parte del lavoratore, entità del danno subito dall'azienda, correttezza del contegno tenuto dall'autista nel corso della carriera, il rischio affrontato nell'esecuzione della prestazione). 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso. 6. Solo la controricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo, il ricorrente denuncia "Con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione della legge 604/66, art. 18 Statuto dei lavoratori, e modificazioni, 2967 c.c. (onere della prova) e 115 c.p.c.. Omesso esame di fatto decisivo per la decisione". Secondo il ricorrente, "la sentenza ha omesso di analizzare che atto di contestazione dell'addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportando testualmente le seguenti parole: Innanzitutto va analizzato se la contestazione dell'addebito ex art. 7 dello Statuto contiene la indicazione della somma di danaro pagata all'Agip come da lettera del 29.11.06. Se la lettera non contiene elementi precisi, la contestazione non è valida. Quindi questa contestazione non è valida". Inoltre per l'impugnante, "nelle lettere di contestazione non è possibile quando si parla di somme di danaro, non essere precisi ed impedire alle altre parti di verificare lo stato della situazione. Quindi, la sentenza impugnata va cassata a norma dell'art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. avendo omesso di approfondire fatti essenziali". Sempre a detta del ricorrente, "sulla base di un'analisi precisa della fattispecie de quo, stando lo stato dei fatti, chi ha ricevuto un vantaggio dall'errore della sottoscrizione, è esclusivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della stazione di servizio, che si è giovato della differenza della benzina rimanente nella "pompa", maggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto erogare così come indicato sul buono. In definitiva si rileva e censura un'interpretazione posta in essere in violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5". 2. Nel costituirsi in questa sede di legittimità, la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per cassazione sotto molteplici profili. 3. Ritiene il Collegio di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso in esame in relazione ai profili che inverano in tal senso la ragione più liquida. 3.1. In primo luogo, secondo le Sezioni unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. un., 27.12.2019, n. 34476). 3.2. Ebbene, come emerge già dai passi innanzi riportati dell'unica censura in esame e, meglio, dal suo intero sviluppo, il ricorrente, deducendo nel contempo sia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto che l'omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, propone, in realtà, una propria rivisitazione della vicenda di cui è processo. 4. Soggiunge il Collegio che sempre le Sezioni Unite hanno insegnato che: L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21973). 4.1. Ebbene, come risulta dalla sintesi sopra esposta, l'unico motivo di ricorso, benché faccia riferimento anche all'ipotesi della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ruota soprattutto sul distinto mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 4.2. Come si è visto, però, in un primo momento, il ricorrente pare voler dedurre che il fatto che la sentenza impugnata avrebbe "omesso di analizzare" sarebbe un atto di contestazione dell'addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche se poi dopo si parla di una lettera del 29.11.2006, salvo ancor dopo parlare di "lettere di contestazione". 4.3. In disparte ciò, il ricorrente neppure ha allegato in che senso questi documenti sarebbero decisivi, e come e quando sarebbero stati dibattuti inter partes. In parte qua, peraltro, il motivo difetta anche di autosufficienza nel senso che non è specificato come e quando sarebbero stati prodotti, e in quale fascicolo si trovino, tali documenti (ove si tratti di più documenti). 4.4. Non senza notare che non risulta assolutamente ex actis che il primo asserito licenziamento orale (del 30.11.2006) fosse stato preceduto da un atto di contestazione del 26.11.2006 e/o da una lettera del 29.11.2006. Stando, infatti, alla ricostruzione della Corte territoriale, la vicenda di cui è causa, secondo la prospettazione dell'attore stesso, aveva avuto inizio il 30.11.2006, allorché il lavoratore sarebbe stato licenziato verbalmente (cosa, poi, esclusa dalla stessa Corte), sebbene in relazione a fatti occorsi il 27.11 precedente. 4.5. Come si è visto, poi, il ricorrente pare adombrare un'invalidità di questa contestazione disciplinare perché sarebbe stata imprecisa. Al netto del dato che tale contestazione neppure emerge dagli atti, almeno come contestazione formulata per iscritto, il ricorrente ha così introdotto una questione, a quanto consta, mai trattata in precedenza, laddove, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 27.8.2003, n. 12571). 5. Resta, perciò, confermata l'inammissibilità del ricorso in esame, che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. civ., sez. V. 4.4.2017, n. 8758). 6. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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