CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 32965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, rideterminava in anniuno, mesi uno e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., confermando nel resto.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneMassimo [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con ununico motivo, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, conspecifico riferimento all’omessa concessione delle circostanze attenuantigeneriche, e formulando espressa richiesta di ricalcolare la pena nel minimoedittale anche mediante l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 62-bis cod.pen. e l’esclusione della recidiva contestata.3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della proceduracamerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perchè generico e volto a sollecitare unarivalutazione della congruità della pena la cui determinazione, da parte dei giudicidi merito, lungi dall’essere frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, èsorretta da adeguata motivazione in fatto ed in diritto.In particolare, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’atto diappello, ha rideterminato la pena partendo dal minimo edittale (invocato conl’odierno ricorso) ed ha adeguatamente motivato la quantificazione della penafinale in riferimento alla ritenuta recidiva qualificata, confermando la decisione delprimo giudice di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,rispetto alle quali ha, altresì, rimarcato il divieto di prevalenza rispetto allacontestata recidiva.2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]