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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 26966/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 settembre 2021 il Tribunale dì Potenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 1); di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 10-quater, comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 2); di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 3) - nei confronti del decreto del 2 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo diretto e per equivalente nei riguardi delle società e dello stesso istante.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha osservato come non fosse stato provato l'accordo illecito tra il Palmieri e il Cardano per la gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], laddove dalle stesse dichiarazioni della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], coindagata, doveva intendersi escluso un legame tra i due, e non era intervenuto alcun riscontro esterno alle dichiarazioni della stessa Asenova, in quanto rivolte erga alios.

2.2. Col secondo motivo di censura è stata infine sottolineata la carenza di prova quanto all'ipotizzata somministrazione illecita di manodopera, in ordine alla quale faceva altresì difetto formale contestazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Va invero ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275190).

4.1.1. Ciò posto, nella stessa intestazione del ricorso è premesso che l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame era stata notificata alle parti il 22 ottobre 2021 (circostanza non più revocabile in dubbio, atteso il preciso dovere di verità processuale incombente sui difensori, tale da dispensare da ogni ulteriore accertamento in proposito).

Il ricorso è stato depositato il 2 novembre 2021 all'Ufficio impugnazioni al Tribunale di Salerno, ed è infine pervenuto al Tribunale di Potenza il 9 ("sezione penale") ovvero il 10 ("pervenuto in cancelleria") novembre 2021, in ogni caso oltre il quindicesimo giorno dalla compiuta notificazione del provvedimento impugnato.

Vero è, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Pe c/Drewes, Rv. 282922).

4.2. In ogni caso, ferme restando le assorbenti considerazioni processuali che precedono, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

4.2.1. In proposito il ricorso si incentra appunto su una differente valutazione del materiale processuale, contestando proprio il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame e, quindi, il relativo corredo motivazionale.

Sì da slittare inevitabilmente nell'inammissibile sindacato sulla motivazione del provvedimento.

5. Attesi i rilievi che precedono, quindi, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 settembre 2021 il Tribunale dì Potenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 1); di cui agli artt. 110, 81 capoverso cod. pen. e 10-quater, comma 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] (capo 2); di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 3) - nei confronti del decreto del 2 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in forza del quale era stato disposto sequestro preventivo diretto e per equivalente nei riguardi delle società e dello stesso istante. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, ha osservato come non fosse stato provato l'accordo illecito tra il Palmieri e il Cardano per la gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], laddove dalle stesse dichiarazioni della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], coindagata, doveva intendersi escluso un legame tra i due, e non era intervenuto alcun riscontro esterno alle dichiarazioni della stessa Asenova, in quanto rivolte erga alios. 2.2. Col secondo motivo di censura è stata infine sottolineata la carenza di prova quanto all'ipotizzata somministrazione illecita di manodopera, in ordine alla quale faceva altresì difetto formale contestazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Va invero ricordato che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275190). 4.1.1. Ciò posto, nella stessa intestazione del ricorso è premesso che l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame era stata notificata alle parti il 22 ottobre 2021 (circostanza non più revocabile in dubbio, atteso il preciso dovere di verità processuale incombente sui difensori, tale da dispensare da ogni ulteriore accertamento in proposito). Il ricorso è stato depositato il 2 novembre 2021 all'Ufficio impugnazioni al Tribunale di Salerno, ed è infine pervenuto al Tribunale di Potenza il 9 ("sezione penale") ovvero il 10 ("pervenuto in cancelleria") novembre 2021, in ogni caso oltre il quindicesimo giorno dalla compiuta notificazione del provvedimento impugnato. Vero è, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Pe c/Drewes, Rv. 282922). 4.2. In ogni caso, ferme restando le assorbenti considerazioni processuali che precedono, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4.2.1. In proposito il ricorso si incentra appunto su una differente valutazione del materiale processuale, contestando proprio il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame e, quindi, il relativo corredo motivazionale. Sì da slittare inevitabilmente nell'inammissibile sindacato sulla motivazione del provvedimento. 5. Attesi i rilievi che precedono, quindi, non può che essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Decreto Cassazione n. 26966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris