Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15423/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO avverso la sentenza in data 13/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e per la condanna dì Monastra alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 13/10/2023 del Giudice di Pace di Naso, che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 633 cod. pen..

Deduce:

1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 427, 541 e 542 cod. proc. pen..

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel processo, così come espressamente formulata dall'imputato poi assolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invero, il Giudice di Pace non ha omesso di motivare sulle spese processuali e ha statuito su di esse ritenendo di compensarle «in considerazione della articolata vicenda».

Risulta, dunque, smentito che il giudice ha omesso di motivare sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto.

Tale richiesta, invero, ha trovato puntuale risposta, in quanto è stata implicitamente respinta con la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti in causa, in considerazione -appunto- della "articolata vicenda".

1.2. Deve peraltro sottolinearsi la legittimità di tale statuizione, dovendosi rilevare che l'assoluzione è stata disposta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che «in caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo» (Sez. 2, Sentenza n. 3099 del 23/11/2022, dep. il 2023, Marino, Rv. 284345 - 01).

Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, Oltre accessori di legge.

Così deciso in data 05/03/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] D'ALUNZIO avverso la sentenza in data 13/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e per la condanna dì Monastra alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 13/10/2023 del Giudice di Pace di Naso, che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 633 cod. pen.. Deduce: 1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 427, 541 e 542 cod. proc. pen.. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in relazione alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute nel processo, così come espressamente formulata dall'imputato poi assolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invero, il Giudice di Pace non ha omesso di motivare sulle spese processuali e ha statuito su di esse ritenendo di compensarle «in considerazione della articolata vicenda». Risulta, dunque, smentito che il giudice ha omesso di motivare sulla richiesta di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto. Tale richiesta, invero, ha trovato puntuale risposta, in quanto è stata implicitamente respinta con la statuizione che ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti in causa, in considerazione -appunto- della "articolata vicenda". 1.2. Deve peraltro sottolinearsi la legittimità di tale statuizione, dovendosi rilevare che l'assoluzione è stata disposta ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., atteso che «in caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo» (Sez. 2, Sentenza n. 3099 del 23/11/2022, dep. il 2023, Marino, Rv. 284345 - 01). Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. L'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, Oltre accessori di legge. Così deciso in data 05/03/202
Sentenza Cassazione n. 15423/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris