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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 40525/2021

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te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, sezione riesame, emessa il 31/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021.

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per episodi di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e marjuana) ex art. 73, stesso decreto, risalenti ai mesi di ottobre e novembre 2019.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali formulano un unico articolato motivo, deducendo travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Si assume dalla difesa che sia stato travisato il contributo offerto da Solferino al sodalizio, indicato nell'ordinanza reiettiva in quello di stabile fornitore delle sostanze, per avere lo stesso personalmente condotto le trattative con il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di quello di mero esecutore delle consegne ritenuto invece dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, in patente contrasto con il giudicato cautelare formatosi su tale provvedimento.

Sotto altro profilo si deduce che la chiesta misura degli arresti domiciliari, delocalizzati in Monza - luogo dove l'indagato ha acquisito la disponibilità di un alloggio - sarebbe idonea a rescindere il vincolo con il sodalizio di appartenenza, anche in ragione della scrupolosa osservanza da parte di Solferino delle prescrizioni inerenti alla misura autocustodiale cui lo stesso è stato sottoposto in passato.

3. In data 5 agosto 2021 è stata depositata presso la Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale.

La rinuncia all'impugnazione è un atto strettamente personale, che può essere proposto dalla parte personalmente ovvero dal difensore munito di procura speciale.

E' atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui, una volta che sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem, discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.Essendo stata effettuata nelle forme di legge, la rinuncia in questione comporta dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso stesso, si ritiene di esonerare Solferino dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] IIPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, sezione riesame, emessa il 31/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021. Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per episodi di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e marjuana) ex art. 73, stesso decreto, risalenti ai mesi di ottobre e novembre 2019. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali formulano un unico articolato motivo, deducendo travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si assume dalla difesa che sia stato travisato il contributo offerto da Solferino al sodalizio, indicato nell'ordinanza reiettiva in quello di stabile fornitore delle sostanze, per avere lo stesso personalmente condotto le trattative con il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di quello di mero esecutore delle consegne ritenuto invece dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica, in patente contrasto con il giudicato cautelare formatosi su tale provvedimento. Sotto altro profilo si deduce che la chiesta misura degli arresti domiciliari, delocalizzati in Monza - luogo dove l'indagato ha acquisito la disponibilità di un alloggio - sarebbe idonea a rescindere il vincolo con il sodalizio di appartenenza, anche in ragione della scrupolosa osservanza da parte di Solferino delle prescrizioni inerenti alla misura autocustodiale cui lo stesso è stato sottoposto in passato. 3. In data 5 agosto 2021 è stata depositata presso la Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. La rinuncia all'impugnazione è un atto strettamente personale, che può essere proposto dalla parte personalmente ovvero dal difensore munito di procura speciale. E' atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui, una volta che sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem, discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.Essendo stata effettuata nelle forme di legge, la rinuncia in questione comporta dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso stesso, si ritiene di esonerare Solferino dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] IIPOSITATO
Decreto Cassazione n. 40525/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris