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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14817/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] autorizzato a stare ingiudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentatoe difeso per procura speciale conferita su foglio separato da intendersi al-legato al presente ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 67M23 C342U, pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroSottile Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] il 1/4/50 cf [OSCURATO:PERSONA] 50001G580N, [OSCURATO:PERSONA], n. a P. Armerina il 22/7/37 cf [OSCURATO:PERSONA] 37L22G580Y, [OSCURATO:PERSONA], n. a Hagen, Germ.

Il 27/9/77, cf GLL SRN77P67 Z112P, [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 10/01/65 et GLL SVT65A10 H805E, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirapp.ti e difesi per procura speciale in calce all'avverso ricorso ed a margi-ne del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 58C16Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026B428M) ed elett.te dom.ti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria conpec: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 2322 depositata il12 dicembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Caltagirone il Comune di [OSCURATO:PERSONA](causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennitàdi esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire23.890.750 a titolo di indennità di occupazione: somme dalle quali detrar-re lire 15.000.000, già pagate dal Comune.Il Comune di San eccepiva che le parti avevano sottoscritto un accordo dicessione dell'immobile, a norma dell'art. 12 della legge n° 865/1971, cheaveva determinato il trasferimento della proprietà in suo favore e l'imme-diata cessazione della procedura espropriativa.Il Tribunale di Caltagirone dichiarava la carenza di giurisdizione a favoredel Giudice amministrativo, ma la Corte d'appello riformava la decisione erimetteva le parti davanti al Tribunale.Nella pendenza di tale appello, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] convenivanonuovamente davanti al Tribunale di Caltagirone il Comune di [OSCURATO:PERSONA](causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fattiesposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risarcimento del danno ge-nerato dalla condotta illecita del Comune, che aveva realizzato la palestraNumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026senza aver mai disposto l'occupazione del fondo e senza il decreto diesproprio.Questa controversia veniva sospesa in attesa della definizione dell'appellosulla sentenza di primo grado resa nel precedente giudizio.Dopo la pronuncia della Corte d'appello di Catania nella lite n° 833/98 (RGdi primo grado), definita con sentenza n° 1406/2008, le due cause veni-vano riassunte davanti al Tribunale e quindi riunite.Osservava il Tribunale di Caltagirone che le due domande formulate daglichiedevano l'indennità di esproprio pattuita, nell'altra il risarcimento e larestituzione del bene) e che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quellaformulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98.Pertanto, dato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a pagare aiproprietari la somma indicata nella Delibera n° 188 del 27 luglio 1992,l'Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale at-Nulla era dovuto, invece, agli attori per l'occupazione del suolo, atteso chealla firma della cessione la proprietà dell'immobile era stata immediata-mente trasferita al Comune.Condannava quindi il convenuto a pagare il residuo dovuto, pari ad euro15.571,18.2.- Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e gli altrisoggetti indicati in intestazione, eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando quat-tro motivi.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la reiezione dell'impugnazio-ne e formulando a propria volta un motivo di appello incidentale.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte osservava in via preliminareche l'appello incidentale proposto dal Comune era inammissibile, essendostato tardivamente formulato nella comparsa di risposta depositata oltre iltermine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel merito, ed in riforma della decisione del Tribunale, escludeva che vifosse stata una cessione volontaria del fondo, in quanto la dichiarazione dipubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesiper il completamento dei lavori e per l'esproprio: termine scaduto il qualeera divenuta inefficace in ragione del mancato compimento dell'opera,senza che fosse intervenuta l'irreversibile trasformazione del suolo.Ne derivava che andava accolta la domanda risarcitoria.Riteneva, quindi, rispondente al valore venale del cespite l'indennizzo dilire 35.000 (euro 18,08) al metro quadrato e condannava il Comune alpagamento di euro 15.571,18 a titolo risarcitorio per l'illegittima occupa-zione del fondo (euro 23.318,03 [lire 35.000, pari ad euro 18,08 al mq, x1.290 mq] meno lire 15.000.000, pari ad euro 7.746,85, già pagati dalComune).Per il ristoro delle utilità perse dall'immissione in possesso (maggio 1992)sino alla domanda giudiziale (giugno 2003), liquidava, invece, gli interessilegali maturati anno per anno sull'importo di euro 23.318,03.3.- Ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazio-ne a sette motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Resistono gli ablati, con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto, nonchéchiedendo la condanna del Comune al pagamento di euro trentamila aisensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.La causa, dopo essere stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza del 27febbraio 2025 n° 5121, a causa della mancanza in atti del fascicolo d'uffi-cio del secondo grado di giudizio, necessario onde decidere il primo mezzodi gravame, è stata nuovamente assegnata per la trattazione in adunanzacamerale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/20264.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal ricorrentenella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di inammissibilità del controri-corso per mancanza della procura speciale.Il ricorrente, infatti, assume che nel controricorso notificato (a mezzo delservizio postale) non sarebbe stata “incorporata” la procura speciale, conla conseguenza che egli non sarebbe stato posto nelle condizioni di con-trollare l'esistenza di un valido mandato ad litem e la materiale congiun-zione della procura stessa al controricorso.L'eccezione si appalesa del tutto priva di pregio, sol che si consideri che almomento del compimento dell'atto (febbraio 2019) il processo di cassa-zione non era disciplinato dalle regole del processo civile telematico.Ne discende che il controricorso non doveva necessariamente contenere ilmandato ad litem in calce o a margine, bastando che esso fosse deposita-to nel fascicolo destinato al giudizio dinanzi a questa Corte (art. 370, terzocomma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis): adempimentoche è stato pienamente rispettato, come si desume dalla copia completadel ricorso in formato digitale versata in atti dal ricorrente in data 3 feb-braio 2025.5.- Col primo motivo il Comune lamenta, in base all'art. 360 n° 3 del co-dice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod.proc. civ.Assume che la sua comparsa d'appello sarebbe stata tempestivamentedepositata il 19 giugno 2012, dunque ben prima dei venti giorni anteriorialla prima udienza dell'11 luglio 2012.6.- Il motivo è fondato e – dovendo essere sostanzialmente sussunto neln° 4 dell'art. 360 – consente a questa Corte l'accesso diretto agli atti pro-cessuali.Ora, anche a tacere del fatto che la Corte d'appello ha contraddittoriamen-te individuato due date nelle quali sarebbe stata depositata la comparsa dicostituzione e risposta del Comune (a pagina 4 della sentenza si dice cheNumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026la comparsa venne depositata il 21 novembre 2012, mentre a pagina 5 sidice che essa venne depositata il 19 giugno 2012), dall'esame degli attiemerge che il Comune si è costituto in secondo grado depositando lacomparsa contenente l'appello incidentale in data 19 giugno 2012, ossiaentro venti giorni prima dell'udienza (fissata l'11 luglio 2012) cui la Corteterritoriale dispose un rinvio in ragione dell'erroneo avvertimento di cuiall'art. 163, terzo comma, n° 7, cod. proc. civ., contenuto nella citazioned'appello, nella quale, infatti, il Comune venne invitato a costituirsi “neltermine di giorni venti dalla notificazione” dell'impugnazione, anziché ventigiorni prima dell'udienza in essa indicata.Ne deriva che l'appello incidentale formulato nella comparsa di rispostadell'Ente territoriale era tempestivo e doveva essere esaminato nel merito,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.7.- Col secondo motivo il Comune lamenta, sempre in base all'art. 360n° 3 del cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12della legge n° 865/1971.La Corte avrebbe osservato che “l'occupazione e le opere erano state av-viate e poste in essere iure privatorum in totale carenza di potere, essen-do state iniziate e completate solo dopo 10 anni ed oltre il termine dicompletamento dei lavori previsto”, mentre l'accordo di cessione sarebbeintervenuto il 27 luglio 1992, dunque nel periodo di validità della dichiara-zione di pubblica utilità.8.- Il mezzo è inammissibile per mancanza di chiarezza e di autosufficien-La Corte territoriale, nella ricostruzione del fatto, ha ritenuto che “con de-creto assessoriale n. 1032/IX del 28/9/90 l'opera era stata dichiarata dipubblica utilità” e che l'Amministrazione comunale con la delibera n° 188/1992 “aveva approvato una nuova ipotesi di spesa per il pagamento deisuoli necessari riconoscendo” agli ablati “come dovuta la somma di f.45.150.000 (al 1992) quale indennità di esproprio” (sentenza pagina 5).Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tanto premesso, la Corte ha poi escluso che vi fosse stata una cessionevolontaria del terreno, mancando un procedimento rispettoso dei principigiurisprudenziali enunciati da Cass. 11955/2009 e da Cass. 19656/2006, ela forma scritta ad substantiam (sentenza pagine 8 e 9).Ora, il Comune oppone che l'«accordo» del 27 luglio 1992 venne stipulato,ai sensi dell'art. 12 della legge 865/1971, per iscritto, previa dichiarazionedi pubblica utilità ed urgenza dell'opera, ma per supportare tale afferma-zione, anziché trascrivere l'accordo stesso, rimanda alla Delibera n° 3320della Giunta municipale del Comune ed al Decreto n° 1032/9.Aggiunge che quest'ultimo conterrebbe la dichiarazione delle parti “di ave-re la totale disponibilità dei beni oggetto dell'espropriazione e di accettarel'indennità di esproprio proposta dal Comune che viene determinatanell'apposito prospetto allegato alla presente (…)”, nonché quella di “cede-re al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proprietà degli immobili senza solle-vare alcuna eccezione o a pretendere ulteriori indennizzi a qualsiasi titolo(…)”.Tali atti, tuttavia, pur essendo (presumibilmente) connessi alla (predicata)cessione, non hanno nulla a che vedere con quest'ultima.Il motivo, infatti, non considera che l'atto di cessione previsto dall'art. 12,primo comma, della legge 22 ottobre 1971 n° 865 (ed oggi disciplinatodall'art. 45 del d.P.R. n° 327/2001) è, come detto dalla Corte d'appello,un atto formale e ben distinto dalla delibera con cui l'Ente territorialeesprime la volontà di addivenire ad essa e dagli altri atti del procedimentoamministrativo nel cui alveo tale cessione interviene e, ancor di più, dalDecreto con cui l'opera viene dichiarata di pubblica utilità.In conclusione, il mezzo pur predicando l'esistenza di un atto scritto tra-slativo della proprietà del bene, deduce che esso sia ricavabile dagli attiamministrativi sopra menzionati, che però non sono equivalenti alla for-male cessione volontaria, che, dunque, deve ritenersi mancante.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/20269.- Col terzo mezzo il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti.Nel primo giudizio (RG 833/08) gli attori avevano chiesto la condanna delComune, che era rimasto inadempiente per ben sei anni, a pagare quantoprevisto dalla delibera n° 188/92, con la quale era stato liquidato l'inden-nizzo di lire 45.150.000 (versato solo per 15.000.000), nonché a pagareanche l'indennità di occupazione.Nel secondo giudizio (RG 561/03) gli attori avevano svolto una domandarisarcitoria, che era stata poi coltivata in appello.La Corte territoriale non avrebbe osservato (vizio denunciabile ex art. 360n° 5 cod. proc. civ.) che le richieste erano antitetiche, né che l'accettazio-ne del pagamento a seguito della cessione volontaria costituiva implicitarinuncia alle altre domande.Col quarto motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del com-binato disposto degli art. 112 e 99 del c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3c.p.c. ed all'art. 360 n. 5 c.p.c. incompatibilità, delle domande di cui aigiudizi 833/1998 – 561/2003” – il Comune ripropone le stesse doglianzedel terzo mezzo, asserendo che la Corte avrebbe omesso di rilevare la in-conciliabilità tra le domande attoree formulate nei due giudizi riuniti.10.- I mezzi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Essi, infatti – contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità(per tutte: Cass. sez. un. 27 dicembre 2019, n° 34476) – non deduconol'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esisten-za risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costi-tuito oggetto di discussione tra le parti e che abbia anche carattere decisi-vo, ma tendono ad ottenere da questa Corte una declaratoria di incompa-tibilità tra le domande formulate dai Sottile nei due giudizi (RG 833/98 eRG 561/2003): operazione che, in tutta evidenza, è rimessa al giudice delmerito e in relazione alla quale il Comune, del resto, non fa nemmeno va-lere alcuna conseguenza.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Peraltro, la questione della incompatibilità delle istanze proposte hinc etinde dai Sottile appare anche superata, dato che la Corte territoriale –seppure implicitamente – ha disatteso la domanda di adempimento ed haaccolto quella risarcitoria: evenienza che rende incomprensibile la ripropo-sizione di tale tema nel presente giudizio di legittimità.Quanto, poi, agli effetti della accettazione del pagamento da parte dei Sot-tile, si tratta di una questione che non risulta esposta in sentenza, dondel'ulteriore profilo di inammissibilità derivante dalla mancata indicazione delluogo e del tempo processuali nei quali gli attori l'avrebbero trattata nelcorso dei primi due giudizi di merito (Cass., sez.

VI-T, 13 dicembre 2019,n° 32804).11.- Col quinto motivo – intitolato “violazione e o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 183 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. divieto di mutatio libelli” – il ricorrente, replicando quanto già det-to nel terzo e nel quarto motivo, assume che le domande formulate nelgiudizio RG 561/03 sarebbero nuove rispetto a quelle introdotte nel giudi-zio RG 833/98 e, come tali, inammissibili.Col sesto motivo (“violazione e o falsa applicazione del combinato dispo-sto degli artt.1223 e 2043 c.c. in relazione all'art-360 n. 3 c.p.c. divieto diduplicazione risarcitoria”) il Comune deduce di aver proposto opposizioneex art. 615 cod. proc. civ., in sede di esecuzione della sentenza del Tribu-nale di Caltagirone.In tal sede i Sottile proposero una domanda riconvenzionale, che vennedichiarata inammissibile dal Tribunale, essendo coperta dal giudicato pre-cedente.La sentenza di primo grado sarebbe stata poi confermata dalla Corte d'ap-pello con sentenza n° 1557/2014 e quindi la statuizione sarebbe passatain giudicato.Col settimo mezzo il Comune si duole della “violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte non avrebbe tenuto conto del giudicato sceso con la sentenzadella Corte d'appello catanese n° 1557/2014.12.- I mezzi, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente inammis-sibili, sia perché le domande formulate in RG 561/03 non potevano essereconsiderate nuove nel diverso e precedente giudizio RG 833/98 (trattan-dosi, semmai, di domande diverse introdotte separatamente); sia perché ilricorrente invoca l'autorità di giudicati contenuti in decisioni delle quali nonè alcun cenno nella sentenza gravata (sentenze n° 390/97 e n° 357/97del Tribunale di Caltagirone; sentenza n° 1557/14 della Corte d'appello diCatania), senza trascrivere nella loro interezza tali atti processuali o, co-munque, senza una sufficiente illustrazione del loro contenuto (art. 366 n°6 cod. proc. civ.), idonea a mettere questa Corte nella condizione di com-prendere il perimetro dell'invocato giudicato esterno.13.- In conclusione, solo il primo motivo va accolto per le ragioni sopraesposte, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corted'appello di Catania, che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del presente giudizio.Ovviamente non sussistono i presupposti per la condanna del Comune,nella presente fase processuale, per responsabilità aggravata ai sensidell'art. 96 cod. proc. civ., invocata dai resistenti anche nella memoriaconclusiva.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti.

Cassa erinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] autorizzato a stare ingiudizio giusta deliberazione della G.M. n. 39 del 05.06.18, rappresentatoe difeso per procura speciale conferita su foglio separato da intendersi al-legato al presente ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 67M23 C342U, pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroSottile Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] il 1/4/50 cf [OSCURATO:PERSONA] 50001G580N, [OSCURATO:PERSONA], n. a P. Armerina il 22/7/37 cf [OSCURATO:PERSONA] 37L22G580Y, [OSCURATO:PERSONA], n. a Hagen, Germ. Il 27/9/77, cf GLL SRN77P67 Z112P, [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 10/01/65 et GLL SVT65A10 H805E, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tuttirapp.ti e difesi per procura speciale in calce all'avverso ricorso ed a margi-ne del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 58C16Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026B428M) ed elett.te dom.ti in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed ai limitati fini della comunicazioni di cancelleria conpec: [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 2322 depositata il12 dicembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con citazione notificata il 19 novembre 1998 Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Caltagirone il Comune di [OSCURATO:PERSONA](causa RG 833/98) onde ottenerne la condanna al pagamento di lire45.150.000, liquidati dalla delibera comunale n° 188/1992 quale indennitàdi esproprio di un suolo sul quale era stata edificata una palestra, e di lire23.890.750 a titolo di indennità di occupazione: somme dalle quali detrar-re lire 15.000.000, già pagate dal Comune.Il Comune di San eccepiva che le parti avevano sottoscritto un accordo dicessione dell'immobile, a norma dell'art. 12 della legge n° 865/1971, cheaveva determinato il trasferimento della proprietà in suo favore e l'imme-diata cessazione della procedura espropriativa.Il Tribunale di Caltagirone dichiarava la carenza di giurisdizione a favoredel Giudice amministrativo, ma la Corte d'appello riformava la decisione erimetteva le parti davanti al Tribunale.Nella pendenza di tale appello, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] convenivanonuovamente davanti al Tribunale di Caltagirone il Comune di [OSCURATO:PERSONA](causa RG 561/03) e ne chiedevano la condanna per i medesimi fattiesposti nel precedente giudizio, ma a titolo di risarcimento del danno ge-nerato dalla condotta illecita del Comune, che aveva realizzato la palestraNumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026senza aver mai disposto l'occupazione del fondo e senza il decreto diesproprio.Questa controversia veniva sospesa in attesa della definizione dell'appellosulla sentenza di primo grado resa nel precedente giudizio.Dopo la pronuncia della Corte d'appello di Catania nella lite n° 833/98 (RGdi primo grado), definita con sentenza n° 1406/2008, le due cause veni-vano riassunte davanti al Tribunale e quindi riunite.Osservava il Tribunale di Caltagirone che le due domande formulate daglichiedevano l'indennità di esproprio pattuita, nell'altra il risarcimento e larestituzione del bene) e che, pertanto, occorreva dare prevalenza a quellaformulata per prima, contenuta nella causa RG 833/98.Pertanto, dato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a pagare aiproprietari la somma indicata nella Delibera n° 188 del 27 luglio 1992,l'Ente territoriale era tenuto al pagamento della somma indicata in tale at-Nulla era dovuto, invece, agli attori per l'occupazione del suolo, atteso chealla firma della cessione la proprietà dell'immobile era stata immediata-mente trasferita al Comune.Condannava quindi il convenuto a pagare il residuo dovuto, pari ad euro15.571,18.2.- Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e gli altrisoggetti indicati in intestazione, eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando quat-tro motivi.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la reiezione dell'impugnazio-ne e formulando a propria volta un motivo di appello incidentale.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte osservava in via preliminareche l'appello incidentale proposto dal Comune era inammissibile, essendostato tardivamente formulato nella comparsa di risposta depositata oltre iltermine previsto dagli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nel merito, ed in riforma della decisione del Tribunale, escludeva che vifosse stata una cessione volontaria del fondo, in quanto la dichiarazione dipubblica utilità, risalente al 28 settembre 1990, assegnava sessanta mesiper il completamento dei lavori e per l'esproprio: termine scaduto il qualeera divenuta inefficace in ragione del mancato compimento dell'opera,senza che fosse intervenuta l'irreversibile trasformazione del suolo.Ne derivava che andava accolta la domanda risarcitoria.Riteneva, quindi, rispondente al valore venale del cespite l'indennizzo dilire 35.000 (euro 18,08) al metro quadrato e condannava il Comune alpagamento di euro 15.571,18 a titolo risarcitorio per l'illegittima occupa-zione del fondo (euro 23.318,03 [lire 35.000, pari ad euro 18,08 al mq, x1.290 mq] meno lire 15.000.000, pari ad euro 7.746,85, già pagati dalComune).Per il ristoro delle utilità perse dall'immissione in possesso (maggio 1992)sino alla domanda giudiziale (giugno 2003), liquidava, invece, gli interessilegali maturati anno per anno sull'importo di euro 23.318,03.3.- Ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazio-ne a sette motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Resistono gli ablati, con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto, nonchéchiedendo la condanna del Comune al pagamento di euro trentamila aisensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.La causa, dopo essere stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza del 27febbraio 2025 n° 5121, a causa della mancanza in atti del fascicolo d'uffi-cio del secondo grado di giudizio, necessario onde decidere il primo mezzodi gravame, è stata nuovamente assegnata per la trattazione in adunanzacamerale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/20264.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal ricorrentenella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di inammissibilità del controri-corso per mancanza della procura speciale.Il ricorrente, infatti, assume che nel controricorso notificato (a mezzo delservizio postale) non sarebbe stata “incorporata” la procura speciale, conla conseguenza che egli non sarebbe stato posto nelle condizioni di con-trollare l'esistenza di un valido mandato ad litem e la materiale congiun-zione della procura stessa al controricorso.L'eccezione si appalesa del tutto priva di pregio, sol che si consideri che almomento del compimento dell'atto (febbraio 2019) il processo di cassa-zione non era disciplinato dalle regole del processo civile telematico.Ne discende che il controricorso non doveva necessariamente contenere ilmandato ad litem in calce o a margine, bastando che esso fosse deposita-to nel fascicolo destinato al giudizio dinanzi a questa Corte (art. 370, terzocomma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis): adempimentoche è stato pienamente rispettato, come si desume dalla copia completadel ricorso in formato digitale versata in atti dal ricorrente in data 3 feb-braio 2025.5.- Col primo motivo il Comune lamenta, in base all'art. 360 n° 3 del co-dice di rito, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 343 e 166 cod.proc. civ.Assume che la sua comparsa d'appello sarebbe stata tempestivamentedepositata il 19 giugno 2012, dunque ben prima dei venti giorni anteriorialla prima udienza dell'11 luglio 2012.6.- Il motivo è fondato e – dovendo essere sostanzialmente sussunto neln° 4 dell'art. 360 – consente a questa Corte l'accesso diretto agli atti pro-cessuali.Ora, anche a tacere del fatto che la Corte d'appello ha contraddittoriamen-te individuato due date nelle quali sarebbe stata depositata la comparsa dicostituzione e risposta del Comune (a pagina 4 della sentenza si dice cheNumero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026la comparsa venne depositata il 21 novembre 2012, mentre a pagina 5 sidice che essa venne depositata il 19 giugno 2012), dall'esame degli attiemerge che il Comune si è costituto in secondo grado depositando lacomparsa contenente l'appello incidentale in data 19 giugno 2012, ossiaentro venti giorni prima dell'udienza (fissata l'11 luglio 2012) cui la Corteterritoriale dispose un rinvio in ragione dell'erroneo avvertimento di cuiall'art. 163, terzo comma, n° 7, cod. proc. civ., contenuto nella citazioned'appello, nella quale, infatti, il Comune venne invitato a costituirsi “neltermine di giorni venti dalla notificazione” dell'impugnazione, anziché ventigiorni prima dell'udienza in essa indicata.Ne deriva che l'appello incidentale formulato nella comparsa di rispostadell'Ente territoriale era tempestivo e doveva essere esaminato nel merito,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.7.- Col secondo motivo il Comune lamenta, sempre in base all'art. 360n° 3 del cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12della legge n° 865/1971.La Corte avrebbe osservato che “l'occupazione e le opere erano state av-viate e poste in essere iure privatorum in totale carenza di potere, essen-do state iniziate e completate solo dopo 10 anni ed oltre il termine dicompletamento dei lavori previsto”, mentre l'accordo di cessione sarebbeintervenuto il 27 luglio 1992, dunque nel periodo di validità della dichiara-zione di pubblica utilità.8.- Il mezzo è inammissibile per mancanza di chiarezza e di autosufficien-La Corte territoriale, nella ricostruzione del fatto, ha ritenuto che “con de-creto assessoriale n. 1032/IX del 28/9/90 l'opera era stata dichiarata dipubblica utilità” e che l'Amministrazione comunale con la delibera n° 188/1992 “aveva approvato una nuova ipotesi di spesa per il pagamento deisuoli necessari riconoscendo” agli ablati “come dovuta la somma di f.45.150.000 (al 1992) quale indennità di esproprio” (sentenza pagina 5).Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tanto premesso, la Corte ha poi escluso che vi fosse stata una cessionevolontaria del terreno, mancando un procedimento rispettoso dei principigiurisprudenziali enunciati da Cass. 11955/2009 e da Cass. 19656/2006, ela forma scritta ad substantiam (sentenza pagine 8 e 9).Ora, il Comune oppone che l'«accordo» del 27 luglio 1992 venne stipulato,ai sensi dell'art. 12 della legge 865/1971, per iscritto, previa dichiarazionedi pubblica utilità ed urgenza dell'opera, ma per supportare tale afferma-zione, anziché trascrivere l'accordo stesso, rimanda alla Delibera n° 3320della Giunta municipale del Comune ed al Decreto n° 1032/9.Aggiunge che quest'ultimo conterrebbe la dichiarazione delle parti “di ave-re la totale disponibilità dei beni oggetto dell'espropriazione e di accettarel'indennità di esproprio proposta dal Comune che viene determinatanell'apposito prospetto allegato alla presente (…)”, nonché quella di “cede-re al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proprietà degli immobili senza solle-vare alcuna eccezione o a pretendere ulteriori indennizzi a qualsiasi titolo(…)”.Tali atti, tuttavia, pur essendo (presumibilmente) connessi alla (predicata)cessione, non hanno nulla a che vedere con quest'ultima.Il motivo, infatti, non considera che l'atto di cessione previsto dall'art. 12,primo comma, della legge 22 ottobre 1971 n° 865 (ed oggi disciplinatodall'art. 45 del d.P.R. n° 327/2001) è, come detto dalla Corte d'appello,un atto formale e ben distinto dalla delibera con cui l'Ente territorialeesprime la volontà di addivenire ad essa e dagli altri atti del procedimentoamministrativo nel cui alveo tale cessione interviene e, ancor di più, dalDecreto con cui l'opera viene dichiarata di pubblica utilità.In conclusione, il mezzo pur predicando l'esistenza di un atto scritto tra-slativo della proprietà del bene, deduce che esso sia ricavabile dagli attiamministrativi sopra menzionati, che però non sono equivalenti alla for-male cessione volontaria, che, dunque, deve ritenersi mancante.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/20269.- Col terzo mezzo il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivioggetto di discussione tra le parti.Nel primo giudizio (RG 833/08) gli attori avevano chiesto la condanna delComune, che era rimasto inadempiente per ben sei anni, a pagare quantoprevisto dalla delibera n° 188/92, con la quale era stato liquidato l'inden-nizzo di lire 45.150.000 (versato solo per 15.000.000), nonché a pagareanche l'indennità di occupazione.Nel secondo giudizio (RG 561/03) gli attori avevano svolto una domandarisarcitoria, che era stata poi coltivata in appello.La Corte territoriale non avrebbe osservato (vizio denunciabile ex art. 360n° 5 cod. proc. civ.) che le richieste erano antitetiche, né che l'accettazio-ne del pagamento a seguito della cessione volontaria costituiva implicitarinuncia alle altre domande.Col quarto motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del com-binato disposto degli art. 112 e 99 del c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3c.p.c. ed all'art. 360 n. 5 c.p.c. incompatibilità, delle domande di cui aigiudizi 833/1998 – 561/2003” – il Comune ripropone le stesse doglianzedel terzo mezzo, asserendo che la Corte avrebbe omesso di rilevare la in-conciliabilità tra le domande attoree formulate nei due giudizi riuniti.10.- I mezzi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Essi, infatti – contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità(per tutte: Cass. sez. un. 27 dicembre 2019, n° 34476) – non deduconol'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esisten-za risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costi-tuito oggetto di discussione tra le parti e che abbia anche carattere decisi-vo, ma tendono ad ottenere da questa Corte una declaratoria di incompa-tibilità tra le domande formulate dai Sottile nei due giudizi (RG 833/98 eRG 561/2003): operazione che, in tutta evidenza, è rimessa al giudice delmerito e in relazione alla quale il Comune, del resto, non fa nemmeno va-lere alcuna conseguenza.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026Peraltro, la questione della incompatibilità delle istanze proposte hinc etinde dai Sottile appare anche superata, dato che la Corte territoriale –seppure implicitamente – ha disatteso la domanda di adempimento ed haaccolto quella risarcitoria: evenienza che rende incomprensibile la ripropo-sizione di tale tema nel presente giudizio di legittimità.Quanto, poi, agli effetti della accettazione del pagamento da parte dei Sot-tile, si tratta di una questione che non risulta esposta in sentenza, dondel'ulteriore profilo di inammissibilità derivante dalla mancata indicazione delluogo e del tempo processuali nei quali gli attori l'avrebbero trattata nelcorso dei primi due giudizi di merito (Cass., sez. VI-T, 13 dicembre 2019,n° 32804).11.- Col quinto motivo – intitolato “violazione e o falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 183 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. divieto di mutatio libelli” – il ricorrente, replicando quanto già det-to nel terzo e nel quarto motivo, assume che le domande formulate nelgiudizio RG 561/03 sarebbero nuove rispetto a quelle introdotte nel giudi-zio RG 833/98 e, come tali, inammissibili.Col sesto motivo (“violazione e o falsa applicazione del combinato dispo-sto degli artt.1223 e 2043 c.c. in relazione all'art-360 n. 3 c.p.c. divieto diduplicazione risarcitoria”) il Comune deduce di aver proposto opposizioneex art. 615 cod. proc. civ., in sede di esecuzione della sentenza del Tribu-nale di Caltagirone.In tal sede i Sottile proposero una domanda riconvenzionale, che vennedichiarata inammissibile dal Tribunale, essendo coperta dal giudicato pre-cedente.La sentenza di primo grado sarebbe stata poi confermata dalla Corte d'ap-pello con sentenza n° 1557/2014 e quindi la statuizione sarebbe passatain giudicato.Col settimo mezzo il Comune si duole della “violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 3491/2019Numero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 14817/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Corte non avrebbe tenuto conto del giudicato sceso con la sentenzadella Corte d'appello catanese n° 1557/2014.12.- I mezzi, esaminabili congiuntamente, sono manifestamente inammis-sibili, sia perché le domande formulate in RG 561/03 non potevano essereconsiderate nuove nel diverso e precedente giudizio RG 833/98 (trattan-dosi, semmai, di domande diverse introdotte separatamente); sia perché ilricorrente invoca l'autorità di giudicati contenuti in decisioni delle quali nonè alcun cenno nella sentenza gravata (sentenze n° 390/97 e n° 357/97del Tribunale di Caltagirone; sentenza n° 1557/14 della Corte d'appello diCatania), senza trascrivere nella loro interezza tali atti processuali o, co-munque, senza una sufficiente illustrazione del loro contenuto (art. 366 n°6 cod. proc. civ.), idonea a mettere questa Corte nella condizione di com-prendere il perimetro dell'invocato giudicato esterno.13.- In conclusione, solo il primo motivo va accolto per le ragioni sopraesposte, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corted'appello di Catania, che, in diversa composizione, provvederà anche sullespese del presente giudizio.Ovviamente non sussistono i presupposti per la condanna del Comune,nella presente fase processuale, per responsabilità aggravata ai sensidell'art. 96 cod. proc. civ., invocata dai resistenti anche nella memoriaconclusiva. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti. Cassa erinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 14817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris