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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 1984

Cassazione n. 46158/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1984 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, in data 9 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio (adeguandolo a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2019) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Roma, in data 6 novembre 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed eroina, contestati come commessi in Roma, in un arco temporale compreso tra il 12 settembre e il 10 novembre 2014.

La Corte capitolina, fra l'altro, ha disatteso le censure mosse dal Keita con l'atto d'appello, ritenendo - per quanto qui d'interesse - che le modalità del fatto complessivamente considerate (quantitativi di stupefacente detenuti e ceduti, frequenza delle cessioni, professionalità della condotta ecc.) escludessero che si potesse inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Keita, con atto articolato in due ampi motivi.

2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: alla luce di molteplici arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, erra la Corte distrettuale nell'escludere, unicamente in base a una pretesa genericità dei motivi, al quantitativo della sostanza e alla differente tipologia della stessa, che la fattispecie potesse essere inquadrata nella lex mitior, In realtà, osserva il ricorrente, va esclusa ogni rilevanza alla serialità della condotta, che alla luce della giurisprudenza formatasi al riguardo non é di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; prosegue il deducente evidenziando che la disamina del giudice ai fini del riconoscimento o del diniego della /ex mitior va estesa a tutti gli elementi di fatto, di natura sia oggettiva che soggettiva; evidenzia inoltre che le cessioni furono in numero modesto, la quantità di eroina era esigua, la qualità della marijuana era scarsa, non vi era alcun collegamento con fornitori o spacciatori al dettaglio, non vi erano strumenti di supporto, né un numero considerevole di clienti assuntori abituali; quanto alla differente tipologia di stupefacenti, neppure essa é decisiva ai fini del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; conclude poi il deducente trascrivendo un ampio stralcio della sentenza a Sezioni Unite Murolo.2.2.

Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla dosimetria della pena: pur adeguando il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, i giudici dell'appello, omettendo di considerare il concreto disvalore del fatto, hanno ingiustificatamente applicato una pena base significativamente superiore al minimo edittale, vanificando di fatto la concessione delle attenuanti generiche operata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Non coglie infatti nel segno la censura del ricorrente volta a sollecitare l'inquadramento del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad, 73, d.P.R. 309/1990, a fronte di un dato quantitativo complessivo tutt'altro che irrilevante (riferito a 197 dosi medie singole di marijuana, quanto ai soli capi Fe G, a cui vanno aggiunte le cessioni di eroina di cui ai capi A, C e D) e agli ulteriori elementi descritti dai giudici di merito - riferiti alla rete di acquirenti di cui il prevenuto disponeva e alla possibilità di approvvigionarsi di diversi quantitativi di droga -: elementi, questi, giudicati deponenti per una particolare capacità crirninosa del Keita.

Del resto anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), ampiamente richiamata dal ricorrente, pur affermando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile ,sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). ..*

2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso.

L'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla rimodulazione del minimo edittale dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (sentenza C.Cost. n. 40/2019) é stato operato in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, Sentenza n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184); nella specie infatti i giudici dell'appello, pur rilevando che le circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. erano state concesse in primo grado nonostante il comportamento non collaborativo dell'imputato, hanno applicato comunque le attenuanti generiche nella loro massima estensione, con un aumento per la continuazione contenuto in soli otto mesi di reclusione e - tra l'altro - omettendo di applicare la pena pecuniaria prevista per i reati contestati; ed il fatto che il calcolo della pena abbia preso le mosse da una pena base superiore al minimo di legge (ma pur sempre largamente inferiore alla media edittale) risulta comunque giustificato dalla lettura complessiva della sentenza e dal disvalore delle condotte che vi vengono descritte: di tal che vale il principio in base al quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] nsore o La Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1984 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, in data 9 ottobre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio (adeguandolo a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2019) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Roma, in data 6 novembre 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per reati di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed eroina, contestati come commessi in Roma, in un arco temporale compreso tra il 12 settembre e il 10 novembre 2014. La Corte capitolina, fra l'altro, ha disatteso le censure mosse dal Keita con l'atto d'appello, ritenendo - per quanto qui d'interesse - che le modalità del fatto complessivamente considerate (quantitativi di stupefacente detenuti e ceduti, frequenza delle cessioni, professionalità della condotta ecc.) escludessero che si potesse inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Keita, con atto articolato in due ampi motivi. 2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: alla luce di molteplici arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame, erra la Corte distrettuale nell'escludere, unicamente in base a una pretesa genericità dei motivi, al quantitativo della sostanza e alla differente tipologia della stessa, che la fattispecie potesse essere inquadrata nella lex mitior, In realtà, osserva il ricorrente, va esclusa ogni rilevanza alla serialità della condotta, che alla luce della giurisprudenza formatasi al riguardo non é di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; prosegue il deducente evidenziando che la disamina del giudice ai fini del riconoscimento o del diniego della /ex mitior va estesa a tutti gli elementi di fatto, di natura sia oggettiva che soggettiva; evidenzia inoltre che le cessioni furono in numero modesto, la quantità di eroina era esigua, la qualità della marijuana era scarsa, non vi era alcun collegamento con fornitori o spacciatori al dettaglio, non vi erano strumenti di supporto, né un numero considerevole di clienti assuntori abituali; quanto alla differente tipologia di stupefacenti, neppure essa é decisiva ai fini del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; conclude poi il deducente trascrivendo un ampio stralcio della sentenza a Sezioni Unite Murolo.2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla dosimetria della pena: pur adeguando il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, i giudici dell'appello, omettendo di considerare il concreto disvalore del fatto, hanno ingiustificatamente applicato una pena base significativamente superiore al minimo edittale, vanificando di fatto la concessione delle attenuanti generiche operata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Non coglie infatti nel segno la censura del ricorrente volta a sollecitare l'inquadramento del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad, 73, d.P.R. 309/1990, a fronte di un dato quantitativo complessivo tutt'altro che irrilevante (riferito a 197 dosi medie singole di marijuana, quanto ai soli capi Fe G, a cui vanno aggiunte le cessioni di eroina di cui ai capi A, C e D) e agli ulteriori elementi descritti dai giudici di merito - riferiti alla rete di acquirenti di cui il prevenuto disponeva e alla possibilità di approvvigionarsi di diversi quantitativi di droga -: elementi, questi, giudicati deponenti per una particolare capacità crirninosa del Keita. Del resto anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), ampiamente richiamata dal ricorrente, pur affermando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile ,sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). ..* 2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. L'adeguamento del trattamento sanzionatorio alla rimodulazione del minimo edittale dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (sentenza C.Cost. n. 40/2019) é stato operato in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di appello che, in applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in materia di stupefacenti conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 40 del 2019, riduca la pena inflitta in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui aveva preso le mosse la sentenza di primo grado, a condizione che non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 6, Sentenza n. 51130 del 15/11/2019, Barrui, Rv. 278184); nella specie infatti i giudici dell'appello, pur rilevando che le circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. erano state concesse in primo grado nonostante il comportamento non collaborativo dell'imputato, hanno applicato comunque le attenuanti generiche nella loro massima estensione, con un aumento per la continuazione contenuto in soli otto mesi di reclusione e - tra l'altro - omettendo di applicare la pena pecuniaria prevista per i reati contestati; ed il fatto che il calcolo della pena abbia preso le mosse da una pena base superiore al minimo di legge (ma pur sempre largamente inferiore alla media edittale) risulta comunque giustificato dalla lettura complessiva della sentenza e dal disvalore delle condotte che vi vengono descritte: di tal che vale il principio in base al quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] nsore o La Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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