CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• n. 42770/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Essi sono, comunque, manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto. contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si vedano pagina 2 della sentenza impugnata quanto alla responsabilità e pagina 4 sulla inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu P.Q.MD E P O S I [OSCURATO:PERSONA] Sezione 'q! 3 0 LUG 2026 DIZIAR1O L' ASSISTENT Dott.ssa Ka a enzente