CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli stessi, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 3 ha difatti evidenziato come l'occupazione posta in essere dovesse ritenersi arbitraria, in quanto dall'istruttoria era emerso che già i precedenti occupanti avevano agito sine titulo, così sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede, peraltro finalizzate a prefigurare un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che la seconda doglianza, anch'essa comune ai due imputati, che censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 4 ha ampiamente giustificato il diniego, valorizzando elementi idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa, quali le modalità della condotta, la natura permanente del reato e i non lievi danni cagionati ai legittimi proprietari, nonché al patrimonio pubblico (sul punto, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276096); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]