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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 05581/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato attiene al giudizio di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva, argomento che, anche a prescindere dall'assorbente impedimento di cui al combinato disposto di cui agli artt. 99 comma 4 e 69 comma 4 cp, risulta affrontato e superato dalla decisione gravata con motivazione sufficiente e non illogica all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il' ricorrente al Ipagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato attiene al giudizio di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva, argomento che, anche a prescindere dall'assorbente impedimento di cui al combinato disposto di cui agli artt. 99 comma 4 e 69 comma 4 cp, risulta affrontato e superato dalla decisione gravata con motivazione sufficiente e non illogica all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il' ricorrente al Ipagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05581/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris