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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 30592/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28252-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente ali' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 'BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 841/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 28252/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30 giugno 2016 n. 614, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l'opposizione a un avviso d'addebito promossa dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., con la quale l'Istituto previdenziale aveva preteso dall'opponente varie somme a titolo di differenze sui contributi in agricoltura per l'anno 2006, ritenendole dovute in relazione alle posizioni di diversi lavoratori, tutti assunti a tempo determinato, senza alcuna previsione di riduzione dell'orario di lavoro, posizioni sulle quali l'Istituto aveva ricalcolato i contributi, applicando il minimale contributivo previsto per gli operai a tempo pieno, pur avendo i lavoratori eseguito la loro prestazione e ricevuto la relativa retribuzione per un numero di ore inferiore.

Di fronte al primo giudice, la società agricola aveva argomentato sull'infondatezza della pretesa dell'Inps, giacché la contrattazione collettiva applicata in azienda (quella per gli operai agricoli e florovivaisti) nazionale e provinciale avrebbe autorizzato il calcolo dei contributi sulle ore di lavoro effettivamente prestato anche se inferiori al normale orario di lavoro fissato dal CCNL, come previsto espressamente dall'art. 40 del CCNL di categoria e a fortiori chiarito dalle parti collettive con la norma di interpretazione autentica del medesimo art. 40 cit., risalente al 14.1.13 ed ancora in sede decentrata dall'accordo provinciale sulla retribuzione giornaliera per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Grosseto.

L'Inps si era difeso davanti al tribunale argomentando in contrario la debenza dei contributi parametrati sull'orario ordinario previsto contrattualmente, alla luce dell'art. 30 del contratto nazionale (39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere), poiché l'art. 40 del CCNL avrebbe previsto la remunerazione delle ore effettivamente lavorate, anche se in numero inferiore all'ordinario contrattuale, solo in caso di specifiche situazioni di fatto (in primis condizioni climatiche o atmosferiche avverse o altri eventi indipendenti dalla volontà delle parti), delle quali la controparte non avrebbe dato alcuna prova.

Il tribunale non ha condiviso la prospettazione dell'Inps, assumendo, invece, che la previsione dell'art. 30 del contratto nazionale di categoria, in materia di orario normale di lavoro, non trovi applicazione per gli operai agricoli a tempo determinato, esclusi espressamente dalla legge dall'ambito della vigenza della disciplina legale sull'orario normale di lavoro, ex art. 16 comma 1 lett. g del d.lgs. n. 66/03, mentre l'art. 40 del CCNL avrebbe previsto per loro il pagamento delle ore effettivamente lavorate.

D'altro canto, ancora ad avviso del tribunale, le disposizioni del secondo e terzo comma dello stesso art. 40 del CCNL (relative alle ipotesi di diritto alla remunerazione dei lavoratori agricoli in caso di forza maggiore) sarebbero state interpretate autenticamente dalle parti collettive in sede nazionale nel gennaio 2013, ribadendo, per quanto d'interesse, la i prevalenza delle norme in materia di orario di lavoro e retribuzioni adottate in sede decentrata.

Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni della propria decisione di accoglimento degli assunti difensivi dell'Inps, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio di legittimità, ha rilevato - accogliendo la tesi dell'Istituto previdenziale - che l'obbligazione retributiva del datore di lavoro deve essere commisurata all'orario ordinario full time previsto dalla contrattazione collettiva.

Così che la retribuzione in tal modo quantificata potrebbe dirsi non dovuta solo ove la mancata esecuzione della prestazione lavorativa fosse riferibile a un fatto imputabile al lavoratore ovvero a un'indisponibilità dell'organizzazione aziendale idonea a rappresentare un'impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c.; pertanto, secondo la Corte distrettuale, non vi è spazio per la tesi della società agricola dell'inesistenza per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato di un orario minimo obbligatorio sul quale debba commisurarsi l'obbligo retributivo (e per quanto d'interesse nella presente controversia, anche contributivo) del datore di lavoro salvo, ad avviso della medesima Corte del merito, che le parti non negozino la riduzione dell'orario di lavoro, concludendo un contratto part time.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 1 comma 1 della legge n. 389/89 e dell'art. 40 comma 1 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, nonché dell'Avviso comune, d'interpretazione autentica di detto CCNL, del 14.1.2013, perché la Corte di appello aveva errato nel ritenere che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato deve sempre essere rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore giornaliere (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 ore giornaliere, perché tale assunto si porrebbe in contrasto con l'art. 40 comma 1 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.06, come interpretato alla luce dell'Avviso comune del 14.1.13, secondo il quale gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto ad essere retribuiti relativamente alle ore effettivamente lavorate.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1367 c.c., in riferimento al contratto provinciale di lavoro di Grosseto del 30 luglio 2004 e al verbale di interpretazione autentica dello stesso, del 20.11.2012, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato deve essere rapportata a un orario giornaliero di ore 6,30 (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 giornaliere, perché tale interpretazione si pone in contrasto anche con l'accordo provinciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato autenticamente secondo l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 3 e 16, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 55/2003, in combinato disposto con la dir. 2000/34/CE del 22.6.2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello ha ritenuto che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato fosse rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore (ricavato dall'orario settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 ore giornaliere, basandosi erroneamente sulla normativa legale in tema di orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003).

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare della dir. 99/70/CE assunta come normativa primaria ovvero per violazione del d.lgs. n. 368/01, anche se interpretato alla luce della predetta normativa, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente affermato che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato doveva essere rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai, quando inferiori alle 6,30 giornaliere, per non violare il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 della direttiva europea in tema di contratti a termine.

Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 146/97, in relazione alle delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e non 42/2000 e dell'art. 9 comma 5 della legge n. 67 del 1988, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato gli avvisi di addebito dell'Inps senza fare applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 116 della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva considerato proporzionata la sanzione commisurata sull'intero importo dei contributi dovuti nelle giornate lavorate prese in considerazione dagli avvisi di addebito e non solo sulla parte non versata; inoltre, ad avviso della ricorrente le sanzioni dovevano essere ridotte attesa l'incertezza sull'interpretazione della norma applicata.

In via preliminare e dirimente, la società ricorrente ha depositato con la memoria la richiesta di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato_ ammesso, alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo corrisposto l'importo di C 1.810,31, che le è stato comunicato dall'Agenzia incaricata della riscossione (cfr. documenti allegati).

In forza della detta dichiarazione e dell'allegata documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018); In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; In entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019; Cass. n. 2002 del 2022); Nella fattispecie, ricorre tale ultima situazione.

Dalla documentazione in atti, risulta tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito; Le spese del presente procedimento si compensano; il contenuto della definizione agevolata assorbe, infatti, anche il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018 cit; v., ex multis, in motiv., Cass., sez. lav., n. 28366 del 2021).

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara cessata la materia del contendere ed estinto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28252-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente ali' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 'BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 841/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28252/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30 giugno 2016 n. 614, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l'opposizione a un avviso d'addebito promossa dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., con la quale l'Istituto previdenziale aveva preteso dall'opponente varie somme a titolo di differenze sui contributi in agricoltura per l'anno 2006, ritenendole dovute in relazione alle posizioni di diversi lavoratori, tutti assunti a tempo determinato, senza alcuna previsione di riduzione dell'orario di lavoro, posizioni sulle quali l'Istituto aveva ricalcolato i contributi, applicando il minimale contributivo previsto per gli operai a tempo pieno, pur avendo i lavoratori eseguito la loro prestazione e ricevuto la relativa retribuzione per un numero di ore inferiore. Di fronte al primo giudice, la società agricola aveva argomentato sull'infondatezza della pretesa dell'Inps, giacché la contrattazione collettiva applicata in azienda (quella per gli operai agricoli e florovivaisti) nazionale e provinciale avrebbe autorizzato il calcolo dei contributi sulle ore di lavoro effettivamente prestato anche se inferiori al normale orario di lavoro fissato dal CCNL, come previsto espressamente dall'art. 40 del CCNL di categoria e a fortiori chiarito dalle parti collettive con la norma di interpretazione autentica del medesimo art. 40 cit., risalente al 14.1.13 ed ancora in sede decentrata dall'accordo provinciale sulla retribuzione giornaliera per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Grosseto. L'Inps si era difeso davanti al tribunale argomentando in contrario la debenza dei contributi parametrati sull'orario ordinario previsto contrattualmente, alla luce dell'art. 30 del contratto nazionale (39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere), poiché l'art. 40 del CCNL avrebbe previsto la remunerazione delle ore effettivamente lavorate, anche se in numero inferiore all'ordinario contrattuale, solo in caso di specifiche situazioni di fatto (in primis condizioni climatiche o atmosferiche avverse o altri eventi indipendenti dalla volontà delle parti), delle quali la controparte non avrebbe dato alcuna prova. Il tribunale non ha condiviso la prospettazione dell'Inps, assumendo, invece, che la previsione dell'art. 30 del contratto nazionale di categoria, in materia di orario normale di lavoro, non trovi applicazione per gli operai agricoli a tempo determinato, esclusi espressamente dalla legge dall'ambito della vigenza della disciplina legale sull'orario normale di lavoro, ex art. 16 comma 1 lett. g del d.lgs. n. 66/03, mentre l'art. 40 del CCNL avrebbe previsto per loro il pagamento delle ore effettivamente lavorate. D'altro canto, ancora ad avviso del tribunale, le disposizioni del secondo e terzo comma dello stesso art. 40 del CCNL (relative alle ipotesi di diritto alla remunerazione dei lavoratori agricoli in caso di forza maggiore) sarebbero state interpretate autenticamente dalle parti collettive in sede nazionale nel gennaio 2013, ribadendo, per quanto d'interesse, la i prevalenza delle norme in materia di orario di lavoro e retribuzioni adottate in sede decentrata. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni della propria decisione di accoglimento degli assunti difensivi dell'Inps, per quanto ancora d'interesse nel presente giudizio di legittimità, ha rilevato - accogliendo la tesi dell'Istituto previdenziale - che l'obbligazione retributiva del datore di lavoro deve essere commisurata all'orario ordinario full time previsto dalla contrattazione collettiva. Così che la retribuzione in tal modo quantificata potrebbe dirsi non dovuta solo ove la mancata esecuzione della prestazione lavorativa fosse riferibile a un fatto imputabile al lavoratore ovvero a un'indisponibilità dell'organizzazione aziendale idonea a rappresentare un'impossibilità non imputabile, ex art. 1218 c.c.; pertanto, secondo la Corte distrettuale, non vi è spazio per la tesi della società agricola dell'inesistenza per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato di un orario minimo obbligatorio sul quale debba commisurarsi l'obbligo retributivo (e per quanto d'interesse nella presente controversia, anche contributivo) del datore di lavoro salvo, ad avviso della medesima Corte del merito, che le parti non negozino la riduzione dell'orario di lavoro, concludendo un contratto part time. Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 1 comma 1 della legge n. 389/89 e dell'art. 40 comma 1 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, nonché dell'Avviso comune, d'interpretazione autentica di detto CCNL, del 14.1.2013, perché la Corte di appello aveva errato nel ritenere che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato deve sempre essere rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore giornaliere (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 ore giornaliere, perché tale assunto si porrebbe in contrasto con l'art. 40 comma 1 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.06, come interpretato alla luce dell'Avviso comune del 14.1.13, secondo il quale gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto ad essere retribuiti relativamente alle ore effettivamente lavorate. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1362 primo comma, 1363 e 1367 c.c., in riferimento al contratto provinciale di lavoro di Grosseto del 30 luglio 2004 e al verbale di interpretazione autentica dello stesso, del 20.11.2012, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato deve essere rapportata a un orario giornaliero di ore 6,30 (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 giornaliere, perché tale interpretazione si pone in contrasto anche con l'accordo provinciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato autenticamente secondo l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 3 e 16, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 55/2003, in combinato disposto con la dir. 2000/34/CE del 22.6.2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello ha ritenuto che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato fosse rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore (ricavato dall'orario settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai quando inferiori a 6,30 ore giornaliere, basandosi erroneamente sulla normativa legale in tema di orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003). Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare della dir. 99/70/CE assunta come normativa primaria ovvero per violazione del d.lgs. n. 368/01, anche se interpretato alla luce della predetta normativa, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente affermato che la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato doveva essere rapportata a un orario giornaliero di 6,30 ore (ricavato dall'orario normale settimanale di 39 ore) e non alle ore effettivamente lavorate da tali operai, quando inferiori alle 6,30 giornaliere, per non violare il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 della direttiva europea in tema di contratti a termine. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 146/97, in relazione alle delibere C.I.P.E. n. 13/2001 e non 42/2000 e dell'art. 9 comma 5 della legge n. 67 del 1988, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato gli avvisi di addebito dell'Inps senza fare applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 116 della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva considerato proporzionata la sanzione commisurata sull'intero importo dei contributi dovuti nelle giornate lavorate prese in considerazione dagli avvisi di addebito e non solo sulla parte non versata; inoltre, ad avviso della ricorrente le sanzioni dovevano essere ridotte attesa l'incertezza sull'interpretazione della norma applicata. In via preliminare e dirimente, la società ricorrente ha depositato con la memoria la richiesta di rinuncia al ricorso in cassazione essendo stato_ ammesso, alla definizione agevolata del proprio debito contributivo ex art. 6 del DL n. 193/16, ed avendo corrisposto l'importo di C 1.810,31, che le è stato comunicato dall'Agenzia incaricata della riscossione (cfr. documenti allegati). In forza della detta dichiarazione e dell'allegata documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018); In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; In entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019; Cass. n. 2002 del 2022); Nella fattispecie, ricorre tale ultima situazione. Dalla documentazione in atti, risulta tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito; Le spese del presente procedimento si compensano; il contenuto della definizione agevolata assorbe, infatti, anche il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018 cit; v., ex multis, in motiv., Cass., sez. lav., n. 28366 del 2021). Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara cessata la materia del contendere ed estinto i
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