CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 13296/2014 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a. , in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.-controricorrente - avverso la sentenza n. 157/21/2013 della Commissione Tributaria regionale del Veneto – sezione staccata di Verona , depositata il 19/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] notificò a SSI Holding s.a., società finanziaria di partecipazione formalmente costituita e sedente in Lussemburgo, più atti impositivi con i quali accertava la sussistenza di redditi non dichiarati dalla stessa in Italia negli anni compresi fra il 1997 e il 2007. L’Amministrazione ritenne che la società fosse, in realtà, residente ed operante in Italia, sulla base di una pluralità di rilievi, ed in particolare: (a) del fatto che il 90% degli utili conseguiti provenissero dalle controllate italiane [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e SSI [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; (b) del fatto che tutti gli amministratori risiedessero in Italia; (c) della circostanza che tutti i fax contenenti le disposizioni alla banca lussemburghese presso la quale la società aveva i propri conti provenissero da un numero italiano; (d) del finanziamento costante che proveniva alla società dalle controllate italiane, e dei versamenti che la prima effettuava in favore di controllate non italiane, dalle quali non riceveva alcun dividendo; (e) delle circostanze, più specifiche, di un accesso operato per rogatoria nella sede lussemburghese, risultata priva di personale e di mezzi, e di una richiesta, inviata nel 1999 da una dipendente della società a tutte le controllate, con la quale la prima chiedeva che le fosse comunicata l’entità delle rispettive partecipazioni. 2. Gli avvisi furono impugnati dalla società innanzi alla C.T.P. di Verona, che, riuniti i ricorsi e superate le questioni preliminari poste dalla contribuente, li accolse nel merito.La sentenza venne appellata dall’Agenzia delle entrate e, con gravameincidentale sui disattesi rilievi preliminari, dalla contribuente. La C.T.R.del Veneto respinse entrambi gli appelli. In particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede, i giudici regionali ritennero insufficienti gli elementi che, secondo l’Ufficio, suffraga vano la tesi di un’ esterovestizione; rilevato in fatti, e preliminarmente, che tali elementi erano stati ritenuti inidonei a sostenere le ipotesi delittuose inizialmente contestate alla società dalla Procura della Repubblica di Verona (che aveva chiesto, ottenendola, l’archiviazione del procedimento penale), diedero atto della sussistenza di altri elementi di significato contrario – quali l’esistenza di immobili presi in locazione dalla società in Lussemburgo, o i contratti di lavoro stipulati col personale in quella sede ― e della scarsa incidenza e superficialità di alcuni fra quelli indicati nell’atto impositivo. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la società intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 73 , comm i 3 e 5 - bis , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’Amministrazione si duole del fatto che la C.T.R. non abbia attribuito alle circostanze da lei indicate valore presuntivo circa l’effettiva residenza della società in Italia. Sollecita, in tal senso, un controllo, da parte di questa Corte, sulla motivazione della sentenza impugnata, nella parte attinente al valore e all’operatività delle presunzioni, trascrivendo per intero il proprio motivo di appello con il quale, ribaditi nel dettaglio tali fatti, ne rappresentava l’idoneità probatoria ai giudici del gravame.2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986. La ricorrente sostiene che la C.T.R. a vrebbe in ogni caso errato, con riferimento alle annualità 2006 e 2007, a non riconoscere valore presuntivo della sussistenza di un’esterovestizione alla circostanza che gli amministratori della società fossero tutti residenti in Italia. 3. Con il terzo motivo, infine, l’Amministrazione deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, comma primo, cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. avrebbe omesso di tenere in debita considerazione la mancata contestazione, da parte della società contribuente, di una serie di circostanze decisive ai fini di causa, quali il fatto che i dividendi e i finanziamenti della società provenissero esclusivamente dalle controllate italianee che gli ordini di pagamento alla banca fossero tutti impartiti dall’Italia, la residenza degli amministratori, il fatto che la società avesse sempre concluso in Italia gli atti di cessione di quote delle proprie controllate. 4.Il primo motivo è fondato. 4.1. Conviene premettere, al riguardo, che compete a questa Corte, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la regola affermata dall'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino o meno ascrivibili alla prima( cfr. Cass. n. 10973/2017 , in motivazione ; conf. Cass. n. 9760/2015; Cass. n 17535/2008). Pertanto, se spetta certamente al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio non può però sottrarsi al controllo in sede di legit timità, ai sensi dell'invocato art. 360, comma primo,num. 3 cod. proc. civ., se, violando tali criteri, il giudice si sia limitato a negare valore indiziarlo a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintes i (così, espressamente, Cass. n. 17183/2015 in motivazione). 4.2. Più in particolare, in ordine al procedimento di formazione della prova, e sullo specifico profilo della sindacabilità, sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’apprezzamento della sussistenza di presunzioni ai sensi dell’art.2729 cod. civ.da parte del giudice di merito, questa Corte (si vedano, fra le altre, Cass. n. 34248/2021; Cass. n. 10736/2021; Cass. n. 9092/2021; Cass. n. 27496/2020 ) ha affermato princ ì pi così compendiabili: a) laddove il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729, comma primo, cod. civ., affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su fatti che non siano gravi, precisi e concordanti , sussiste un errore di diretta violazione della norma; b) se invece il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, di precisione o di concordan za, così sussumendo sotto la previsione dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche, incorre in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto; c) nell'ipotesi, opposta a quella che precede, in cui espressamente (cioè motivando) il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti, ricorre nuovamente un’ipotesi di falsa applicazionedella norma.4.3. La terzadelle ipotesi evidenziate appare ricorrere nel caso di specie. La C.T.R. ha infatti ed anzitutto trascurato di valutare gli elementi indiziari offerti dall'Agenzia e dalla stessa riproposti nel ricorso alle pagine 13 (insussistenza delle caratteristiche della sede di impresa nell’immobile locato alla società per la sede in Lussemburgo), 14 (insussistenza di versamenti alla società – a titolo di distribuzione dividendi o finanziamenti –da parte delle controllate non italiane), 16, 17 e 1 8 ( esisten za di numerosi documenti, relativi all’intero arco temporale oggetto di accertamento, che comprovano la provenienza di comunicazioni formalmente intestate alla società contribuente dal fax della controllata italiana [OSCURATO:SOCIETA]), 21 (esistenza di numerosi atti di cessione di quote che risultano redatti dalla società in Italia). Inoltre, il dato dell’accertata residenza in Italia di tutti gli amministratori della società è stato scrutinato, nella sentenza impugnata, con esclusivo riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna considerazione dei restanti. 4.4. Gli elementi ad affermato valore indiziario, tutti esposti dall’Amministrazione in modo logic o e circostanziat o , non sono stati dunque tenuti in adeguata considerazione dai giudici d’appello, i quali si sono limitati ad esaminarne alcuni, sull’apodittico rilievo del fatto che «nell’impostazione investigativa della Guardia di Finanza e recepita dall’Ufficio non paiono particolarmente approfonditi gli aspetti relativi ai dati dai quali si assumeva [ … ] la fittizia presenza in Lussemburgo della SSI Holding s.a.». La C . T . R . avrebbe invece dovuto valutare nel suo complesso l’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia delle entrate, e solo all’esito di tale valutazione avrebbe dovuto dar conto degli elementi di controprova offerti dalla società contribuente. Sul punto, pertanto, la sentenza d’appello va cassata con rinvio.5. L’esame dei restanti motivi resta assorbito dall’accogliment o del primo, imponendo il complessivo riesame delle circostanze ad invocata valenza indiziaria anche la considerazione dei profili rilevanti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 917/1986 e della sussistenza di eventuali dati non contestati dalla contribuente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t