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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39836/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di FrilUrid, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Trieste che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di quattro furti di gioielli in appartamento, delitti aggravati dalla effrazione di finestre e dal fatto di aver commesso il reato in più di tre persone, commessi in Trieste il 3 dicembre 2016, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che formulano - con unico ricorso - un motivo, con il quale deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, comma primo n. 6), cod.pen. e vizio di motivazione, dolendosi del fatto che i giudici del merito non avevano riconosciuto l'attenuante dell'aver risarcito il danno patito, nonostante l'offerta alle parti offese di una somma accettata dalle medesime; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6), cod.pen.; carenza di motivazione e violazione di legge in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare; violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod.pen., per la erronea individuazione della pena per il reato continuato e vizio di motivazione sul punto; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod.pen; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen e vizio di motivazione, in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva; il ricorrente, con memoria successivamente depositata, ha insistito sul motivo, chiedendo la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta;

3. i motivi, proposti da tutti i ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo n.6), cod.pen., sono inammissibili in quanto meramente reiterativi degli analoghi motivi di appello disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 — 01) La Corte territoriale ha fatto corretto riferimento al compiuto accertamento giudiziale, non condizionato dall'eventuale accettazione della somma da parte del danneggiato, del non integrale risarcimento del danno, anche di natura morale, subito dalle parti offese (considerata la violazione della sfera intima subita a seguito della introduzione nelle loro abitazioni) (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284224-0) e alla circostanza che il parziale ristoro aveva già ricevuto riconoscimento con la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, Rv. 256134 — 01), altrimenti prive di giustificazione;

4. anche il secondo e il terzo motivo proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibile perché prospettano vizi non deducibili in cassazione.

Ciò perché (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 — 01), il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, oggetto di giudizio discrezionale, è stato adeguatamente motivato con riferimento alla spiccata pericolosità sociale dimostrata mediante la commissione di nuovi reati dopo l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non rilevando altra sostituzione oggetto di concordato in appello intervenuto quando non erano noti i successivi fatti criminosi commessi; meramente reiterativa del disatteso motivo d'appello è anche la censura relativa alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione, adeguatamente motivata con riferimento alla condotta pluriaggravata dei quattro furti commessi;

5. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pure meramente reiterativo dell'analogo motivo di appello, posto che la motivazione in ordine alla ritenuta recidiva non solo non è apparente ma è del tutto adeguata, giacché è stata concretamente esaminata la peculiare pericolosità dell'imputato alla luce del fatto che lo stesso, già condannato per associazione per delinquere e numerosi furti in abitazione, non appena espiata la pena, era ricaduto nei medesimi reati di tal ché aveva trovato applicazione la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.;

6. reitera le stesse ragioni fatte valere in appello, con consequenziale inammissibilità, anche l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego della sostituzione della pena detentiva, rilevando che l'imputato si era reso responsabile di plurimi e pluriaggravati furti in appartamento, in concorso con correi di comprovata esperienza e professionalità delinquenziale, dimostrando un discreto inserimento malavitoso e una capacità criminale tali da non consentire una prognosi favorevole.

La motivazione è congrua e risponde ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena ( Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 - 01).

7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dfitepartt ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibilè i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di FrilUrid, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Trieste che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di quattro furti di gioielli in appartamento, delitti aggravati dalla effrazione di finestre e dal fatto di aver commesso il reato in più di tre persone, commessi in Trieste il 3 dicembre 2016, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che formulano - con unico ricorso - un motivo, con il quale deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, comma primo n. 6), cod.pen. e vizio di motivazione, dolendosi del fatto che i giudici del merito non avevano riconosciuto l'attenuante dell'aver risarcito il danno patito, nonostante l'offerta alle parti offese di una somma accettata dalle medesime; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6), cod.pen.; carenza di motivazione e violazione di legge in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare; violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod.pen., per la erronea individuazione della pena per il reato continuato e vizio di motivazione sul punto; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod.pen; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen e vizio di motivazione, in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva; [OSCURATO:PERSONA], che deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva; il ricorrente, con memoria successivamente depositata, ha insistito sul motivo, chiedendo la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta; 3. i motivi, proposti da tutti i ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo n.6), cod.pen., sono inammissibili in quanto meramente reiterativi degli analoghi motivi di appello disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 — 01) La Corte territoriale ha fatto corretto riferimento al compiuto accertamento giudiziale, non condizionato dall'eventuale accettazione della somma da parte del danneggiato, del non integrale risarcimento del danno, anche di natura morale, subito dalle parti offese (considerata la violazione della sfera intima subita a seguito della introduzione nelle loro abitazioni) (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022 (dep. 2023) Rv. 284224-0) e alla circostanza che il parziale ristoro aveva già ricevuto riconoscimento con la concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 34522 del 27/06/2013, Rv. 256134 — 01), altrimenti prive di giustificazione; 4. anche il secondo e il terzo motivo proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibile perché prospettano vizi non deducibili in cassazione. Ciò perché (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 — 01), il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, oggetto di giudizio discrezionale, è stato adeguatamente motivato con riferimento alla spiccata pericolosità sociale dimostrata mediante la commissione di nuovi reati dopo l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., non rilevando altra sostituzione oggetto di concordato in appello intervenuto quando non erano noti i successivi fatti criminosi commessi; meramente reiterativa del disatteso motivo d'appello è anche la censura relativa alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione, adeguatamente motivata con riferimento alla condotta pluriaggravata dei quattro furti commessi; 5. parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], pure meramente reiterativo dell'analogo motivo di appello, posto che la motivazione in ordine alla ritenuta recidiva non solo non è apparente ma è del tutto adeguata, giacché è stata concretamente esaminata la peculiare pericolosità dell'imputato alla luce del fatto che lo stesso, già condannato per associazione per delinquere e numerosi furti in abitazione, non appena espiata la pena, era ricaduto nei medesimi reati di tal ché aveva trovato applicazione la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; 6. reitera le stesse ragioni fatte valere in appello, con consequenziale inammissibilità, anche l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il diniego della sostituzione della pena detentiva, rilevando che l'imputato si era reso responsabile di plurimi e pluriaggravati furti in appartamento, in concorso con correi di comprovata esperienza e professionalità delinquenziale, dimostrando un discreto inserimento malavitoso e una capacità criminale tali da non consentire una prognosi favorevole. La motivazione è congrua e risponde ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i "fondati motivi" che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena ( Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 - 01). 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dfitepartt ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibilè i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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