CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15989/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 10341/2017 depositata il 05/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamento n.TF503AL02142/2015 per IRES, IRAP ed IVA oltre accessori relativamenteall’anno di imposta 2012.L’avviso scaturiva da indagini di polizia giudiziaria e tributaria,compendiato in PVC della GdF, da cui era emersa una complessa frodecarosello nel settore della macellazione di animali vivi.Le indagini erano sfociate in un procedimento penale per condotte diemissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistentitra varie società - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltreché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eBE.[OSCURATO:SOCIETA]. - i cui amministratori erano tutti legati da rapporti difamiliarità o dipendenza lavorativa.Alla stregua del PVC, sunteggiato nella parte introduttiva del ricorso, ilsistema frodatorio ruotava attorno a Cencarn che, per il tramitedell'amministratore ABAGNALE Pasquale, gestiva, all'interno dell’opificio“[OSCURATO:PERSONA] S. Pasquale”, la commercializzazione e la trasformazione dianimali vivi e di carne macellata, sfruttando, per indebiti abbattimenti dicosti e detrazioni dell’IVA, un corteo di società di comodo appositamentecostituite, tra cui quelle innanzi indicate, rette da prestanome(rispondendo in effetti all’Abagnale), prive di potenzialità economiche e“temporizzate”.In siffatto contesto, secondo i verificatori, la contribuente si collocavain posizione di soggetto economico, bensì indipendente, attesa la molegestionale ed il volume d’affari rivolti ad un più ampio “plateau” costituitoda grossisti e dettaglianti del settore, tuttavia solo in parte: ossia perquella parte relativa a tali grossisti e dettaglianti, esclusi invece i rapportiintrattenuti con le società dell’Abagnale (particolarmente: Cencarn,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), giusta laNumero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026sudditanza, parimenti delle medesime e della contribuente, al predetto,resa evidente, tra l’altro, dall’avvicendarsi, anche in seno allacontribuente, di esponenti della famiglia Abagnale alla carica di legalerappresentante.Oltretutto, i rapporti intrattenuti dalla contribuente con le societàdell’Abagnale erano regolati in larga prevalenza in contanti per cassa,senza dettagliato riscontro in contabilità.2. Per tali ragioni, con specifico riferimento all’anno di imposta che neoccupa, alla contribuente venivano dai verificatori mossi i seguenti rilievi,ai fini, come detto, sia delle ii.dd. che delle ii.ii.:- falsità delle operazioni realizzate con [OSCURATO:PERSONA];- costi indeducibili afferenti all’acquisto di bovini vivi da CentroAlimentare Abagnale;- altri costi indeducibili per difetto di inerenza riguardo a spese legali,acquisti di porte e finestre per civili abitazioni, pubblicità e volantinaggio;- ricavi non dichiarati, ritenuti riferibili a prestazioni di servizi resesenza emissione di documento fiscale, corrispondenti ad operazioniingiustificate di conto corrente emerse – attese anche le discordanzeappurate tra le registrazioni del libro giornale e le disponibilità dei conti“cassa” e “banca” – a seguito di indagini ex art. 32 DPR n. 600 del 1973eseguite in corso di verifica.2.1. L’Ufficio, in sostanziale condivisione del PVC, formulava in avvisole seguenti contestazioni:1) recupero di quote di ammortamento di costi non inerentiderivanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per euro7.825,50;2) recupero di costi non inerenti derivanti da fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti per euro 93.618,82;3) recupero di altri costi non inerenti per euro 22.609,92;Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/20264) recuperi di ricavi derivanti da indagini bancarie per euro66.879,78;5) recupero dell’IVA illegittimamente detratta derivante da fattureper operazioni soggettivamente inesistenti per euro 22.873,79.3. Il giudice di prossimità, adito dalla contribuente in integralecontestazione dell’avviso, accoglieva parzialmente il ricorso; “rectius” –come da sentenza in epigrafe – l’accoglieva “con la sola esclusionedell’importo di euro 22.609,92 riferibile a costi non deducibili e nondocumentati con corrispondente IVA di euro 4.289,00 oltre relativiinteressi e sanzioni”.4. L’Ufficio proponeva appello, che, in difetto di costituzione dellacontribuente, la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe,rigettava, essenzialmente, in motivazione, osservando:- quanto alle “quote di ammortamento dei beni”, alla luce dell’art. 14,comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, che opera retroattivamente “in favor”, icosti di operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solfatto di essere sostenuti; “premesso che nella specie sono state contestatesolo operazioni soggettivamente inesistenti, al fine della deducibilità indiscussione è anzitutto irrilevante la consapevolezza del caratterefraudolento delle operazioni da parte della società contribuente. Insecondo luogo non risulta né è stato contestato che i beni acquistati sianoserviti per la commissione di reati non colposi. Non è in questione l'utilizzodei beni acquistati per l'attività d'impresa, riconosciuta come effettiva, néal riguardo può avere alcun valore la congettura che l'attività di trasportodelle carni sia stata svolta con automezzi diversi da quelli oggetto diaccertamento, tanto più in assenza di qualsiasi indicazione su tali presuntidiversi veicoli”;- quanto ai “costi di gestione degli automezzi”, “gli stessi non possonoritenersi in sé direttamente collegati in punto di fatto con le contestateoperazioni fraudolente intervenute a monte, onde la problematicaNumero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell'utilizzo per la commissione di reati non colposi e della consapevolezzadella detta fraudolenza non viene per nulla in rilievo, neppure ai fini delladetraibilità dell’IVA agli stessi inerente. Quanto già rilevato sullacongettura che l'attività di trasporto delle carni sia stata svolta conautomezzi diversi da quelli oggetto di accertamento, unitamenteall'assenza di qualsiasi concreto elemento indicativo di ineffettività oincongruenza dei costi stessi, chiude definitivamente il discorsosull’infondatezza di qualsiasi pretesa avanzata al riguardo dall’A.F.”;- quanto ai “pretesi ricavi non dichiarati”, “non può che confermarsiche dal raffronto fra l'estratto del conto corrente bancario per l'interaannualità 2012 e la scheda contabile della società risulta coincidenza siadel saldo iniziale che di quello finale e sostanziale corrispondenza quantoai movimenti contabili ritenuti non registrati dalla G.d.F.”.5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi. La contribuente resta intimata.Con requisitoria addì 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta S.C., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],conclude per l’accoglimento del primo e del terzo motivo, rigettato ilsecondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 112 e 132c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/92 (motivazione apparente), in relazione all’art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.”1.1. Il motivo contiene la fotoriproduzione della parte “in diritto”dell’atto d’appello dell’Ufficio. Indi riprende affermando che “le censuredell’Ufficio non sono state oggetto di considerazione da parte dei giudici diappello”, i quali “hanno omesso di motivare sui motivi di gravame propostidall’Ufficio, limitandosi a riproporre pedissequamente le ragioni sottesealle decisioni del giudice di prime cure”; “la sentenza è gravementeNumero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026carente nella motivazione”, laddove disattende la contestazione di “pretesiricavi non dichiarati”.1.2. Preliminarmente, va rilevato che, nonostante la denunciata, inrubrica, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nessuna censura di infra odultrapetizione risulta articolata nel successivo sviluppo argomentativo,tutto imperniato su un preteso difetto di motivazione della sentenzaimpugnata: donde a quest’unica censura va parametrato il vaglio delmotivo.1.3. Sotto tale profilo, il motivo è fondato ai sensi della motivazione aseguire.1.3.1. Non lo è quanto alle contestazioni relative alle “quote diammortamento dei beni” ed ai “costi di gestione degli automezzi”. Rispettoa questi argomenti, infatti, la sentenza impugnata, ad una semplicelettura, esibisce una motivazione (condivisibile o meno, ma) effettiva, siadal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, superandola soglia del cd. minimo costituzionale: al riguardo, ciò di cui il motivo siduole è in realtà la mancata condivisione delle prospettazioni difensiveespresse dall’Ufficio in appello, paventando al più un’insufficienza odinadeguatezza motivazionale: vizi, tuttavia, non più deducibili incassazione alla stregua della novellata formulazione dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ.1.3.2. Il motivo è, invece, fondato quanto alle ulteriori contestazionidiverse da quelle, testé esaminate, relative alle “quote di ammortamentodei beni” ed ai “costi di gestione degli automezzi”.1.3.2.1. Segnatamente, in relazione a tali ulteriori contestazioni, indisparte quella relativa ai “pretesi ricavi non dichiarati”, di cui subito sidirà, le altre sono dalla CTR disattese in totale difetto, anche grafico, dimotivazione.1.3.2.2. Quanto, poi, a quella relativa ai “pretesi ricavi non dichiarati”,la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, risolvendosi, in sostanza,Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026nella mera adesione alla sentenza di primo grado, si limita ad evocare, deltutto acriticamente, senza alcuna efficacia giustificatrice, la “coincidenzasia del saldo iniziale che di quello finale” restituita dal “raffronto fral'estratto del conto corrente bancario per l'intera annualità 2012 e lascheda contabile”, pretermettendo che, in realtà, nella prospettiva deiverificatori fatta propria dall’Agenzia, i ricavi non dichiarati fondano sulritenuto difetto di giustificazione di poste di conto corrente, di per séinsuscettive di riconciliazione con le scritture contabili: donde affattoinconferente è la suddetta “coincidenza” tra saldi inziale e finale, cosìcome il “raffronto” tra estratto conto e scheda contabile, oltretuttomeramente richiamati dalla CTR, nella totale omissione di alcunapprezzamento critico, ed “a fortiori” analitico, radicato su una compiutaanalisi in sé dei documenti.Siffatto incedere della CTR, al cospetto di riprese scaturenti da indaginiex art. 32 DPR n. 600 del 1973, si palesa dunque solo assertiva, siccomepriva di effettiva consistenza, sostanziandosi in un’affermazione vuota.Invero, è noto che “in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono unapresunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuenteogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cuiconsegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficaciadimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione edi dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (cfr., ades., Cass. n. 13112 del 2020, cui “adde”, “ex multis”, Cass. n. 10249 del2017 e n. 15857 del 2016).Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026Quanto precede comporta che, “poiché il contribuente ha l'onere disuperare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità diciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto adeffettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delleprove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione,dandone compiutamente conto in motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018).“Ergo”, la motivazione di una sentenza che non dà “compiutamenteconto” della suddetta “verifica rigorosa”, limitandosi ad asserzionigeneriche, riferite a valori aggregati, è meramente apparente, perchéelude l’obbligo del giudice di merito di puntualmente saggiare la tenutadelle singole giustificazioni fornite in rapporto alle singole contestazionieffettuate.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., comma 4-bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembre1993, n. 537 (così come modificato dall'art. 8, co. 1, D.L. n. 16/2012,conv. in L. n. 44/2012), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.2.1. La nuova disciplina in materia di costi da reato, in riferimentoall’indeducibilità dei soli costi che abbiano una connessione diretta con ilcompimento del delitto non colposo, si applica alla condizione che, sullabase della documentazione, si riscontri la sussistenza dei presuppostiessenziali del costo, richiesti dall'art. 109 TUIR. Se l'Amministrazionefornisce attendibili riscontri dell'inesistenza soggettiva delle operazionifatturate, è onere del privato dimostrare la sussistenza dei requisiti chelegittimano la deduzione dei costi.“Ebbene, in relazione al caso in esame, l’Agenzia ha denunciatol’indeducibilità della quota di ammortamento calcolata sui beni strumentali(autocarri) acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (el’)indeducibilità di ogni ulteriore costo connesso alla gestione degliautomezzi, per i quali la società non offre alcuna giustificazione”. Invero,Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026essa non ha dato “alcuna prova idonea a dimostrare l’inerenza e lacertezza dei costi in contestazione”.2.2. Il motivo è fondato.2.2.1. Per costante giurisprudenza, citata, ma non ossequiata, dallaCTR, “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis,della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragionedel comma 3 della stessa disposizione, quale ‘jus superveniens’ conefficacia retroattiva ‘in bonam partem’, sono deducibili i costi delleoperazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una frodecarosello), per il solo fatto che sono stati sostenuti, anche se l'acquirente èconsapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detticosti siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza,certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizidirettamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo” (così,da ultimo, Cass. n. 26786 del 2024).2.2.2. La prova dei presupposti di essenzialità dei costi ai sensidell’art. 109 tuir – con riferimento sia ad operazionisoggettivamente inesistenti (nella specie, secondo la CTR, le “quote diammortamento dei beni”) che non (nella specie, secondo la CTR, i “costi digestione degli automezzi”) – incombe, per regola generale, a chi neafferma la deducibilità.In tal senso depone granitica giurisprudenza:- in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta alcontribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia statacontabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista unadocumentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragionee la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, laNumero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oall'oggetto dell'impresa” (Cass. n. 13300 del 2017);- “l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996,dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva ladeduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili,non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditoredimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non puòessere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, inquanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati inesso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favoredell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. n. 18401 del 2018);- “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al qualevanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizionidella ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità’ in ordineall'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria conriguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo aicomponenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientratra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal redditodell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa siè conclusa” (Cass. n. 19166 del 2021);- “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. n. 24880del 2022).2.2.3. Ora, a fronte di quanto precede, l’errore in diritto compiuto dallaCTR consiste in ciò che essa conclude nel senso di una sorta diriconoscimento automatico dei costi, per il sol fatto, in buona sostanza,dell’operatività della contribuente. In tal guisa, tuttavia, la CTR omette disottoporre a vaglio critico l’assolvimento, da parte di quest’ultima, dellostringente onere probatorio, alla stregua di quanto innanzi, incombentele:ciò, viepiù, nonostante la contestazione agenziale, già rassegnata inavviso, circa il difetto di idonea documentazione finanche della certezza,prima ancora che dell’inerenza, dei ridetti costi, che, ad ogni modo, inrapporto a quelli correlati a fatture per operazioni inesistenti, sonosuscettibili di essere comprovati (cfr. Cass. n. 25141 del 2009, in motiv.,par. 5.3.1, p. 7) soltanto sulla scorta di “scritture”, oltreché formalmentecorrette e contenutisticamente attendibili, comunque “diverse dalle fatturefalse e dalle false registrazioni”, siccome, in quanto tali, prive della loronormale valenza dimostrativa.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degliartt. 17,19,21 e 54 DPR n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quantoall’indebita detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti,sotto il profilo della sufficienza degli elementi posti dall’Ufficio a base dellarettifica, integranti presunzioni gravi, precise e concordanti.3.1. Segnatamente, “per quanto riguarda l’indetraibilità dell’IVA ed ilpreteso riconoscimento dei costi direttamente riferibili all'attivitàcommerciale della società”, “l’Ufficio ha dimostrato che i costi non sonostati correttamente contabilizzati e documentati, essendo le fatturecontabilizzate del tutto vaghe ed imprecise ed inoltre permane l'evidenzaNumero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026che la fatturazione in questione sia relativa ad operazioni mai avvenute; dicontro, la società non ha dimostrato che qualcuno abbia operato iversamenti dell’IVA invocata in detrazione. Tale detrazione è comunqueirrilevante e non può essere invocata in ipotesi di falsa fatturazione”.3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.3.2.1. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti,l’orientamento consolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio,Cass. n. 25891 del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del2022; Cass. n. 40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea conla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh,C-277/14 e, più recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemies.r.o., C-281/20), precisa che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario – ovvero la possibilità per il medesimo di rendersi conto – chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della (possibilità di) consapevolezza dell’evasione nonrichiede la prova della partecipazione del predetto all’accordo criminoso nédella sua piena conoscenza della – ed adesione alla – frode;c) incombe sul predetto la prova contraria di aver agito in assenza di(possibilità di) consapevolezza di partecipare ad un'evasione e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto e qualificato.3.2.2. Tornando al caso di specie, la CTR ha totalmente edingiustificatamente squalificato l’intero corteo indiziario offertodall’Agenzia, per l’effetto ignorando che – nella non affatto ricostruita,men che meno criticamente, prospettazione agenziale – tutte le societàdell’Abagnale – compresa dunque [OSCURATO:PERSONA], dante causadella contribuente – rappresentano pure e semplici società di comodo,Numero registro generale 17379/2018Numero sezionale 4323/2026Numero di raccolta generale 15989/2026Data pubblicazione 24/05/2026prive di qualsiasi consistenza economica ed autonomia organizzativo-decisionale, siccome direttamente ed integralmente eterodirettedall’Abagnale: dunque, in quanto tali, ineffettive e comunque insuscettivedi sostenere alcun rapporto commerciale.Donde la contestazione di soggettiva inesistenza delle prestazionidocumentate nelle fatture.Né, in contrario, appare dirimente, come invece sostenuto dalla CTR,che la contribuente è società operativa, dotata di una consistenzaautonoma rispetto al gruppo di società dell’Abagnale.Vertendosi, giust’appunto, di operazioni soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistenti, non rileva l’operatività della contribuente, néla circostanza che essa la esprimesse in altri pur consistenti rapporti condifferenti operatori del settore: infatti, a venire in conto, comechiaramente indicato negli stralci del PVC e dell’avviso riprodotti perautosufficienza in ricorso, è unicamente il segmento delle operazioni dallacontribuente condotte con le società mettenti capo all’Abagnale.4. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti