CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, provvedendo a seguito della sospensione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Mantova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava cessata la misura con decorrenza dalla data del provvedimento di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con riferimento a due violazioni della legge sugli stupefacenti e a una tentata rapina aggravata commesse tra il gennaio e il marzo 2018. In quel periodo [OSCURATO:PERSONA] si trovava in affidamento in prova al servizio sociale ih relazione ad altra condanna. Il Tribunale osservava che, benché le condotte illecite si fossero consumate prima della concessione della misura alternativa sospesa (applicata con ordinanza del 12/12/2020), se il Collegio avesse avuto conoscenza di tali reati avrebbe espresso valutazioni diverse sulla ulteriore concedibilità della misura alternativa. Inoltre, l'attuale regime di detenzione in carcere era incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, né era possibile prevedere se, in caso di scarcerazione, sarebbero rimasti i presupposti oggettivi e soggettivi per consentire la ripresa della stessa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge sostanziale e processuale. Il ricorrente ricorda che lo stato di custodia cautelare in carcere non è, di per sé, preclusivo della prosecuzione della misura alternativa alla cessazione della misura cautelare; occorreva attendere la conclusione del regime custodiale sopravvenuto per esprimere un giudizio sulla prosecuzione della misura o sulla sua revoca; l'interessato, infatti, potrebbe essere scagionato dalle accuse sulla base delle quali era stata emessa la misura custodiale. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]' Il ricorso è fondato. 1. La motivazione dell'ordinanza impugnata si muove su due direttive: la prima ha per oggetto il provvedimento con cui lo stesso Tribunale di Sorveglianza aveva ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale il 12/12/2020. Si osserva che la decisione sarebbe stata differente se il Tribunale avesse conosciuto le condotte del 2018 contestate a [OSCURATO:PERSONA] con la recente ordinanza cautelare, in quanto si trattava di condotte illecite poste in essere durante un precedente periodo di affidamento in prova al servizio sociale: da tali condotte si evinceva, infatti, l'inaffidabilità del condannato. Tale impostazione è stata più volte legittimata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che l'affidamento in prova al servizio sociale - così come le altre misure alternative alla detenzione - può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701). 2. Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, dichiara cessata la misura dell'affidamento in prova per l'incompatibilità del regime carcerario con la prosecuzione della misura; aggiunge, tuttavia, che solo all'atto della (eventuale) scarcerazione sarà possibile valutare la permanenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura alternativa. Non vi è dubbio che il regime detentivo sia incompatibile con l'esecuzione della misura: ma tale incompatibilità trova rimedio nella sospensione della misura e non necessariamente nella sua revoca. Si deve ricordare che l'art. 47, comma 1, ordinamento penitenziario prevede la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosécuzione della prova". Questa Corte, quindi, ha ripetutamente affermato che l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). 3. Entrambe le motivazioni appaiono viziate sotto un comune profilo: la mancata valutazione incidentale della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le condotte contestate con l'ordinanza cautelare. In effetti, benché l'emissione dell'ordinanza cautelare presupponga una valutazione in termini di gravi indizi di colpevolezza da parte di un giudice, la responsabilità per i reati non può essere considerata definitivamente provata, in mancanza di una pronuncia di condanna, tanto meno definitiva; di conseguenza il Tribunale di Sorveglianza, per disporre la revoca della misura, avrebbe dovuto - e potuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen. - risolvere incidentalmente la questione della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, si presenta l'alternativa di posticipare la decisione ad una fase processuale meglio dimostrativa della colpevolezza o dell'innocenza dell'affidato (la sua scarcerazione, ovvero una sentenza di assoluzione o di condanna), ferma restando la sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza. 4. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per una valutazione più approfondita e conforme alle indicazioni sopra richiamate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così