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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26961/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli, in sede di incidente di esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ordine di demolizione.

2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché la sanatoria ottenuta era valida sulla base di una pregressa cessione di cubatura, ancorché non redatta per iscritto e non trascritta, siccome all'epoca della stipula la legge non richiedeva tali formalità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura di fatto che non si confronta con la decisione impugnata secondo cui la cessione di cubatura non era stata stipulata con tutti i titolari di diritti edificatori e non aveva data certa.

Peraltro, la ricorrente ha trascritto, solo in data successiva all'accertato abuso, un atto stipulato solo con una delle controparti in cui si sono dichiarate le esclusive proprietarie della particella, senza considerare che risultavano documentalmente anche altri proprietari.

Correttamente la Corte territoriale non ha attribuito alcuna efficacia all'atto di cessione di cubatura e ha escluso la legittimità del permesso in sanatoria, inidoneo alla revoca dell'ordine di demolizione per difetto della cosiddetta doppia conformità di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (fra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli, in sede di incidente di esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ordine di demolizione. 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione poiché la sanatoria ottenuta era valida sulla base di una pregressa cessione di cubatura, ancorché non redatta per iscritto e non trascritta, siccome all'epoca della stipula la legge non richiedeva tali formalità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura di fatto che non si confronta con la decisione impugnata secondo cui la cessione di cubatura non era stata stipulata con tutti i titolari di diritti edificatori e non aveva data certa. Peraltro, la ricorrente ha trascritto, solo in data successiva all'accertato abuso, un atto stipulato solo con una delle controparti in cui si sono dichiarate le esclusive proprietarie della particella, senza considerare che risultavano documentalmente anche altri proprietari. Correttamente la Corte territoriale non ha attribuito alcuna efficacia all'atto di cessione di cubatura e ha escluso la legittimità del permesso in sanatoria, inidoneo alla revoca dell'ordine di demolizione per difetto della cosiddetta doppia conformità di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (fra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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