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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 32471/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 4 giugno 2018 il consiglio di disciplina della casa di reclusione di Spoleto aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

Respinto il reclamo da parte del magistrato di sorveglianza di Spoleto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza depositata il 20 settembre 2021, ha respinto l'impugnazione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in relazione al termine a difesa tra la contestazione dell'addebito, avvenuta in data 1° giugno 2018 e il consiglio di disciplina, tenutosi il 4 giugno 2018.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità.

Quanto al termine per preparare la difesa avanti al consiglio di disciplina, si deve precisare, in fatto, che la contestazione dell'addebito è avvenuta tre giorni prima della riunione del consiglio di disciplina, e, in diritto, che la giurisprudenza ha precisato che l'ordinamento non prevede un termine per preparare la difesa stabilito in termini tassativi e che, quindi, l'impossibilità di preparare una adeguata difesa deve essere rappresentato dal detenuto al consiglio di disciplina, dovendosi, in mancanza, ritenere che il detenuto avesse potuto adeguatamente provvedervi (Sez. 1, n. 33145 del 18.4.2019, Pagano, Rv. 276722; n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; n. 30038 del 22.9.2020, Corso, Rv. 279733).

Deduzione che la difesa non ha rappresentato di aver proposto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 4 giugno 2018 il consiglio di disciplina della casa di reclusione di Spoleto aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dell'ammonizione. Respinto il reclamo da parte del magistrato di sorveglianza di Spoleto, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza depositata il 20 settembre 2021, ha respinto l'impugnazione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 in relazione al termine a difesa tra la contestazione dell'addebito, avvenuta in data 1° giugno 2018 e il consiglio di disciplina, tenutosi il 4 giugno 2018. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. Quanto al termine per preparare la difesa avanti al consiglio di disciplina, si deve precisare, in fatto, che la contestazione dell'addebito è avvenuta tre giorni prima della riunione del consiglio di disciplina, e, in diritto, che la giurisprudenza ha precisato che l'ordinamento non prevede un termine per preparare la difesa stabilito in termini tassativi e che, quindi, l'impossibilità di preparare una adeguata difesa deve essere rappresentato dal detenuto al consiglio di disciplina, dovendosi, in mancanza, ritenere che il detenuto avesse potuto adeguatamente provvedervi (Sez. 1, n. 33145 del 18.4.2019, Pagano, Rv. 276722; n. 13085 del 6.3.2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; n. 30038 del 22.9.2020, Corso, Rv. 279733). Deduzione che la difesa non ha rappresentato di aver proposto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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