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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24229/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche se si volesse "interpretare" la richiesta dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza come istanza di trattazione orale del giudizio di appello, essa risulterebbe comunque tardiva, atteso che è stata presentata solo il 12 giugno 2024 e, dunque, ben oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; che, di per sé, la circostanza che, nell'intestazione della sentenza, l'imputato venga riportato come libero anziché come detenuto, costituisce mero errore materiale, che non ha comportato alcun concreto pregiudizio all'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, anche se si volesse "interpretare" la richiesta dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza come istanza di trattazione orale del giudizio di appello, essa risulterebbe comunque tardiva, atteso che è stata presentata solo il 12 giugno 2024 e, dunque, ben oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020; che, di per sé, la circostanza che, nell'intestazione della sentenza, l'imputato venga riportato come libero anziché come detenuto, costituisce mero errore materiale, che non ha comportato alcun concreto pregiudizio all'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 24229/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris