CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1970
Cassazione n. 27798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1970 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; j2tvre .Cte »te (341L0-t--:t2- ie)-4,-,) a e ti ueve [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di permesso premio ex art. 30 Ord. pen., previo accertamento della inesigibilità della collaborazione, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di anni nove mesi undici giorni sette di reclusione, per reatC, di cui agli artt. 74, 73 d.p.r. n. 309 del 1990, reati aggravanti dalla circostanza della transnazionalità di cui all'art. 4 legge n. 146 del 2006,, partecipe con ruolo di persona di fiducia del promotore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ritenuto che con il motivo dedotto, pur alla luce delle articolate osservazioni di cui alla memoria difensiva tempestivamente depositata a mezzo p.e.c. del 2 maggio 2022, si devolve censura non specifica rispetto alle articolate argomentazioni in fatto, immuni da censure in diritto, svolte dal Tribunale (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato). 2.1.Considerato, infatti, che l'ordinanza valorizza il ruolo non marginale svolto nel sodalizio, i contatti tenuti direttamente con trafficanti dell'America centrale, rimasti non identificati, nonché con gli acquirenti, il rapporto di diretta sinergia con il capo dell'associazione, la capillarità della rete di fornitori ed acquirenti raggiunti dal gruppo, con i quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva diretti e significativi rapporti. 2.2. Rilevato, infine, che il provvedimento, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, sottolinea, rispetto a tale nevralgico ruolo e, quindi, alla capacità di conoscenza diretta, la scarsa significatività dell'apporto cognitivo reso, ai fini della compiuta identificazione dei partecipi al ramificato traffico gestito dal gruppo, o anche rispetto ai flussi di danaro all'estero (di dimensioni consistenti, se si pensa solo alla vendita di cui al capo G, relativa ad una partita di cocaina del valore di euro 250.000,00 indicata dal Tribunale). 2.3. Considerato, quanto al secondo motivo, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, posto che si deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della collaborazione cd. inesigibile, per carenza all'attualità di collegamenti con l'organizzazione, nella specie motivato (cfr. pag. 8 del ricorso), con il riferimento allo stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 10 novembre 2016, circostanza non decisiva, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, trattandosi di reato associativo nella specie aggravato dalla transnazionalità e, quindi, non esauritosi nei rapporti tra i tre associati per i quali è intervenuto l'arresto. 2.4 Ritenuto, invero, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, richiamata dal ricorrente, che è consentito concedere il permesso premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino dei medesimi, nella specie non pacificamente indicati. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]