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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32182/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 885/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 maggio 2021 n. 3930 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

1. Gli odierni ricorrenti sonolaureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991.

Unitamente ad altri attori, nonpiù parti in causa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione.

2. Con sentenza 12216 del 2018 il Tribunale rigettò la domanda.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 27 maggio 2021 n. 3930 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

La Corte territoriale ritenne la pretesa attorea “ fondata su un equivoco” , ovvero sull’assunto -smentito dalla giurisprudenza consolidata - che lo Stato italiano nonavesse dato attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..

N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

5. I ricorrenti hanno depositato unamemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciassette diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del “Trattato CEE” e di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni).

Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ord inanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01).

2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale, né dell’adeguamento triennale.

Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo, “inadeguata”, e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario.

2.1. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

3. Conclusivamente il ricorso è rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.

La circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento triennale sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese, come richiesto dai ricorrenti con la memoria.

Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando - con decisione isolata - l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario.

Per questa ragione reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite soltanto nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti. 3.1.Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 20.000 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 100.000.

4.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni quinquennali (quella conseguita da N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1997, al valore della domanda (come s’è detto, euro 100.000) si devono sommare ventotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 69.300a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 1,693); b) euro 75.279,58a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1997 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 100.000 di capitale, più euro 69.300 di rivalutazione, più euro 75.279,58 di interessi, ovvero euro 244.579,58.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000euro.

4.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (3 febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo fino al decimo (e quindi del 270%), e quindi un ulteriore 10% per ciascun ulteriore ricorrente, e così di un ulteriore 50%.

Il totale ascende dunque ad euro 2.800 + (2.800 x 320 % ) , ovvero euro 27.625,92, che al netto della compensazione di 1/6 si riducono ad euro 23.021,6, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

4.4. La domanda di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. va rigettata, in considerazione dei sia pur infondati dubbi sollevati da una sezione di questa Corte sulla meritevolezzadella pretesa attorea, allorché ritenne di sottoporre la relativa questione all’esame delle Sezioni Unite.

N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 P.q.m. (-) rigettail ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 23.021,6 oltre spese prenotatea debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 885/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 27 maggio 2021 n. 3930 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 1. Gli odierni ricorrenti sonolaureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991. Unitamente ad altri attori, nonpiù parti in causa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione. 2. Con sentenza 12216 del 2018 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 27 maggio 2021 n. 3930 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne la pretesa attorea “ fondata su un equivoco” , ovvero sull’assunto -smentito dalla giurisprudenza consolidata - che lo Stato italiano nonavesse dato attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.. N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 5. I ricorrenti hanno depositato unamemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di diciassette diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del “Trattato CEE” e di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni). Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ord inanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale, né dell’adeguamento triennale. Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo, “inadeguata”, e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario. 2.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002. N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 3. Conclusivamente il ricorso è rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue. La circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento triennale sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese, come richiesto dai ricorrenti con la memoria. Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando - con decisione isolata - l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario. Per questa ragione reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite soltanto nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti. 3.1.Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 20.000 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 100.000. 4.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni quinquennali (quella conseguita da N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1997, al valore della domanda (come s’è detto, euro 100.000) si devono sommare ventotto anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 69.300a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 1,693); b) euro 75.279,58a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1997 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 100.000 di capitale, più euro 69.300 di rivalutazione, più euro 75.279,58 di interessi, ovvero euro 244.579,58. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000euro. 4.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (3 febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 2.800, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo fino al decimo (e quindi del 270%), e quindi un ulteriore 10% per ciascun ulteriore ricorrente, e così di un ulteriore 50%. Il totale ascende dunque ad euro 2.800 + (2.800 x 320 % ) , ovvero euro 27.625,92, che al netto della compensazione di 1/6 si riducono ad euro 23.021,6, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. 4.4. La domanda di condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. va rigettata, in considerazione dei sia pur infondati dubbi sollevati da una sezione di questa Corte sulla meritevolezzadella pretesa attorea, allorché ritenne di sottoporre la relativa questione all’esame delle Sezioni Unite. N.R.G.: 885/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 P.q.m. (-) rigettail ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 23.021,6 oltre spese prenotatea debito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 32182/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris