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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17755/2026

Testo disponibile della fonte

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ore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 137/2025 della CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 513/2024;Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte diappello di Bologna ha respinto il reclamo di Robertodell’ordinanza ex art. 1 commi l n. 92/2012, con la qualeera stata respinta la sua domanda intesaall’accertamento della illegittimità del licenziamento pergiusta causa intimatogli in data 30 marzo 2022 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] sulla base dicontestazione che ascriveva al dipendente di avere, nelsuo ruolo di [OSCURATO:PERSONA] assistito allasottrazione da parte di dipendente della cooperativa cheaveva in appalto il servizio di facchinaggio nel magazzinodella società datrice , di alcuni colli ivi presenti edagevolato il suddetto nel compimento dei furti e in ognicaso omesso qualunque condotta doverosa diretta adimpedire l’azione criminosa del terzo.2.

Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi illustraticon memoria; la parte intimata ha depositatocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/20261.

I motivi di ricorso possono essere esposti neiN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026termini che segue secondo la sintesi offerta dal ricorrente2.

Con il primo motivo di ricorso si deduce Nullitàdella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per vizio/mancanza di motivazione, comededucibile dagli artt. 111 Cost., 112 e 132, comma 2, n.4, c.p.c., a riguardo delle censure mosse alla sentenza diprimo grado sotto i diversi e concorrenti profili dellaprova del mancato accordo in sede sindacale comecondizione legittimante l'adozione del provvedimentoautorizzatorio in sede amministrativa ex art. 4, primocomma, della L. 300/1970 e dell'incompletezzaprobatoria a riguardo del contenuto e delle condizioni allequali il datore di lavoro deve attenersi nell'installazionedi impianti di videosorveglianza sul posto di lavoro .3.

Con il secondo motivo si deduce Violazione efalsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art.360, comma I, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697,2699 e 2701 c.c. e dell'art. 4, primo comma, L.300/1970, per avere l'impugnata sentenza riconosciutoalla "autorizzazione all'installazione di sistemi divideosorveglianza" dell'[OSCURATO:PERSONA] delLavoro una "presunzione di legittimità" idonea adinvertire l'onere probatorio, dal datore di lavoro allavoratore, a riguardo del mancato accordo in sedesindacale come presupposto per l'adozione delprovvedimento autorizzatorio stesso .4.

Con il terzo motivo si deduce: Nullità dellasentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026per essersi la stessa pronunciata su un punto decisivoN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026della controversia in violazione dell'art. 115 c.p.c. edell'art. 2909 c.c., ritenendo di poter qualificare ilmagazzino, dove sono avvenuti i fatti ripresidall'impianto di videosorveglianza, come luogo dipresenza non abituale di lavoratori e, quindi, sottrattoalle prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 4, primocomma, L. 300/1970, nonostante che l'assunto opposto,prospettato dal lavoratore, debba essere consideratoprovato in base al principio di non contestazione, oltreche affermato nella sentenza di primo grado .5.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce : Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dell'art. 4 L. 300/1970, per non averel'impugnata sentenza ritenuto applicabile al caso di cui sicontroverte tale normativa in relazione specificamentealla prescrizione del periodo di conservazione di 24 oredelle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianzaautorizzato

6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa omesso dipronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivodi impugnazione, con il quale l'appellante, nel riproporrele medesime censure sollevate in primo grado, avevacontestato la sentenza impugnata per non averconsiderato e preso posizione a riguardo della contestataviolazione, da parte della Società datrice di lavoro, di dueprescrizioni contenute nella "autorizzazioneall'installazione di sistemi di videosorveglianza" delNumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/202614.12.2018, al cui rispetto, come delle altre, eraN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026condizionata l'autorizzazione stessa, e, precisamente, diquella per cui "il personale dovrà essere informato dellapresente autorizzazione e del posizionamento delletelecamere e potrà verificare periodicamente il correttoutilizzo dell'impianto" e di quella per cui, 'in ogni caso,saranno rispettati gli obblighi di informativa eriservatezza imposti dal Decreto Legislativo n. 196/2003e dai successivi provvedimenti del Garante per lariservatezza dei dati personali'.

7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce : Nullitàdella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa omesso dipronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivodi impugnazione, con il quale, in relazione al terzocomma dell'art. 4 L. 300/1970, era stato contestato che,essendo la "informativa di adozione dei Provvedimenti ditrattamento dati mediante videosorveglianza ai sensidell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e consenso all'utilizzo delsistema di videosorveglianza della filiale di Bologna" del16.4.2018 di otto mesi precedente l'"autorizzazioneall'installazione di sistemi di videosorveglianza" del14.12.2018, con la predetta informativa si potesseritenere assolto l'obbligo di dare "al lavoratore adeguatainformazione delle modalità d'uso degli strumenti e dieffettuazione dei controlli", trattandosi di "strumenti"non ancora installati e, in ogni caso, installati senza il"previo accordo" sindacale o la "previa autorizzazione"amministrativa, con la conseguenza che, dovendo esserel'informativa sugli impianti successiva sia all'"accordo" oNumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026all'"autorizzazione" alla loro installazione, oltre che allaN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026loro effettiva installazione, le videoregistrazioni raccolteai sensi dei commi 1 e 2 non possono essere consideratecome legittimamente acquisite e processualmenteutilizzabili e, ancor prima, come effettive informazioni suimpianti non installati o, comunque, installati senza laprevia autorizzazione. .8.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa del tuttoomesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,sul motivo di impugnazione, con il quale, in relazione alterzo comma dell'art. 4 L. 300/1970, l'appellante avevariproposto le molteplici ragioni, non considerate dalgiudice di primo grado, per le quali l'obbligo informativo,di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 300/1970 non potevaconsiderarsi assolto, con conseguente illegittimità einutilizzabilità processuale delle informazioni e, inparticolare, delle videoregistrazioni prodotte dallaSocietà datrice di lavoro.

9. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio/mancanza dimotivazione, come deducibile dagli artt. 111 Cost., 112e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., a riguardo delle censuremosse dalla sentenza di primo grado con il secondomotivo di appello .

In particolare si denunzia laerronea ricostruzione del secondo degli episodiNumero registro generale 11484/2025contestati e la infondata attribuzione di responsabilità in Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 17755/2026capo al lavoratore in relazione a tale episodio.Data pubblicazione 03/06/202610.

Con il nono motivo si deduce: Violazione efalsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,dell'art. 7, comma secondo, L.300/1970, per averl'impugnata sentenza affermato come configurabile nellacondotta del lavoratore, in relazione ai fatti addebitaticome giusta causa dell'impugnato licenziamento, una'culpa in vigilando' non prospettata nella lettera dicontestazione disciplinare, oltre che incompatibile conl'addebito della collaborazione e del coordinamento allecondotte illecite di terzi .11. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso, in particolare ilsecondo motivo dello stesso, ponga questioni di diritto dipotenziale rilievo nomofilattico in ordine allainterpretazione dell’art. 4, primo comma, L. 300/1970,rispetto al quale questa Corte non si è ancorapronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvioa nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione inpubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel qualedevono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra questee il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto. diparticolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del2025; conf.

Cass n. 32418 del 2025).

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19N umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026maggio 2025La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 137/2025 della CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA, depositata il 11/03/2025 R.G.N. 513/2024;Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte diappello di Bologna ha respinto il reclamo di Robertodell’ordinanza ex art. 1 commi l n. 92/2012, con la qualeera stata respinta la sua domanda intesaall’accertamento della illegittimità del licenziamento pergiusta causa intimatogli in data 30 marzo 2022 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] sulla base dicontestazione che ascriveva al dipendente di avere, nelsuo ruolo di [OSCURATO:PERSONA] assistito allasottrazione da parte di dipendente della cooperativa cheaveva in appalto il servizio di facchinaggio nel magazzinodella società datrice , di alcuni colli ivi presenti edagevolato il suddetto nel compimento dei furti e in ognicaso omesso qualunque condotta doverosa diretta adimpedire l’azione criminosa del terzo.2. Per la cassazione della decisione ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi illustraticon memoria; la parte intimata ha depositatocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/20261. I motivi di ricorso possono essere esposti neiN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026termini che segue secondo la sintesi offerta dal ricorrente2. Con il primo motivo di ricorso si deduce Nullitàdella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per vizio/mancanza di motivazione, comededucibile dagli artt. 111 Cost., 112 e 132, comma 2, n.4, c.p.c., a riguardo delle censure mosse alla sentenza diprimo grado sotto i diversi e concorrenti profili dellaprova del mancato accordo in sede sindacale comecondizione legittimante l'adozione del provvedimentoautorizzatorio in sede amministrativa ex art. 4, primocomma, della L. 300/1970 e dell'incompletezzaprobatoria a riguardo del contenuto e delle condizioni allequali il datore di lavoro deve attenersi nell'installazionedi impianti di videosorveglianza sul posto di lavoro .3. Con il secondo motivo si deduce Violazione efalsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art.360, comma I, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2697,2699 e 2701 c.c. e dell'art. 4, primo comma, L.300/1970, per avere l'impugnata sentenza riconosciutoalla "autorizzazione all'installazione di sistemi divideosorveglianza" dell'[OSCURATO:PERSONA] delLavoro una "presunzione di legittimità" idonea adinvertire l'onere probatorio, dal datore di lavoro allavoratore, a riguardo del mancato accordo in sedesindacale come presupposto per l'adozione delprovvedimento autorizzatorio stesso .4. Con il terzo motivo si deduce: Nullità dellasentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026per essersi la stessa pronunciata su un punto decisivoN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026della controversia in violazione dell'art. 115 c.p.c. edell'art. 2909 c.c., ritenendo di poter qualificare ilmagazzino, dove sono avvenuti i fatti ripresidall'impianto di videosorveglianza, come luogo dipresenza non abituale di lavoratori e, quindi, sottrattoalle prescrizioni di cui all'autorizzazione ex art. 4, primocomma, L. 300/1970, nonostante che l'assunto opposto,prospettato dal lavoratore, debba essere consideratoprovato in base al principio di non contestazione, oltreche affermato nella sentenza di primo grado .5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce : Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dell'art. 4 L. 300/1970, per non averel'impugnata sentenza ritenuto applicabile al caso di cui sicontroverte tale normativa in relazione specificamentealla prescrizione del periodo di conservazione di 24 oredelle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianzaautorizzato 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa omesso dipronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivodi impugnazione, con il quale l'appellante, nel riproporrele medesime censure sollevate in primo grado, avevacontestato la sentenza impugnata per non averconsiderato e preso posizione a riguardo della contestataviolazione, da parte della Società datrice di lavoro, di dueprescrizioni contenute nella "autorizzazioneall'installazione di sistemi di videosorveglianza" delNumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/202614.12.2018, al cui rispetto, come delle altre, eraN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026condizionata l'autorizzazione stessa, e, precisamente, diquella per cui "il personale dovrà essere informato dellapresente autorizzazione e del posizionamento delletelecamere e potrà verificare periodicamente il correttoutilizzo dell'impianto" e di quella per cui, 'in ogni caso,saranno rispettati gli obblighi di informativa eriservatezza imposti dal Decreto Legislativo n. 196/2003e dai successivi provvedimenti del Garante per lariservatezza dei dati personali'. 7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce : Nullitàdella sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa omesso dipronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivodi impugnazione, con il quale, in relazione al terzocomma dell'art. 4 L. 300/1970, era stato contestato che,essendo la "informativa di adozione dei Provvedimenti ditrattamento dati mediante videosorveglianza ai sensidell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e consenso all'utilizzo delsistema di videosorveglianza della filiale di Bologna" del16.4.2018 di otto mesi precedente l'"autorizzazioneall'installazione di sistemi di videosorveglianza" del14.12.2018, con la predetta informativa si potesseritenere assolto l'obbligo di dare "al lavoratore adeguatainformazione delle modalità d'uso degli strumenti e dieffettuazione dei controlli", trattandosi di "strumenti"non ancora installati e, in ogni caso, installati senza il"previo accordo" sindacale o la "previa autorizzazione"amministrativa, con la conseguenza che, dovendo esserel'informativa sugli impianti successiva sia all'"accordo" oNumero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026all'"autorizzazione" alla loro installazione, oltre che allaN umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026loro effettiva installazione, le videoregistrazioni raccolteai sensi dei commi 1 e 2 non possono essere consideratecome legittimamente acquisite e processualmenteutilizzabili e, ancor prima, come effettive informazioni suimpianti non installati o, comunque, installati senza laprevia autorizzazione. .8. Con il settimo motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la stessa del tuttoomesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,sul motivo di impugnazione, con il quale, in relazione alterzo comma dell'art. 4 L. 300/1970, l'appellante avevariproposto le molteplici ragioni, non considerate dalgiudice di primo grado, per le quali l'obbligo informativo,di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 300/1970 non potevaconsiderarsi assolto, con conseguente illegittimità einutilizzabilità processuale delle informazioni e, inparticolare, delle videoregistrazioni prodotte dallaSocietà datrice di lavoro. 9. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio/mancanza dimotivazione, come deducibile dagli artt. 111 Cost., 112e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., a riguardo delle censuremosse dalla sentenza di primo grado con il secondomotivo di appello . In particolare si denunzia laerronea ricostruzione del secondo degli episodiNumero registro generale 11484/2025contestati e la infondata attribuzione di responsabilità in Numero sezionale 2454/2026Numero di raccolta generale 17755/2026capo al lavoratore in relazione a tale episodio.Data pubblicazione 03/06/202610. Con il nono motivo si deduce: Violazione efalsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,dell'art. 7, comma secondo, L.300/1970, per averl'impugnata sentenza affermato come configurabile nellacondotta del lavoratore, in relazione ai fatti addebitaticome giusta causa dell'impugnato licenziamento, una'culpa in vigilando' non prospettata nella lettera dicontestazione disciplinare, oltre che incompatibile conl'addebito della collaborazione e del coordinamento allecondotte illecite di terzi .11. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso, in particolare ilsecondo motivo dello stesso, ponga questioni di diritto dipotenziale rilievo nomofilattico in ordine allainterpretazione dell’art. 4, primo comma, L. 300/1970,rispetto al quale questa Corte non si è ancorapronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvioa nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione inpubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel qualedevono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra questee il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto. diparticolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del2025; conf. Cass n. 32418 del 2025). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 11484/2025Numero sezionale 2454/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19N umero di raccolta generale 17755/2026Data pubblicazione 03/06/2026maggio 2025La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris