CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32666/2024
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– il fatto che i primi contratti risalissero ad epoche anche antecedenti al termine di recepimento della Direttiva, trattandosi di dare rilevanza ad un profilo di fatto (v. mutatis mutandis Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 ) nei limiti in cui anche attraverso esso si determini l’illegittimità dei contratti stipulati dopo l’introduzione di quel limite massimo; 5. è poi errato anche l’aver limitato la questione sulla legittimità o abusività dei contratti a termine al solo profilo della durata complessiva, in quanto l’art. 36 comma 5 secondo periodo d.lgs. n.165 del 2001 non condiziona affatto il diritto al risarcimento del danno alla reiterazione per un lasso di tempo superiore a trentasei mesi; al contrario, il diritto al risarcimento del danno sorge quale conseguenza immediata e diretta della violazione di disposizioni imperative,sempre che non si sia in presenza di un unico contratto e venga in discussione l’applicazione delle misure previste dalla citata clausola 5, che include anche l’indicazione di ragioni oggettive per la stipula dei contratti a tempo determinato; era anche da questo punto di vista che doveva quindi verificarsi l’esistenza o meno di un abuso, onde valutare su tale base la pretesa risarcitoria; 6. la fondatezza del secondo e del terzo motivo comportano, in continuità con altri precedenti di questa S.C. (tra cui, Cass. 27 giugno 2024, n. 17815), la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sez