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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25839/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 1 dicembre 2022, redatto in calce alla nota di trasmissione della impugnazione presentata personalmente dal ricorrente per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'istituto penitenziario presso il quale è ristretto, il Presidente di Sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di opposizione, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel provvedimento si fa espresso richiamo alle motivazioni della precedente statuizione del Presidente del Tribunale del 15 novembre 2022 che, nel trasmettere l'istanza, la aveva qualificata come "opposizione", rilevandone l'irritualità in quanto la stessa "va presentata nelle forme di cui all'art. 15 d.

I.vo 150/2011".

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Deduce la difesa la violazione degli artt. 76 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che il provvedimento di non doversi procedere fa riferimento ad un provvedimento già emesso dal presidente del tribunale, senza svolgere alcuna valutazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto sottoposti allo scrutinio del gravame.

Precisa che l'istante, detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, aveva avanzato autonomo reclamo, a mezzo ufficio matricola, in data 14 novembre 2022 avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di cospicua produzione documentale dimostrativa dell'assenza di redditi percepiti, anche in considerazione del lungo periodo di detenzione sofferto.

Avverso tale reclamo il presidente del tribunale, con provvedimento reso in calce, trasmetteva l'impugnazione al presidente della sezione penale evidenziando l'insussistenza dei presupposti formali di cui all'art. 15 d.

Igs. 1 settembre 2011 n. 150.

Tale motivazione veniva recepita dal Presidente del collegio con l'ordinanza impugnata.

Rileva il difensore che la richiamata procedura di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 - ed in particolare, i presupposti formali dell'impugnazione ex art. 15 del medesimo decreto, di cui il Presidente del Tribunale ha rilevato la carenza - attiene al rito delle controversie previste dall'articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dunque al profilo della liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e sono effettivamente regolate dal rito semplificato di cognizione civile, fase ed oggetto del tutto diversi rispetto alla procedura di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento penale, che trova autonoma disciplina nell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di diniego davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che lo ha adottato, che vi deve provvedere previa instaurazione del contraddittorio.

3. Il pubblico ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto disporsi l'annullamento senza rinvio il decreto del 15 novembre 2022 emesso dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nonché quello del Presidente della sezione penale del medesimo Tribunale del 6 dicembre 2022, disponendo la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso.

4. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso.

5. Deve evidenziarsi che il procedimento in questione è disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, come tale assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, prevista per le impugnazioni relative al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice ex art. 15 d.

Igs. n. 150 del 2011, disciplina erroneamente richiamata nell'ordinanza impugnata.

6. Tutta la procedura seguita si palesa abnorme in quanto l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, deve essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre la richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, Attanasio, n. m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, Mucci, Rv. 274908).

Va dunque qui ribadito l'orientamento attualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il quale distingue tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Marilli e altro, Rv. 273254; Sez. 4, n. 4944 del 12/01/2023).

Tale posizione - come ricorda la richiamata sentenza "Mucci" (Sez. 4, 16/10/2018, dep. 2019, n. 1223 - è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366).

7. Nel caso di specie, il decreto del 15 novembre 2022 del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, redatto in calce all'istanza del detenuto, nonché quello del Presidente della sezione penale del medesimo Tribunale del 6 dicembre 2022, che, prendendo atto del primo, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, richiamano in modo assolutamente non conferente il rispetto delle forme di cui all'art. 15 d.

Igs. n. 150 del 2011.

8. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per nuovo esame con le forme di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 1 dicembre 2022, redatto in calce alla nota di trasmissione della impugnazione presentata personalmente dal ricorrente per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'istituto penitenziario presso il quale è ristretto, il Presidente di Sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di opposizione, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel provvedimento si fa espresso richiamo alle motivazioni della precedente statuizione del Presidente del Tribunale del 15 novembre 2022 che, nel trasmettere l'istanza, la aveva qualificata come "opposizione", rilevandone l'irritualità in quanto la stessa "va presentata nelle forme di cui all'art. 15 d. I.vo 150/2011". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Deduce la difesa la violazione degli artt. 76 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che il provvedimento di non doversi procedere fa riferimento ad un provvedimento già emesso dal presidente del tribunale, senza svolgere alcuna valutazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto sottoposti allo scrutinio del gravame. Precisa che l'istante, detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto, aveva avanzato autonomo reclamo, a mezzo ufficio matricola, in data 14 novembre 2022 avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di cospicua produzione documentale dimostrativa dell'assenza di redditi percepiti, anche in considerazione del lungo periodo di detenzione sofferto. Avverso tale reclamo il presidente del tribunale, con provvedimento reso in calce, trasmetteva l'impugnazione al presidente della sezione penale evidenziando l'insussistenza dei presupposti formali di cui all'art. 15 d. Igs. 1 settembre 2011 n. 150. Tale motivazione veniva recepita dal Presidente del collegio con l'ordinanza impugnata. Rileva il difensore che la richiamata procedura di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 - ed in particolare, i presupposti formali dell'impugnazione ex art. 15 del medesimo decreto, di cui il Presidente del Tribunale ha rilevato la carenza - attiene al rito delle controversie previste dall'articolo 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dunque al profilo della liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e sono effettivamente regolate dal rito semplificato di cognizione civile, fase ed oggetto del tutto diversi rispetto alla procedura di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento penale, che trova autonoma disciplina nell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di diniego davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che lo ha adottato, che vi deve provvedere previa instaurazione del contraddittorio. 3. Il pubblico ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto disporsi l'annullamento senza rinvio il decreto del 15 novembre 2022 emesso dal Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nonché quello del Presidente della sezione penale del medesimo Tribunale del 6 dicembre 2022, disponendo la restituzione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso. 4. Il motivo proposto è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per l'ulteriore corso. 5. Deve evidenziarsi che il procedimento in questione è disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, come tale assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, prevista per le impugnazioni relative al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice ex art. 15 d. Igs. n. 150 del 2011, disciplina erroneamente richiamata nell'ordinanza impugnata. 6. Tutta la procedura seguita si palesa abnorme in quanto l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, deve essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre la richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, Attanasio, n. m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, Mucci, Rv. 274908). Va dunque qui ribadito l'orientamento attualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il quale distingue tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Marilli e altro, Rv. 273254; Sez. 4, n. 4944 del 12/01/2023). Tale posizione - come ricorda la richiamata sentenza "Mucci" (Sez. 4, 16/10/2018, dep. 2019, n. 1223 - è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366). 7. Nel caso di specie, il decreto del 15 novembre 2022 del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, redatto in calce all'istanza del detenuto, nonché quello del Presidente della sezione penale del medesimo Tribunale del 6 dicembre 2022, che, prendendo atto del primo, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, richiamano in modo assolutamente non conferente il rispetto delle forme di cui all'art. 15 d. Igs. n. 150 del 2011. 8. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per nuovo esame con le forme di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli a
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